Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1275 c.c. – Estinzione delle garanzie
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1274 - Articolo 1274 Codice Civile: Insolvenza del nuovo debitore→Cod. civ. art. 1276 - Articolo 1276 Codice Civile: Invalidità della nuova obbligazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1273 Codice Civile: Accollo→Articolo 1277 Codice Civile: Debito di somma di danaro→Articolo 1272 Codice Civile: Espromissione→Art. 1278 c.c.: Debito di somma di monete non aventi corso legale→Articolo 1271 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal delegato→Art. 1279 c.c.: Clausola di pagamento effettivo in monete non av→Articolo 1270 Codice Civile: Estinzione della delegazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio della norma: proteggere i terzi garanti
L'art. 1275 c.c. completa il quadro normativo sulle modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio dal lato passivo, affrontando la sorte delle garanzie prestate da terzi (fideiussioni, pegno, ipoteca di terzo garante) quando il creditore libera il debitore originario. La regola e' semplice e rigorosa: le garanzie si estinguono, salvo consenso espresso del garante al loro mantenimento.
La ratio protettiva e' evidente: chi ha garantito il debito di Caio (il debitore originario) lo ha fatto valutando la capacità patrimoniale e la solvibilita' di Caio, nonché i suoi rapporti personali con lui. Non e' ragionevole che, per effetto di un accordo a cui e' rimasto estraneo, si trovi a garantire un soggetto diverso — l'espromittente, l'accollante o il delegato — di cui magari non si fida o non conosce la situazione patrimoniale.
Ambito di applicazione
La norma si applica in tutti i casi in cui il creditore libera il debitore originario, cioè nelle tre ipotesi di successione passiva liberatoria:
In tutte e tre le ipotesi, la liberazione del debitore originario fa venir meno il presupposto soggettivo su cui si fondava la garanzia.
Il consenso espresso del garante
L'unica eccezione alla regola dell'estinzione e' il consenso espresso del garante a mantenere la propria garanzia. Questo consenso deve essere:
Nella pratica, tale consenso viene solitamente raccolto in sede di rogito notarile o in un atto separato che accompagna l'operazione di subentro nel debito, ad esempio nei contratti di mutuo con accollo.
Coordinamento con la disciplina della fideiussione
La norma si coordina con il principio generale di accessorieta' della fideiussione (art. 1939 c.c.): la fideiussione segue le sorti dell'obbligazione principale e non può sopravviverle in misura maggiore. Quando l'obbligazione principale si modifica soggettivamente con liberazione del debitore originario, e' coerente che anche la garanzia accessoria si estingua, salvo diverso accordo col garante. Diversa e' la situazione nell'accollo cumulativo, ove il debitore originario non e' liberato: in quel caso le garanzie restano intatte, essendo ancora riferite al debitore originario che permane obbligato.
Implicazioni pratiche
Nelle operazioni immobiliari con accollo del mutuo, il professionista deve avvertire l'istituto di credito che, qualora liberi il mutuatario originario, ogni garanzia fideiussoria prestata da terzi in favore di quel mutuatario si estingue automaticamente, salvo acquisire il consenso scritto dei garanti. Omettere questa verifica può lasciare la banca senza copertura su operazioni che riteneva garantite.
Domande frequenti
Con la liberazione del debitore originario, la fideiussione del terzo si estingue automaticamente?
Si'. Ai sensi dell'art. 1275 c.c., le garanzie prestate da terzi si estinguono quando il creditore libera il debitore originario, a meno che il garante non consenta espressamente a mantenerle.
Il consenso del garante al mantenimento della garanzia può essere tacito?
No. La norma richiede espressamente che il consenso sia 'espresso'. Non e' sufficiente il silenzio, un comportamento concludente o una clausola generica del contratto originario.
Se nell'accollo il debitore originario non viene liberato, le garanzie si estinguono?
No. L'art. 1275 c.c. si applica solo quando c'e' liberazione del debitore originario (accollo liberatorio). Nell'accollo cumulativo, ove il debitore resta obbligato, le garanzie rimangono in essere.
A quali ipotesi si applica l'art. 1275 c.c.?
Si applica a tutti i casi di successione passiva con liberazione del debitore originario: delegazione liberatoria, espromissione liberatoria e accollo liberatorio con adesione del creditore.
In un'operazione di accollo del mutuo, cosa deve fare la banca per non perdere le garanzie?
Se la banca libera il mutuatario originario, deve raccogliere il consenso espresso e scritto dei garanti (es. fideiussori) affinché le garanzie siano mantenute a favore del nuovo debitore.