In sintesi
- Accollo: accordo tra debitore (accollato) e un terzo (accollante) con cui quest'ultimo assume il debito verso il creditore.
- Il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
- Accollo cumulativo (regola): il debitore originario rimane obbligato in solido con l'accollante se il creditore non lo libera espressamente.
- Accollo liberatorio: richiede condizione espressa nella stipulazione o dichiarazione esplicita del creditore al momento dell'adesione.
- L'accollante può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto di accollo, non quelle dei rapporti interni tra accollato e accollante.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1273 c.c. Accollo
In vigore
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La struttura dell'accollo nel codice civile
L'art. 1273 c.c. regola l'accollo, istituto attraverso il quale il debitore (denominato accollato) e un terzo (accollante) stipulano un contratto in virtù del quale l'accollante assume su di se' il debito nei confronti del creditore (accollatario). A differenza dell'espromissione, l'iniziativa e' del debitore originario: e' lui che trova e porta un terzo disposto ad accollarsi l'obbligazione.
Pensiamo a Caio che deve 20.000 euro a Tizio. Caio stipula un accordo con Sempronio, in base al quale Sempronio si impegna a pagare quel debito. Tizio, creditore, può rimanere estraneo all'accordo (accollo interno) oppure aderirvi (accollo esterno).
Accollo interno e accollo esterno
L'accollo interno riguarda solo il rapporto tra accollato e accollante: il creditore non ne e' a conoscenza o non vi aderisce, quindi non acquista alcun diritto diretto verso l'accollante. Si tratta di un contratto con effetti meramente interni, che non modifica la struttura del rapporto obbligatorio originario.
L'accollo esterno si realizza quando il creditore aderisce alla convenzione. L'adesione del creditore ha due effetti fondamentali: (1) rende la stipulazione irrevocabile a suo favore (non possono più modificarla senza il suo consenso); (2) apre la questione della liberazione del debitore originario.
Accollo cumulativo e accollo liberatorio
Questa e' la distinzione più rilevante sul piano pratico. Nell'accollo cumulativo (detto anche semplice o esterno non liberatorio) il debitore originario non viene liberato: egli resta obbligato in solido con l'accollante. Il creditore acquisisce così due debitori, il che rafforza la sua posizione.
Nell'accollo liberatorio il debitore originario viene liberato, ma cio' richiede che la liberazione sia condizione espressa della stipulazione oppure che il creditore la dichiari espressamente al momento dell'adesione. Il principio e' che il creditore non può vedersi peggiorare la propria posizione senza avere consapevolmente accettato la sostituzione del debitore. La legge quindi richiede una manifestazione di volontà inequivoca.
Le eccezioni dell'accollante verso il creditore
L'ultimo comma dell'art. 1273 c.c. precisa che, dopo l'adesione del creditore, l'accollante e' obbligato verso di lui nei limiti in cui ha assunto il debito e può opporre le eccezioni fondate sul contratto di accollo. Cio' significa, ad esempio, che se il contratto di accollo era condizionato o limitato a una certa somma, tali limitazioni sono opponibili al creditore. Non può invece opporre eccezioni relative ai rapporti personali interni tra accollato e accollante che esulino dal contratto di accollo stesso.
Confronto con espromissione e delegazione
Il confronto con le figure affini chiarisce la logica del sistema. Nella delegazione (art. 1268-1271 c.c.) il debitore ordina o incarica un terzo (delegato) di obbligarsi verso il creditore: vi e' una struttura trilaterale con intervento esplicito di tutti e tre i soggetti. Nell'espromissione (art. 1272 c.c.) il terzo agisce da solo, senza mandato del debitore. Nell'accollo il patto nasce tra debitore e terzo, e il creditore può successivamente aderire. Il legislatore ha dunque costruito tre percorsi di successione passiva corrispondenti alle tre diverse iniziative possibili: del terzo, del debitore, o della coppia debitore-terzo.
Rilevanza pratica
L'accollo e' strumento frequentissimo nelle compravendite immobiliari (il compratore si accolla il mutuo del venditore), nelle fusioni e acquisizioni aziendali (la società acquirente si accolla i debiti della target), nei piani di ristrutturazione del debito. Il consulente deve sempre verificare se vi sia stata adesione del creditore e se la liberazione del debitore sia stata esplicitamente pattuita, poiché in assenza di tali condizioni la solidarietà permane.
Domande frequenti
Che differenza c'e' tra accollo interno e accollo esterno?
L'accollo interno e' un accordo tra debitore e accollante che non coinvolge il creditore e non gli attribuisce diritti diretti; l'accollo esterno prevede l'adesione del creditore, che rende irrevocabile la stipulazione.
Con l'accollo il debitore originario e' liberato?
Solo nell'accollo liberatorio, quando la liberazione e' condizione espressa del contratto o il creditore la dichiara esplicitamente. Altrimenti il debitore rimane obbligato in solido con l'accollante.
Qual e' la differenza tra accollo ed espromissione?
Nell'accollo l'accordo nasce tra debitore originario e terzo (accollante); nell'espromissione il terzo agisce spontaneamente verso il creditore, senza alcun accordo con il debitore.
Quali eccezioni può opporre l'accollante al creditore?
Può opporre le eccezioni fondate sul contratto di accollo, ad esempio limitazioni d'importo o condizioni ivi previste, ma non eccezioni relative ai rapporti personali interni tra debitore e accollante.
L'adesione del creditore all'accollo può essere revocata?
No. Una volta che il creditore ha aderito alla convenzione, la stipulazione diventa irrevocabile a suo favore: debitore e accollante non possono modificarla o revocarla senza il suo consenso.