Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1248 c.c. – Inopponibilità della compensazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1247 - Articolo 1247 Codice Civile: Compensazione opposta da terzi garan…→Cod. civ. art. 1249 - Articolo 1249 Codice Civile: Compensazione di più debiti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1246 c.c.: Casi in cui la compensazione non si verifica→Articolo 1250 Codice Civile: Compensazione rispetto ai terzi→Articolo 1245 Codice Civile: Debiti non pagabili nello stesso luogo→Articolo 1251 Codice Civile: Garanzie annesse al credito→Art. 1244 Codice Civile: Dilazione→Articolo 1252 Codice Civile: Compensazione volontaria→Articolo 1243 Codice Civile: Compensazione legale e giudiziale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Cessione del credito e compensazione: il conflitto di interessi
Quando un credito viene ceduto a un terzo, si crea un potenziale conflitto tra l'interesse del debitore a opporre la compensazione (come avrebbe fatto verso il creditore originario) e l'interesse del cessionario a ricevere il pagamento integrale del credito acquistato. L'art. 1248 c.c. risolve questo conflitto modulando la soluzione in base al comportamento del debitore al momento della cessione.
Accettazione pura e semplice: perdita della compensazione
Il primo comma disciplina il caso più grave: il debitore che accetta puramente e semplicemente la cessione, cioè senza riserve, senza eccepire l'esistenza di un proprio credito verso il cedente, non può più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto eccepire verso il cedente. La ratio e' di buona fede contrattuale: con l'accettazione incondizionata il debitore ha implicitamente riconosciuto al cessionario il diritto a ricevere il pagamento integrale, rinunciando (quantomeno implicitamente) a qualsiasi eccezione preesistente.
Esempio pratico: Tizio deve 10.000 euro a Caio e vanta un credito di 4.000 euro verso Caio a sua volta. Caio cede il credito di 10.000 euro a Sempronio. Tizio accetta la cessione senza riserve. In seguito, quando Sempronio chiede i 10.000 euro, Tizio non può opporre in compensazione il credito di 4.000 euro che aveva verso Caio: dovrà pagare l'intero importo e agire separatamente verso Caio per ottenere quanto gli spetta.
Cessione notificata senza accettazione: effetti più limitati
Il secondo comma affronta la situazione diversa: la cessione e' stata notificata al debitore ma questi non l'ha accettata. In tal caso l'effetto e' più limitato: la notificazione impedisce la compensazione solo per i crediti sorti posteriormente alla notificazione stessa. I crediti che il debitore aveva già maturato verso il cedente prima della notificazione restano invece pienamente compensabili anche verso il cessionario.
La distinzione temporale e' cruciale: se Tizio vantava già 4.000 euro verso Caio al momento della notifica della cessione, può opporre questa compensazione a Sempronio; se il credito di 4.000 euro e' sorto dopo la notifica, non può più farlo.
Fondamento e raccordo sistematico
L'art. 1248 c.c. si inserisce coerentemente nel sistema della cessione del credito disciplinato dagli artt. 1260-1267 c.c. In particolare, si coordina con l'art. 1264 c.c. (efficacia della cessione verso il debitore ceduto), che già prevede come la notificazione o l'accettazione segnino il momento a partire dal quale il debitore non può più ignorare il trasferimento del credito. L'art. 1248 c.c. aggiunge la specifica disciplina della compensazione come eccezione opponibile, ritagliando con precisione i confini temporali entro i quali essa sopravvive alla cessione.
Rimedio del debitore: riserva espressa
Per evitare di perdere la compensazione, il debitore che accetta la cessione deve farlo con riserva espressa del proprio credito verso il cedente. In tal modo non si configura un'accettazione pura e semplice ai sensi del primo comma e il debitore conserva la facolta' di opporre la compensazione al cessionario per i crediti preesistenti.
Domande frequenti
Se accetto una cessione del credito, perdo il diritto di opporre la compensazione?
Si', se l'accettazione e' pura e semplice (senza riserve). In tal caso, ai sensi dell'art. 1248, comma 1 c.c., il debitore non può più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto eccepire verso il cedente originario.
Come posso preservare il mio diritto alla compensazione quando accetto una cessione?
È sufficiente accettare la cessione con riserva espressa del proprio credito verso il cedente. In tal modo l'accettazione non e' 'pura e semplice' e il debitore conserva la facolta' di opporre la compensazione per i crediti preesistenti.
La semplice notificazione della cessione (senza accettazione) elimina la compensazione?
Solo parzialmente. La notificazione impedisce la compensazione solo per i crediti sorti dopo la data della notificazione. I crediti che il debitore aveva già maturato verso il cedente prima di ricevere la notifica restano compensabili anche verso il cessionario.
Qual e' la ratio dell'art. 1248 c.c.?
La norma tutela il cessionario in buona fede che ha acquistato il credito confidando nella sua libera esigibilita'. Se il debitore accetta senza riserve, ha implicitamente riconosciuto al cessionario il diritto al pagamento integrale; sarebbe ingiusto permettergli di ridurlo successivamente con una compensazione non dichiarata.
I crediti sorti prima della notificazione della cessione sono sempre opponibili al cessionario?
Si', nella ipotesi di cessione meramente notificata (non accettata). I crediti preesistenti alla notificazione rimangono compensabili anche verso il cessionario. Fanno eccezione i crediti sorti dopo la notificazione, per i quali la compensazione e' preclusa.