Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1270 c.c. – Estinzione della delegazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.
Il delegato può assumere l’obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1269 - Articolo 1269 Codice Civile: Delegazione di pagamento→Cod. civ. art. 1271 - Articolo 1271 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal delegato→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1268 Codice Civile: Delegazione cumulativa→Articolo 1272 Codice Civile: Espromissione→Articolo 1267 Codice Civile: Garanzia della solvenza del debitore→Art. 1273 Codice Civile: Accollo→Articolo 1266 Codice Civile: Obbligo di garanzia del cedente→Articolo 1274 Codice Civile: Insolvenza del nuovo debitore→Art. 1265 c.c.: Efficacia della cessione riguardo ai terzi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il momento della revocabilita’
L’art. 1270 c.c. disciplina due aspetti fondamentali della delegazione: il potere di revoca del delegante e gli effetti della morte o incapacita’ del delegante sull’esecuzione della delegazione.
Il primo comma stabilisce che il delegante puo’ revocare la delegazione fino a quando non si verifichi uno dei due eventi alternativi: che il delegato abbia assunto l’obbligazione verso il delegatario, oppure che abbia eseguito il pagamento a favore di quest’ultimo. In entrambi i casi, la revoca diventa impossibile: l’obbligazione assunta e’ ormai un vincolo giuridico autonomo tra delegato e delegatario; il pagamento eseguito e’ un fatto irreversibile.
La logica del punto di irrevocabilita’
La scelta del legislatore di individuare nell’assunzione dell’obbligazione o nell’esecuzione del pagamento il momento limite della revocabilita’ risponde a un’esigenza di certezza. Prima di tale momento, il delegante puo’ liberamente cambiare piano: ad esempio, Tizio ha delegato Caio a pagare Sempronio, ma poi trova un accordo diretto con Sempronio e vuole revocare la delega. La revoca e’ legittima fino a quando Caio non si e’ impegnato verso Sempronio. Dopo, Tizio non puo’ piu’ interferire nel rapporto Caio-Sempronio.
Morte o incapacita’ sopravvenuta del delegante
Il secondo comma introduce una regola di sopravvivenza: il delegato puo’ assumere l’obbligazione o eseguire il pagamento anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacita’ del delegante. Questa regola deroga al principio generale per cui la morte del mandante estingue il mandato (art. 1722 c.c.): nel caso della delegazione, l’interesse del delegatario alla certezza dell’adempimento prevale sulla tutela degli eredi o del rappresentante legale del delegante incapace.
La norma tutela il delegatario che ha gia’ fatto affidamento sulla delegazione: se Sempronio sapeva che Caio stava per pagargli, non sarebbe equo che la morte improvvisa di Tizio vanificasse quell’aspettativa. Il delegato puo’ quindi portare a termine l’operazione, e il pagamento o l’obbligazione assunta sara’ pienamente efficace.
Coordinamento con l’art. 1268 e l’insolvenza del delegato
L’art. 1270 va letto insieme all’art. 1268: nella delegazione cumulativa, il delegante non e’ liberato finche’ non vi e’ una dichiarazione espressa del creditore. Se il delegato diventa insolvente dopo aver assunto l’obbligazione ma prima di aver pagato, il delegatario non perde la garanzia del delegante (salvo che avesse accettato la delegazione conoscendo gia’ l’insolvenza del delegato, nel qual caso l’accettazione e’ stata consapevole). Questo coordinamento assicura che la catena di responsabilita’ non venga spezzata da eventi sopravvenuti.
Profili pratici
Nella pratica, il momento di irrevocabilita’ rileva soprattutto nelle operazioni bancarie e nelle promesse di pagamento: la lettera di credito irrevocabile, ad esempio, crea un vincolo irrevocabile in capo alla banca emittente (delegata) dal momento della sua emissione (assunzione dell’obbligazione). Il cliente ordinante (delegante) non puo’ piu’ revocarla unilateralmente dopo che la banca si e’ impegnata verso il beneficiario (delegatario).
Domande frequenti
Fino a quando il delegante può revocare la delegazione?
Il delegante può revocare la delegazione fino a quando il delegato non ha assunto l'obbligazione verso il delegatario oppure non ha eseguito il pagamento. Dopo uno di questi eventi, la revoca non e' più possibile.
Cosa succede se il delegante muore prima che il delegato abbia adempito?
Il delegato può comunque assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento anche dopo la morte del delegante. La delegazione sopravvive alla morte del delegante, a tutela del delegatario.
La sopravvenuta incapacità del delegante blocca l'esecuzione della delegazione?
No. Analogamente alla morte, la sopravvenuta incapacità del delegante non impedisce al delegato di adempiere. Il delegato può obbligarsi o pagare anche in tale circostanza.
Perché la delegazione sopravvive alla morte del delegante, a differenza del mandato?
Nel mandato ordinario la morte del mandante lo estingue (art. 1722 c.c.). Nella delegazione, la tutela del delegatario che ha fatto affidamento sull'operazione prevale: la norma deroga volontariamente al principio generale per garantire la certezza dei pagamenti.
Il delegato può essere revocato dopo aver assunto l'obbligazione ma prima di aver pagato?
No. Una volta che il delegato si e' obbligato verso il delegatario, il delegante non può revocare la delegazione. L'obbligazione assunta e' un vincolo autonomo tra delegato e delegatario, indipendente dalla volontà del delegante.