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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1271 c.c. Eccezioni opponibili dal delegato

In vigore

Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo. Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario. Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.

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In sintesi

  • Eccezioni opponibili: il delegato puo' opporre al delegatario solo le eccezioni inerenti al rapporto di valuta (tra delegato e delegatario).
  • Divieto delle eccezioni di provvista: il delegato non puo' opporre le eccezioni derivanti dal rapporto di provvista (tra delegato e delegante), salvo patto.
  • Eccezioni del rapporto di copertura: il delegato non puo' opporre le eccezioni relative al rapporto tra delegante e delegatario, salvo espresso riferimento.
  • Nullita' del rapporto di copertura: eccezione alla regola; se il rapporto tra delegante e delegatario e' nullo, il delegato puo' opporlo.
  • Astrazione processuale parziale: la norma realizza una parziale autonomia dell'obbligazione del delegato rispetto ai rapporti sottostanti.

Il regime asimmetrico delle eccezioni

L'art. 1271 c.c. disciplina le eccezioni che il delegato puo' opporre al delegatario quando viene richiesto di adempiere. La norma introduce un regime asimmetrico che distingue tre categorie di eccezioni a seconda del rapporto giuridico da cui derivano: il rapporto di valuta, il rapporto di provvista e il rapporto di copertura.

Rapporto di valuta, provvista e copertura

Nella struttura trilaterale della delegazione esistono tre rapporti sottostanti:

  • Rapporto di valuta: il rapporto tra delegato (Caio) e delegatario (Sempronio), che e' il rapporto principale che da' causa all'obbligazione assunta dal delegato.
  • Rapporto di provvista: il rapporto tra delegante (Tizio) e delegato (Caio); e' il rapporto che spiega per quale motivo Caio si e' obbligato verso Sempronio (es. Tizio deve 5.000 euro a Caio, o Caio ha ricevuto fondi da Tizio).
  • Rapporto di copertura: il rapporto tra delegante (Tizio) e delegatario (Sempronio); e' il rapporto che spiega per quale motivo Tizio ha dato origine alla delegazione (es. Tizio deve 5.000 euro a Sempronio).

Le eccezioni opponibili

Il primo comma stabilisce che il delegato puo' opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto di valuta. Se Sempronio richiede a Caio il pagamento, Caio puo' opporre l'estinzione del debito tra loro, la nullita' del contratto tra loro, la prescrizione del credito di Sempronio verso di lui. Queste eccezioni attengono al rapporto diretto Caio-Sempronio e sono pienamente ammissibili.

Le eccezioni non opponibili: rapporto di provvista

Il secondo comma introduce il divieto principale: salvo patto contrario, il delegato non puo' opporre al delegatario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante (rapporto di provvista). Se Tizio ha incaricato Caio di obbligarsi verso Sempronio, Caio non puo' opporre a Sempronio che Tizio non gli ha dato la provvista, o che il mandato di Tizio era viziato. Il delegatario non e' coinvolto in quel rapporto e non deve subire le conseguenze dei vizi tra delegante e delegato.

La norma precisa che questo vale anche se il delegatario era a conoscenza del vizio del rapporto di provvista. La buona o mala fede del delegatario e' irrilevante ai fini dell'opponibilita' delle eccezioni di provvista.

L'eccezione alla regola: nullita' del rapporto di copertura

Vi e' pero' una deroga importante: se il rapporto tra delegante e delegatario e' nullo (rapporto di copertura), il delegato puo' opporre questa eccezione. Se Tizio si era obbligato verso Sempronio per un contratto nullo, e ha dato origine alla delegazione proprio per adempiere quell'obbligazione nulla, Caio puo' eccepire la nullita' del rapporto di copertura per paralizzare la pretesa di Sempronio. Questo limite evita che la delegazione venga usata come strumento per dare esecuzione a rapporti illeciti o nulli.

Astrazione processuale parziale

L'art. 1271 realizza una forma di astrazione processuale parziale: l'obbligazione del delegato e' parzialmente autonoma rispetto ai rapporti sottostanti. Il delegato non puo' difendersi invocando i vizi del rapporto di provvista, ma puo' difendersi invocando i vizi del rapporto di valuta e, in caso di nullita', i vizi del rapporto di copertura. Questo sistema tutela la certezza dei pagamenti e la fiducia del delegatario nell'obbligazione assunta dal delegato.

Domande frequenti

Quali eccezioni puo' opporre il delegato al delegatario?

Il delegato puo' opporre le eccezioni relative al rapporto di valuta, cioe' al rapporto diretto tra lui e il delegatario (es. estinzione del debito, nullita' del contratto tra loro, prescrizione). Non puo' opporre le eccezioni del rapporto di provvista, salvo patto.

Cosa si intende per rapporto di provvista nella delegazione?

E' il rapporto tra delegante e delegato: il motivo per cui il delegato si e' obbligato verso il delegatario su incarico del delegante. Le eccezioni derivanti da questo rapporto non sono opponibili al delegatario, salvo patto contrario.

Il delegato puo' opporre eccezioni di provvista se il delegatario le conosceva?

No. Anche se il delegatario era a conoscenza del vizio del rapporto di provvista, il delegato non puo' opporlo. La buona o mala fede del delegatario e' irrilevante rispetto a questa regola.

Quando il delegato puo' eccepire la nullita' del rapporto di copertura?

Se il rapporto tra delegante e delegatario (rapporto di copertura) e' nullo, il delegato puo' opporre questa eccezione al delegatario. La nullita' del rapporto di copertura e' l'unica eccezione esterna al rapporto di valuta che il delegato puo' opporre.

Cosa si intende per astrazione processuale parziale nell'art. 1271?

Si intende che l'obbligazione del delegato e' parzialmente autonoma dai rapporti sottostanti: il delegato non puo' invocare i vizi del rapporto di provvista, rendendo la sua obbligazione relativamente astratta rispetto a quel rapporto, a tutela della certezza dei pagamenti.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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