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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1275 c.c. Estinzione delle garanzie

In vigore

In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.

In sintesi

  • Quando il creditore libera il debitore originario (delegazione, espromissione o accollo liberatori), le garanzie prestate da terzi si estinguono automaticamente.
  • Le garanzie sopravvivono solo se chi le ha prestate consente espressamente a mantenerle dopo la liberazione.
  • La norma tutela i terzi garanti (fideiussori, ecc.) che hanno garantito un debitore specifico e non possono essere vincolati verso un nuovo debitore senza consenso.
  • Il consenso al mantenimento deve essere espresso, non presunto o tacito.
  • Coordinamento con art. 1274 c.c.: l'estinzione delle garanzie e' conseguenza della liberazione del debitore originario.

Ratio della norma: proteggere i terzi garanti

L'art. 1275 c.c. completa il quadro normativo sulle modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio dal lato passivo, affrontando la sorte delle garanzie prestate da terzi (fideiussioni, pegno, ipoteca di terzo garante) quando il creditore libera il debitore originario. La regola e' semplice e rigorosa: le garanzie si estinguono, salvo consenso espresso del garante al loro mantenimento.

La ratio protettiva e' evidente: chi ha garantito il debito di Caio (il debitore originario) lo ha fatto valutando la capacita' patrimoniale e la solvibilita' di Caio, nonche' i suoi rapporti personali con lui. Non e' ragionevole che, per effetto di un accordo a cui e' rimasto estraneo, si trovi a garantire un soggetto diverso — l'espromittente, l'accollante o il delegato — di cui magari non si fida o non conosce la situazione patrimoniale.

Ambito di applicazione

La norma si applica in tutti i casi in cui il creditore libera il debitore originario, cioe' nelle tre ipotesi di successione passiva liberatoria:

  • Delegazione liberatoria (art. 1268 c.c.): il debitore delega un terzo che si obbliga verso il creditore, il quale libera il delegante.
  • Espromissione liberatoria (art. 1272 c.c.): il terzo assume il debito altrui e il creditore dichiara di liberare il debitore originario.
  • Accollo liberatorio (art. 1273 c.c.): il creditore aderisce all'accordo di accollo e libera l'accollato.

In tutte e tre le ipotesi, la liberazione del debitore originario fa venir meno il presupposto soggettivo su cui si fondava la garanzia.

Il consenso espresso del garante

L'unica eccezione alla regola dell'estinzione e' il consenso espresso del garante a mantenere la propria garanzia. Questo consenso deve essere:

  • Espresso: non puo' essere desunto da comportamenti concludenti, dal silenzio o da una clausola generica del contratto originario.
  • Successivo o contestuale alla liberazione: il garante deve essere posto a conoscenza della modifica soggettiva e accettare consapevolmente di restare vincolato verso il nuovo debitore.

Nella pratica, tale consenso viene solitamente raccolto in sede di rogito notarile o in un atto separato che accompagna l'operazione di subentro nel debito, ad esempio nei contratti di mutuo con accollo.

Coordinamento con la disciplina della fideiussione

La norma si coordina con il principio generale di accessorieta' della fideiussione (art. 1939 c.c.): la fideiussione segue le sorti dell'obbligazione principale e non puo' sopravviverle in misura maggiore. Quando l'obbligazione principale si modifica soggettivamente con liberazione del debitore originario, e' coerente che anche la garanzia accessoria si estingua, salvo diverso accordo col garante. Diversa e' la situazione nell'accollo cumulativo, ove il debitore originario non e' liberato: in quel caso le garanzie restano intatte, essendo ancora riferite al debitore originario che permane obbligato.

Implicazioni pratiche

Nelle operazioni immobiliari con accollo del mutuo, il professionista deve avvertire l'istituto di credito che, qualora liberi il mutuatario originario, ogni garanzia fideiussoria prestata da terzi in favore di quel mutuatario si estingue automaticamente, salvo acquisire il consenso scritto dei garanti. Omettere questa verifica puo' lasciare la banca senza copertura su operazioni che riteneva garantite.

Domande frequenti

Con la liberazione del debitore originario, la fideiussione del terzo si estingue automaticamente?

Si'. Ai sensi dell'art. 1275 c.c., le garanzie prestate da terzi si estinguono quando il creditore libera il debitore originario, a meno che il garante non consenta espressamente a mantenerle.

Il consenso del garante al mantenimento della garanzia puo' essere tacito?

No. La norma richiede espressamente che il consenso sia 'espresso'. Non e' sufficiente il silenzio, un comportamento concludente o una clausola generica del contratto originario.

Se nell'accollo il debitore originario non viene liberato, le garanzie si estinguono?

No. L'art. 1275 c.c. si applica solo quando c'e' liberazione del debitore originario (accollo liberatorio). Nell'accollo cumulativo, ove il debitore resta obbligato, le garanzie rimangono in essere.

A quali ipotesi si applica l'art. 1275 c.c.?

Si applica a tutti i casi di successione passiva con liberazione del debitore originario: delegazione liberatoria, espromissione liberatoria e accollo liberatorio con adesione del creditore.

In un'operazione di accollo del mutuo, cosa deve fare la banca per non perdere le garanzie?

Se la banca libera il mutuatario originario, deve raccogliere il consenso espresso e scritto dei garanti (es. fideiussori) affinche' le garanzie siano mantenute a favore del nuovo debitore.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.