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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1269 c.c. Delegazione di pagamento

In vigore

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l’abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

In sintesi

  • Delegazione di pagamento: il debitore (delegante) autorizza un terzo (delegato) a eseguire o ricevere il pagamento in suo nome.
  • Facolta' non obbligo: il delegato puo' obbligarsi verso il creditore, ma non e' tenuto ad accettare l'incarico.
  • Veto del delegante: il delegante puo' vietare al delegato di obbligarsi verso il creditore delegatario.
  • Autonomia del delegato: il delegato non e' obbligato ad accettare l'incarico nemmeno se e' a sua volta debitore del delegante.
  • Sono salvi gli usi commerciali che prevedano obblighi diversi.

La delegazione di pagamento: natura e funzione

La delegazione di pagamento (o delegatio solvendi) e' la forma piu' semplice di delegazione: il debitore (delegante) indica al creditore (delegatario) un terzo (delegato) che e' autorizzato a eseguire il pagamento. Non si crea necessariamente una nuova obbligazione: il delegato puo' limitarsi a pagare senza impegnarsi previamente verso il creditore, oppure puo' obbligarsi verso di lui, ma solo se lo sceglie liberamente.

La distinzione fondamentale e' con la delegazione promissoria di cui all'art. 1268: la delegazione promissoria da luogo a una nuova obbligazione del delegato verso il delegatario; la delegazione di pagamento e' invece una mera indicazione di soggetto abilitato a pagare o a ricevere il pagamento, senza che sorga automaticamente un'obbligazione del terzo.

Liberta' del delegato

Un principio centrale dell'art. 1269 e' la liberta' del delegato: non e' obbligato ad accettare l'incarico, nemmeno se e' a sua volta debitore del delegante. Caio, delegato da Tizio per pagare Sempronio, puo' rifiutare, anche se Caio deve 5.000 euro a Tizio. La circostanza di essere debitore del delegante non crea un obbligo di adempiere per conto di lui. Il delegato potra' semmai essere indotto ad accettare per ragioni pratiche (estinzione del proprio debito), ma non vi e' mai un obbligo giuridico diretto.

Il veto del delegante

Il primo comma prevede che il delegato possa obbligarsi verso il delegatario, salvo che il delegante lo abbia vietato. Il delegante puo' quindi circoscrivere il ruolo del delegato a una mera esecuzione del pagamento, impedendogli di assumere una propria obbligazione autonoma verso il creditore. In presenza del veto, se il delegato si impegna ugualmente, l'obbligazione assunta potrebbe essere inefficace o invalida nei confronti del delegante.

Usi commerciali

La norma fa salvi gli usi diversi: in certi settori commerciali possono esistere consuetudini che prevedono obblighi diversi per il delegato. Ad esempio, nel settore bancario, gli istituti di credito delegati per operazioni di incasso potrebbero essere vincolati da regole settoriali specifiche.

Applicazioni pratiche

La delegazione di pagamento e' ampiamente utilizzata nella pratica bancaria e commerciale: le domiciliazioni bancarie (addebito diretto SEPA), le polizze di pagamento, le lettere di credito e molti altri strumenti di pagamento si basano sulla logica della delegazione di pagamento. Il debitore indica la propria banca come soggetto autorizzato a eseguire il pagamento: la banca non e' obbligata verso il creditore ma, accettando l'incarico, si obbliga verso il proprio cliente delegante.

Profilo comparativo

La delegazione di pagamento si distingue dalla cessione del credito: in quest'ultima, il credito passa nella titolarita' di un terzo (cessionario); nella delegazione, il creditore originario mantiene il suo credito e il delegato esegue o promette di eseguire il pagamento. Si distingue anche dalla fideiussione: il fideiussore si obbliga accessoriamente al pagamento altrui; il delegato si obbliga in modo autonomo o si limita a pagare senza obbligarsi.

Domande frequenti

Cosa distingue la delegazione di pagamento dalla delegazione promissoria?

Nella delegazione di pagamento (art. 1269) il delegato e' semplicemente autorizzato a pagare, senza che sorga automaticamente una sua obbligazione verso il creditore. Nella delegazione promissoria (art. 1268) il delegato si obbliga verso il delegatario, creando un nuovo rapporto obbligatorio.

Il delegato e' obbligato ad accettare l'incarico?

No. Il delegato non e' tenuto ad accettare l'incarico, nemmeno se e' a sua volta debitore del delegante. La sua partecipazione all'operazione e' volontaria.

Il delegante puo' impedire al delegato di obbligarsi verso il creditore?

Si'. Il delegante puo' vietare al delegato di assumere obbligazioni verso il delegatario. In tal caso, il delegato potra' al massimo eseguire il pagamento, ma non potra' impegnarsi autonomamente verso il creditore.

La delegazione di pagamento e' simile alla domiciliazione bancaria?

Si', dal punto di vista pratico. Nelle domiciliazioni bancarie (addebito diretto SEPA), il debitore delega la propria banca a eseguire i pagamenti: la banca agisce come delegato autorizzato a pagare, senza necessariamente obbligarsi direttamente verso il creditore.

Cosa sono gli usi commerciali salvi dall'art. 1269?

Sono consuetudini commerciali di specifici settori che possono prevedere obblighi diversi per il delegato rispetto alla regola generale. In presenza di usi conformi, le regole settoriali prevalgono sulla disciplina legale dispositiva dell'art. 1269.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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