Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1247 c.c. – Compensazione opposta da terzi garanti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un’ipoteca o un pegno.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1246 - Art. 1246 c.c.: Casi in cui la compensazione non si verifica→Cod. civ. art. 1248 - Articolo 1248 Codice Civile: Inopponibilità della compensazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1245 Codice Civile: Debiti non pagabili nello stesso luogo→Articolo 1249 Codice Civile: Compensazione di più debiti→Art. 1244 Codice Civile: Dilazione→Articolo 1250 Codice Civile: Compensazione rispetto ai terzi→Articolo 1243 Codice Civile: Compensazione legale e giudiziale→Articolo 1251 Codice Civile: Garanzie annesse al credito→Articolo 1242 Codice Civile: Effetti della compensazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La posizione del fideiussore di fronte alla compensazione
L'art. 1247 c.c. regola una delle intersezioni più delicate tra la disciplina della compensazione e quella delle garanzie personali e reali. Il punto di partenza e' il seguente: il fideiussore garantisce un debito altrui (quello del debitore principale) e, se chiamato a pagare, acquista il diritto di regresso verso il debitore ex art. 1950 c.c. È dunque nel suo interesse diretto che il debito principale si estingua nel modo più rapido ed economico possibile, e la compensazione rappresenta uno di questi strumenti.
Il diritto del fideiussore di opporre la compensazione
L'art. 1247, comma 1 c.c. attribuisce al fideiussore la facolta' di opporre al creditore la compensazione del debito che il creditore stesso ha verso il debitore principale. Si tratta di un'eccezione alla regola generale secondo cui la compensazione e' un'eccezione personale: normalmente solo il titolare del credito può opporlo in compensazione. Il legislatore deroga a questo principio in favore del garante, riconoscendo che l'estinzione del debito garantito e' direttamente favorevole alla sua posizione.
Un esempio: Tizio e' debitore di Caio per 10.000 euro; Sempronio ha prestato fideiussione. Caio vanta però un debito verso Tizio di 7.000 euro. Se Caio chiede a Sempronio di adempiere la fideiussione, Sempronio può opporre in compensazione il credito di Tizio verso Caio per 7.000 euro: la fideiussione si riduce dunque a 3.000 euro.
Garanti reali: ipoteca e pegno
Il comma 2 estende la stessa facolta' al terzo costituente di ipoteca o pegno, cioè al soggetto che ha gravato un proprio bene a garanzia del debito altrui senza assumere personalmente alcun obbligo di pagamento. Anche costui, se il creditore escute la garanzia reale, può paralizzare la pretesa opponendo la compensazione tra il debito garantito e il credito del creditore verso il debitore principale. La ratio e' identica: il terzo garante reale ha interesse a che il debito garantito si estingua, perché cio' libera il suo bene dal vincolo.
Il debitore principale non può opporre il credito del fideiussore
La norma non prevede il caso inverso: il debitore principale non può opporre in compensazione il credito che il fideiussore vanta verso il creditore. Questo perché il credito del fideiussore appartiene alla sua sfera giuridica e non a quella del debitore, e l'ordinamento non consente di usare il patrimonio altrui per estinguere i propri debiti senza il consenso del titolare. La disposizione dell'art. 1247 c.c. e' quindi asimmetrica: tutela il garante, non il garantito.
Raccordo con l'art. 1945 c.c.
L'art. 1945 c.c. stabilisce che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quelle personali di quest'ultimo. L'art. 1247 c.c. va letto come specificazione di questo principio per il caso della compensazione: la compensazione del debito principale rientra tra le eccezioni opponibili dal fideiussore, e il legislatore l'ha esplicitamente confermata per evitare dubbi interpretativi.
Domande frequenti
Il fideiussore può opporre in compensazione un credito del debitore principale?
Si'. L'art. 1247 c.c. attribuisce espressamente al fideiussore la facolta' di opporre al creditore la compensazione del debito che questi ha verso il debitore principale, a prescindere dal consenso di quest'ultimo.
Perché la legge favorisce il fideiussore nella compensazione?
Perché il fideiussore ha un interesse diretto all'estinzione del debito garantito: se e' costretto a pagare al posto del debitore principale, acquista il diritto di regresso. La compensazione riduce o elimina questo rischio, tutelando la posizione del garante.
Il terzo che ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui ha lo stesso diritto?
Si'. L'art. 1247 c.c. estende il diritto di opporre la compensazione anche al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno a garanzia del debito altrui, anche se non e' personalmente obbligato al pagamento.
Il debitore principale può opporre in compensazione il credito del fideiussore?
No. La disposizione e' asimmetrica: solo il fideiussore (o il terzo garante reale) può opporre la compensazione del debito principale. Il debitore non può opporre in compensazione il credito altrui (quello del fideiussore) senza il consenso del suo titolare.
Come si coordina l'art. 1247 c.c. con le eccezioni opponibili dal fideiussore ex art. 1945 c.c.?
L'art. 1945 c.c. prevede che il fideiussore possa opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (salvo quelle strettamente personali). L'art. 1247 c.c. e' una specificazione di questa regola per la compensazione, chiarendo che essa e' opponibile anche quando sarebbe tipicamente un'eccezione personale del debitore.