Testo dell'articoloVigente
Art. 1267 c.c. – Garanzia della solvenza del debitore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
In sintesi
Indice dei contenuti
La regola dispositiva: nessuna garanzia di solvenza
L’art. 1267 c.c. stabilisce il principio cardine in tema di bonitas nominis: il cedente, in via di regola, non risponde della solvenza del debitore ceduto. Chi acquista un credito (cessionario) si assume il rischio che il debitore non paghi. La norma e’ derogabile: le parti possono pattuire che il cedente garantisca la solvenza, ma tale patto deve essere espresso e non si presume.
La ratio e’ economica: il prezzo della cessione gia’ incorpora il rischio di insolvenza del debitore. Imporre al cedente una garanzia automatica di solvenza snaturerebbe l’operazione, avvicinandola a un contratto di assicurazione o a un finanziamento con obbligo di rimborso.
Contenuto della garanzia assunta
Se Tizio (cedente) accetta espressamente di garantire la solvenza di Sempronio (debitore ceduto) a favore di Caio (cessionario), la sua responsabilita’ e’ limitata a:
Il secondo comma e’ tassativo: qualsiasi patto diretto ad aggravare ulteriormente la responsabilita’ del cedente e’ privo di effetto. Il legislatore vuole evitare che il cedente si assuma rischi sproporzionati rispetto al corrispettivo incassato.
Onere di diligenza del cessionario
La garanzia viene meno se la mancata realizzazione del credito per insolvenza e’ dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore. Se Caio non ha agito tempestivamente o ha abbandonato il procedimento esecutivo, non puo’ poi rivalersi contro Tizio. Il cessionario che ha ottenuto una garanzia di solvenza ha quindi un onere implicito di diligenza: deve attivarsi con prontezza per escutere il debitore.
Factoring: pro solvendo e pro soluto
La distinzione tra garanzia di solvenza assunta e non assunta e’ al cuore del contratto di factoring. Nel factoring pro soluto, il factor acquista i crediti senza rivalsa: si accolla il rischio di insolvenza del debitore ceduto, e il cedente non garantisce la bonitas nominis. Nel factoring pro solvendo, invece, il cedente garantisce la solvenza: se il debitore non paga, il factor puo’ rivalersi sul cedente nei limiti dell’art. 1267. Dal punto di vista contabile e fiscale, la distinzione incide sulla classificazione dell’operazione come vendita effettiva (pro soluto) o come finanziamento garantito (pro solvendo).
Coordinamento con l’art. 1266
L’art. 1267 si affianca all’art. 1266 completando il quadro delle garanzie nella cessione del credito: il cedente garantisce sempre l’esistenza del credito (art. 1266), ma non la solvenza del debitore (art. 1267), salvo patto. Questa bipartizione, veritas nominis / bonitas nominis, e’ la colonna portante del regime di responsabilita’ del cedente.
Domande frequenti
Il cedente garantisce automaticamente che il debitore ceduto paghi?
No. Ai sensi dell’art. 1267 c.c., il cedente non garantisce la solvenza del debitore salvo patto espresso. Chi acquista il credito si assume il rischio di insolvenza.
Se il cedente garantisce la solvenza, fino a che importo risponde?
Risponde nei limiti del prezzo ricevuto per la cessione, piu’ interessi, spese della cessione e di escussione del debitore, e risarcimento del danno. Patti che aggravino ulteriormente la sua responsabilita’ sono nulli.
Cosa succede se il cessionario e’ stato negligente nel recuperare il credito?
La garanzia di solvenza cessa se la mancata realizzazione del credito dipende dalla negligenza del cessionario nell’iniziare o proseguire le azioni contro il debitore. Il cessionario perde il diritto di rivalsa.
Cosa si intende per factoring pro soluto e pro solvendo?
Nel factoring pro soluto il factor si accolla il rischio di insolvenza del debitore (nessuna garanzia di solvenza da parte del cedente). Nel factoring pro solvendo il cedente garantisce la solvenza e risponde nei limiti dell’art. 1267 c.c. se il debitore non paga.
Il patto di garanzia di solvenza deve essere scritto?
La legge non richiede la forma scritta, ma deve essere espresso e non equivoco. In pratica, nei contratti commerciali si inserisce una clausola specifica per evitare contestazioni sull’esistenza di tale garanzia.