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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1250 c.c. Compensazione rispetto ai terzi

In vigore

La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.

In sintesi

  • La compensazione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.
  • Il terzo che ha un diritto reale su un credito (usufrutto o pegno) è tutelato: la compensazione non può privarlo del suo diritto.
  • La norma tutela l'affidamento del terzo che ha fatto affidamento sull'esistenza del credito.
  • La compensazione può operare solo per la parte del credito non gravata dai diritti del terzo.
  • Il debitore che compensa sapendo del diritto del terzo risponde dei danni nei confronti di quest'ultimo.
La compensazione e i diritti dei terzi

L'art. 1250 c.c. pone un limite alla compensazione legale a tutela dei terzi che hanno acquisito diritti reali su uno dei crediti oggetto di compensazione. La norma è espressione del principio generale per cui i negozi tra due soggetti non possono pregiudicare i diritti che i terzi hanno legittimamente acquistato.

I diritti tutelati: usufrutto e pegno sui crediti

L'art. 1250 c.c. menziona due diritti reali che possono gravare su un credito:

Usufrutto del credito. L'usufruttuario di un credito ha diritto agli interessi prodotti da quel credito durante la durata dell'usufrutto (art. 1000 c.c.). Se la compensazione estingue il credito, l'usufruttuario perde il suo diritto agli interessi futuri, subendo un pregiudizio senza aver partecipato alla compensazione.

Pegno sul credito. Il creditore pignoratizio ha un diritto di prelazione sul ricavato del credito dato in pegno. Se il credito si estingue per compensazione, il creditore pignoratizio perde la garanzia reale sul ricavato, a meno che non sia informato e non vi consenta.

L'effetto della tutela del terzo

La compensazione «non si verifica» in pregiudizio dei diritti del terzo: ciò significa che la compensazione è inopponibile al terzo, non che sia nulla. Tra le parti originarie la compensazione può operare, ma i suoi effetti non possono essere estesi al pregiudizio del terzo che ha un diritto reale sul credito.

In pratica: se Tizio ha un credito verso Caio su cui Sempronio ha costituito un pegno, Caio non può compensare quel credito con un debito verso Tizio in modo da privare Sempronio della garanzia. La compensazione è inefficace nei confronti di Sempronio.

Responsabilità del debitore consapevole

Il debitore (Caio nell'esempio) che compensa sapendo dell'esistenza dei diritti del terzo (Sempronio) risponde nei confronti di quest'ultimo per i danni subiti, oltre all'inefficacia della compensazione. Si tratta di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per il danno ingiusto causato al terzo.

Coordinamento con l'art. 1254 c.c.

L'art. 1254 c.c. prevede una regola analoga per la confusione: anche quest'ultima non opera in pregiudizio dei terzi che hanno diritti reali sul credito. I due articoli formano un sistema coerente di tutela dei terzi titolari di diritti reali su crediti, contro i modi di estinzione delle obbligazioni che non dipendono da loro.

Domande frequenti

Se ho dato in pegno un mio credito, il debitore può compensarlo con un suo credito verso di me?

No. La compensazione non opera in pregiudizio del creditore pignoratizio (il titolare del pegno). Il debitore non può privare il terzo della sua garanzia compensando il credito dato in pegno.

Un usufruttuario di un credito è tutelato dalla compensazione?

Sì. L'usufruttuario del credito ha diritto agli interessi futuri. La compensazione che estinguesse il credito lo priverebbe di quel diritto, e per questo l'art. 1250 c.c. la rende inopponibile all'usufruttuario.

La compensazione è nulla se pregiudica i diritti del terzo?

No, non è nulla, ma è inopponibile al terzo. Tra le parti originarie la compensazione può avere effetti, ma il terzo può agire come se la compensazione non fosse avvenuta.

Il debitore che compensa sapendo del pegno risponde di qualcosa?

Sì. Oltre all'inefficacia della compensazione, risponde dei danni al titolare del pegno per fatto illecito (art. 2043 c.c.), avendo consapevolmente leso i suoi diritti.

Questa regola vale anche per la confusione?

Sì. L'art. 1254 c.c. prevede la stessa tutela per la confusione: essa non opera in pregiudizio dei terzi titolari di usufrutto o pegno sul credito.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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