Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1276 c.c. – Invalidità della nuova obbligazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1275 - Articolo 1275 Codice Civile: Estinzione delle garanzie→Cod. civ. art. 1277 - Articolo 1277 Codice Civile: Debito di somma di danaro→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1274 Codice Civile: Insolvenza del nuovo debitore→Art. 1278 c.c.: Debito di somma di monete non aventi corso legale→Art. 1273 Codice Civile: Accollo→Art. 1279 c.c.: Clausola di pagamento effettivo in monete non av→Articolo 1272 Codice Civile: Espromissione→Art. 1280 c.c.: Debito di specie monetaria avente valore intrins→Articolo 1271 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal delegato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione di chiusura del sistema
L'art. 1276 c.c. svolge una funzione di chiusura del sistema delle modificazioni soggettive del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione, accollo). La norma risponde alla domanda: che cosa accade se l'obbligazione del nuovo debitore - su cui si fondava la liberazione del debitore originario - viene meno per invalidita'?
La risposta del legislatore articola due aspetti: da un lato la reviviscenza dell'obbligazione del debitore originario, dall'altro la perdita definitiva delle garanzie dei terzi.
Il presupposto: invalidita' dell'obbligazione del nuovo debitore
La norma si applica quando l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore e' dichiarata nulla (vizio originario, insanabile: es. mancanza di causa, oggetto illecito) oppure annullata (vizio originario ma sanabile: es. incapacità, errore, dolo, violenza). In entrambi i casi l'obbligazione non produce effetti validi.
È importante distinguere questa ipotesi da quella disciplinata dall'art. 1274 c.c., che riguarda l'insolvenza del nuovo debitore: l'insolvenza non e' un vizio dell'atto ma un fatto economico sopravvenuto. Le regole applicabili sono diverse: l'art. 1274 tutela il creditore che ignorava l'insolvenza preesistente, l'art. 1276 reagisce all'invalidita' giuridica dell'obbligazione assunta.
Reviviscenza dell'obbligazione del debitore originario
La prima conseguenza e' la reviviscenza dell'obbligazione del debitore originario: se Caio era stato liberato grazie all'assunzione del debito da parte di Sempronio, e l'obbligazione di Sempronio viene annullata, Caio torna ad essere debitore verso Tizio come se la liberazione non fosse mai intervenuta.
La logica e' coerente con la struttura causale della liberazione: il creditore ha liberato il debitore originario in funzione dell'assunzione valida da parte del nuovo debitore. Se tale assunzione e' invalida, viene meno la causa giustificativa della liberazione, che non può quindi sopravvivere.
Perdita delle garanzie dei terzi: il limite al recupero del creditore
La seconda conseguenza, e il dato più severo per il creditore, e' che egli non può valersi delle garanzie prestate da terzi. Le garanzie si erano già estinte ai sensi dell'art. 1275 c.c. nel momento in cui il creditore aveva liberato il debitore originario. La successiva invalidita' dell'obbligazione del nuovo debitore non fa rivivere quelle garanzie.
Questo e' il prezzo che il creditore paga per non aver verificato adeguatamente la validita' dell'obbligazione del nuovo debitore prima di procedere alla liberazione. Il sistema vuole incentivare il creditore a effettuare le dovute verifiche prima di sciogliere i nodi della garanzia.
Coordinamento con l'art. 1275 c.c.
Il raccordo tra gli artt. 1275 e 1276 c.c. e' sistematico: il 1275 prevede l'estinzione delle garanzie al momento della liberazione, il 1276 conferma che tale estinzione e' definitiva anche se successivamente l'obbligazione del nuovo debitore si rivela invalida. Le garanzie non 'rimbalzano' tra un debitore e l'altro: una volta estinte, restano estinte. Il garante non può essere sorpreso da una reviviscenza del vincolo che lo vedeva coobbligato.
Implicazioni pratiche
Il professionista deve avvertire il creditore: prima di liberare il debitore originario, e' indispensabile verificare non solo la solvibilita' del nuovo debitore (art. 1274 c.c.) ma anche la validita' dell'obbligazione assunta (capacità del soggetto, assenza di vizi del consenso, liceità dell'oggetto). Un'omissione in tal senso può lasciare il creditore con un debitore originario reviviscente ma senza garanzie, in una posizione deteriore rispetto all'assetto iniziale.
Domande frequenti
Cosa succede se l'obbligazione del nuovo debitore viene annullata dopo che il creditore ha liberato quello originario?
Ai sensi dell'art. 1276 c.c., l'obbligazione del debitore originario rivive: egli torna ad essere debitore verso il creditore come se la liberazione non fosse mai avvenuta.
Se il debitore originario rivive nell'obbligazione, anche le garanzie dei terzi rivivono?
No. Le garanzie prestate da terzi, già estintesi con la liberazione del debitore originario (art. 1275 c.c.), non rivivono. Il creditore recupera il debitore originario ma non le garanzie dei terzi.
Qual e' la differenza tra l'art. 1276 e l'art. 1274 c.c.?
L'art. 1274 riguarda l'insolvenza del nuovo debitore (fatto economico); l'art. 1276 riguarda la nullita' o l'annullamento dell'obbligazione del nuovo debitore (vizio giuridico). Le conseguenze e i presupposti sono diversi.
Il debitore originario, dopo la reviviscenza, può opporre al creditore la liberazione ottenuta in precedenza?
No. La reviviscenza dell'art. 1276 c.c. travolge la liberazione: essa non aveva basi valide, essendo fondata su un'obbligazione del nuovo debitore affetta da nullita' o annullabilita'.
Come può tutelarsi il creditore da questo rischio?
Prima di liberare il debitore originario, il creditore deve verificare la capacità del nuovo debitore, l'assenza di vizi del consenso e la liceità dell'oggetto dell'obbligazione assunta, al fine di escludere cause di nullita' o annullamento.