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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1267 c.c. – Garanzia della solvenza del debitore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.

Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.

In sintesi

  • Bonitas nominis: la solvenza del debitore ceduto non e’ garantita dal cedente, salvo patto espresso.
  • Limiti della garanzia assunta: se il cedente garantisce la solvenza, risponde nei limiti del prezzo ricevuto piu’ interessi, spese e danni.
  • Divieto di aggravamento: qualsiasi patto che aumenti la responsabilita’ del cedente oltre i limiti legali e’ nullo.
  • Negligenza del cessionario: la garanzia cessa se l’insolvenza del debitore dipende dalla mancata o tardiva escussione da parte del cessionario.
  • Pro soluto vs pro solvendo: distinzione fondamentale nel factoring e nelle cessioni massive di crediti.
Indice dei contenuti

La regola dispositiva: nessuna garanzia di solvenza

L’art. 1267 c.c. stabilisce il principio cardine in tema di bonitas nominis: il cedente, in via di regola, non risponde della solvenza del debitore ceduto. Chi acquista un credito (cessionario) si assume il rischio che il debitore non paghi. La norma e’ derogabile: le parti possono pattuire che il cedente garantisca la solvenza, ma tale patto deve essere espresso e non si presume.

La ratio e’ economica: il prezzo della cessione gia’ incorpora il rischio di insolvenza del debitore. Imporre al cedente una garanzia automatica di solvenza snaturerebbe l’operazione, avvicinandola a un contratto di assicurazione o a un finanziamento con obbligo di rimborso.

Contenuto della garanzia assunta

Se Tizio (cedente) accetta espressamente di garantire la solvenza di Sempronio (debitore ceduto) a favore di Caio (cessionario), la sua responsabilita’ e’ limitata a:

  • la restituzione del prezzo ricevuto per la cessione;
  • gli interessi su tale prezzo;
  • il rimborso delle spese della cessione e di quelle sostenute dal cessionario per escutere il debitore;
  • il risarcimento del danno ulteriore.

Il secondo comma e’ tassativo: qualsiasi patto diretto ad aggravare ulteriormente la responsabilita’ del cedente e’ privo di effetto. Il legislatore vuole evitare che il cedente si assuma rischi sproporzionati rispetto al corrispettivo incassato.

Onere di diligenza del cessionario

La garanzia viene meno se la mancata realizzazione del credito per insolvenza e’ dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore. Se Caio non ha agito tempestivamente o ha abbandonato il procedimento esecutivo, non puo’ poi rivalersi contro Tizio. Il cessionario che ha ottenuto una garanzia di solvenza ha quindi un onere implicito di diligenza: deve attivarsi con prontezza per escutere il debitore.

Factoring: pro solvendo e pro soluto

La distinzione tra garanzia di solvenza assunta e non assunta e’ al cuore del contratto di factoring. Nel factoring pro soluto, il factor acquista i crediti senza rivalsa: si accolla il rischio di insolvenza del debitore ceduto, e il cedente non garantisce la bonitas nominis. Nel factoring pro solvendo, invece, il cedente garantisce la solvenza: se il debitore non paga, il factor puo’ rivalersi sul cedente nei limiti dell’art. 1267. Dal punto di vista contabile e fiscale, la distinzione incide sulla classificazione dell’operazione come vendita effettiva (pro soluto) o come finanziamento garantito (pro solvendo).

Coordinamento con l’art. 1266

L’art. 1267 si affianca all’art. 1266 completando il quadro delle garanzie nella cessione del credito: il cedente garantisce sempre l’esistenza del credito (art. 1266), ma non la solvenza del debitore (art. 1267), salvo patto. Questa bipartizione, veritas nominis / bonitas nominis, e’ la colonna portante del regime di responsabilita’ del cedente.

Domande frequenti

Il cedente garantisce automaticamente che il debitore ceduto paghi?

No. Ai sensi dell’art. 1267 c.c., il cedente non garantisce la solvenza del debitore salvo patto espresso. Chi acquista il credito si assume il rischio di insolvenza.

Se il cedente garantisce la solvenza, fino a che importo risponde?

Risponde nei limiti del prezzo ricevuto per la cessione, piu’ interessi, spese della cessione e di escussione del debitore, e risarcimento del danno. Patti che aggravino ulteriormente la sua responsabilita’ sono nulli.

Cosa succede se il cessionario e’ stato negligente nel recuperare il credito?

La garanzia di solvenza cessa se la mancata realizzazione del credito dipende dalla negligenza del cessionario nell’iniziare o proseguire le azioni contro il debitore. Il cessionario perde il diritto di rivalsa.

Cosa si intende per factoring pro soluto e pro solvendo?

Nel factoring pro soluto il factor si accolla il rischio di insolvenza del debitore (nessuna garanzia di solvenza da parte del cedente). Nel factoring pro solvendo il cedente garantisce la solvenza e risponde nei limiti dell’art. 1267 c.c. se il debitore non paga.

Il patto di garanzia di solvenza deve essere scritto?

La legge non richiede la forma scritta, ma deve essere espresso e non equivoco. In pratica, nei contratti commerciali si inserisce una clausola specifica per evitare contestazioni sull’esistenza di tale garanzia.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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