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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1272 c.c. Espromissione

In vigore

Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest’ultimo. Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario. Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest’ultimo e non derivano da fatti successivi all’espromissione. Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell’espromissione.

In sintesi

  • Espromissione: un terzo assume spontaneamente verso il creditore il debito altrui, senza alcuna delega del debitore originario.
  • Il debitore originario resta obbligato in solido con il terzo, salvo espressa dichiarazione liberatoria del creditore.
  • L'espromittente non può opporre al creditore le eccezioni nate dai suoi rapporti interni col debitore, ma può opporre le eccezioni che avrebbe potuto sollevare il debitore stesso, se non personali.
  • È esclusa la possibilità di opporre la compensazione maturata in capo al debitore originario, anche se anteriore all'espromissione.
  • Differenza chiave con la delegazione: nell'espromissione l'iniziativa è del terzo, non del debitore originario.
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Che cos'e' l'espromissione

L'art. 1272 c.c. disciplina l'espromissione, una delle tre figure classiche di successione nel debito insieme alla delegazione e all'accollo. La norma descrive la situazione in cui un terzo — il cosiddetto espromittente — si presenta spontaneamente al creditore dichiarando di assumere su di se' il debito altrui. L'aspetto peculiare dell'istituto sta proprio nell'assenza di qualsiasi intervento o incarico del debitore originario: l'iniziativa proviene esclusivamente dal terzo, che agisce per proprie ragioni (affettive, economiche, di cortesia commerciale) senza essere stato sollecitato.

Immaginiamo che Tizio sia creditore di Caio per 10.000 euro. Sempronio, amico di Caio, si presenta da Tizio e dichiara di voler pagare lui stesso il debito. Questa dichiarazione unilaterale di Sempronio costituisce il nucleo dell'espromissione.

Effetti sull'obbligazione: solidarieta' come regola

Il primo comma fissa la regola generale: l'espromittente diventa obbligato in solido con il debitore originario. ciò significa che il creditore può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per ottenere l'intero pagamento. Il debitore originario non viene liberato automaticamente: la sua liberazione richiede una dichiarazione espressa del creditore, che non può desumersi da comportamenti concludenti o silenzi.

Questo meccanismo tutela il creditore: la sostituzione del debitore non deve peggiorare la sua posizione. Finché non vi e' liberazione, il creditore mantiene due debitori obbligati verso di lui.

Le eccezioni opponibili dal terzo espromittente

Il secondo e terzo comma regolano le eccezioni che l'espromittente può o non può opporre al creditore. La logica e' la seguente: poiché l'espromittente subentra in un'obbligazione altrui, occorre stabilire quali difese eredita e quali restano precluse.

Sono precluse le eccezioni relative ai rapporti interni tra espromittente e debitore originario: se Sempronio ha ricevuto una somma da Caio in cambio dell'espromissione, tale accordo e' irrilevante nei confronti di Tizio. Sono invece ammesse le eccezioni che il debitore originario avrebbe potuto opporre al creditore, purche' non siano strettamente personali a quest'ultimo (es. incapacita' del debitore non si trasferisce) e purche' non derivino da fatti posteriori all'espromissione.

Il divieto di compensazione

Il quarto comma introduce un limite importante: l'espromittente non può opporre al creditore la compensazione che avrebbe potuto eccepire il debitore originario, neppure se il credito compensabile era già sorto prima dell'espromissione. La ratio e' chiara: il diritto di compensazione e' un diritto potestativo personale del debitore; il terzo che interviene volontariamente non può privare il creditore di un credito che gli appartiene servendosi di uno strumento che spettava ad altri.

Espromissione vs delegazione e accollo

L'espromissione si distingue dalla delegazione (art. 1268 c.c.) perché in quest'ultima e' il debitore che incarica un terzo di obbligarsi verso il creditore, mentre nell'espromissione manca completamente l'intervento del debitore. Si distingue dall'accollo (art. 1273 c.c.) perché nell'accollo l'accordo avviene tra debitore originario e accollante, mentre nell'espromissione l'accordo e' tra terzo e creditore. Questa trilogia di istituti consente al legislatore di regolare tutte le ipotesi di circolazione del debito sul lato passivo del rapporto obbligatorio.

Applicazioni pratiche

L'espromissione trova applicazione in contesti di gruppo societario (la società madre assume i debiti di una controllata senza accordo formale con questa), in rapporti familiari (un genitore assume il mutuo del figlio), o in operazioni di ristrutturazione del debito ove un terzo investitore si propone spontaneamente ai creditori. In tutti questi casi il professionista deve verificare attentamente se il creditore abbia rilasciato dichiarazione liberatoria, poiché in assenza di essa il debitore originario rimane coobbligato solidale.

Domande frequenti

Che differenza c'e' tra espromissione e delegazione?

Nella delegazione e' il debitore originario a incaricare un terzo di obbligarsi verso il creditore; nell'espromissione il terzo agisce spontaneamente, senza alcuna delega del debitore.

Con l'espromissione il debitore originario e' liberato automaticamente?

No. Il debitore resta obbligato in solido con l'espromittente, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.

Quali eccezioni può opporre l'espromittente al creditore?

Può opporre le eccezioni che avrebbe potuto sollevare il debitore originario (se non personali e non nate dopo l'espromissione), ma non le eccezioni derivanti dai rapporti interni tra espromittente e debitore.

L'espromittente può opporre al creditore la compensazione del debitore?

No. L'art. 1272 c.c. vieta espressamente di opporre la compensazione maturata in capo al debitore originario, anche se già esistente prima dell'espromissione.

L'espromissione richiede la forma scritta?

La legge non impone una forma specifica per l'espromissione; tuttavia, per ragioni probatorie e per la chiarezza della dichiarazione liberatoria del creditore, e' fortemente consigliata la forma scritta.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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