Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1244 c.c. – Dilazione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione.

In sintesi

  • L'art. 1244 c.c. stabilisce che la dilazione concessa gratuitamente dal creditore non e' di ostacolo alla compensazione.
  • La compensazione legale richiede che i debiti siano liquidi ed esigibili: la dilazione gratuita non fa venir meno l'esigibilita' ai fini compensativi.
  • Il creditore che ha concesso una semplice tolleranza nel pagamento può comunque opporre il proprio credito in compensazione con un debito verso la controparte.
  • La norma distingue la dilazione gratuita (semplice cortesia) dalla dilazione onerosa o pattuita come vera modifica del termine.
  • Si inserisce nella disciplina della compensazione (artt. 1241 e ss. c.c.) come precisazione sui presupposti di esigibilita'.
Indice dei contenuti

L'art. 1244 del codice civile e' una norma breve ma di notevole rilievo pratico nell'ambito della disciplina della compensazione. Esso dispone che la dilazione concessa gratuitamente dal creditore non e' di ostacolo alla compensazione. Per cogliere il senso della disposizione occorre ricordare che la compensazione legale - il meccanismo per cui due debiti reciproci si estinguono fino alla concorrenza del minore - presuppone che i crediti contrapposti siano liquidi ed esigibili. Sorge allora il problema: se il creditore ha concesso al debitore una dilazione, cioe' una proroga nel pagamento, il credito può ancora dirsi esigibile ai fini della compensazione? La norma risponde affermativamente quando la dilazione e' stata concessa a titolo gratuito, come semplice atto di cortesia o tolleranza.

Il presupposto dell'esigibilita' nella compensazione

La compensazione legale opera quando entrambi i debiti sono certi, liquidi ed esigibili. L'esigibilita' significa che il credito e' scaduto e può essere immediatamente preteso. Un credito non ancora scaduto, perché sottoposto a un termine non maturato, non e' di regola compensabile. L'art. 1244 interviene proprio su questo punto, chiarendo che la dilazione gratuita non incide sull'esigibilita' rilevante per la compensazione. La proroga concessa per pura liberalita' o tolleranza non trasforma cioe' il credito già scaduto in un credito non ancora esigibile: ai fini compensativi, il credito conserva la sua attitudine ad essere opposto.

La distinzione tra dilazione gratuita e modifica del termine

Il fulcro della norma sta nella gratuita' della dilazione. Una cosa e' la semplice tolleranza con cui il creditore, senza nulla pretendere in cambio, consente al debitore di pagare più tardi; altra cosa e' la pattuizione di un nuovo termine, magari a fronte di un corrispettivo o nell'ambito di una rinegoziazione del rapporto. Nel primo caso si e' di fronte a una concessione che non modifica strutturalmente l'obbligazione e che, per espressa previsione dell'art. 1244, non impedisce la compensazione. Nel secondo caso, invece, la fissazione di un vero e proprio nuovo termine può incidere sull'esigibilita' e, di conseguenza, sulla possibilita' di compensare prima della sua scadenza. La linea di confine va tracciata caso per caso, indagando la reale volonta' delle parti.

La ratio della disposizione

La logica dell'art. 1244 e' coerente con la natura della dilazione gratuita. Chi concede per cortesia una proroga non intende rinunciare alla propria posizione creditoria né privarsi della facolta' di avvalersi della compensazione. Sarebbe paradossale che un atto di favore verso il debitore si ritorcesse contro il creditore, impedendogli di opporre il proprio credito quando egli stesso divenga debitore della controparte. La norma evita questa conseguenza, preservando la funzione di garanzia e di semplificazione propria della compensazione: il creditore che ha dato tempo al debitore non perde per questo lo scudo compensativo.

Compensazione legale, giudiziale e volontaria

L'art. 1244 si colloca nel contesto della disciplina generale della compensazione, che conosce diverse forme: quella legale, che opera automaticamente in presenza dei requisiti di legge; quella giudiziale, che il giudice può dichiarare quando uno dei crediti non sia ancora liquido ma di pronta liquidazione; e quella volontaria, frutto dell'accordo delle parti. La precisazione sulla dilazione gratuita rileva soprattutto per la compensazione legale, dove l'esigibilita' e' requisito imprescindibile. Comprendere come la dilazione incide su tale requisito e' dunque essenziale per stabilire se e quando la compensazione possa operare.

Profili probatori

Sul piano pratico, assume rilievo la prova della natura della dilazione. Chi voglia avvalersi della compensazione nonostante la proroga dovra' dimostrare che si trattava di una dilazione gratuita, cioe' di una mera tolleranza priva di corrispettivo e non costitutiva di un nuovo termine vincolante. Viceversa, chi intenda opporsi alla compensazione invocando la non esigibilita' dovra' provare che le parti avevano effettivamente pattuito un nuovo termine. La qualificazione dell'atto, in linea generale, dipende dalle circostanze concrete e dal tenore degli accordi intercorsi.

La funzione di garanzia della compensazione

Per apprezzare appieno la portata dell'art. 1244 occorre tenere presente la funzione che la compensazione svolge nei rapporti obbligatori. Essa non e' soltanto un modo di estinzione delle obbligazioni, ma assolve anche a una funzione di garanzia: consente a chi e' al tempo stesso creditore e debitore della stessa controparte di non dover pagare per intero il proprio debito rischiando di non vedersi soddisfatto il proprio credito. In questa prospettiva, l'art. 1244 protegge tale funzione di garanzia da un possibile effetto distorsivo: se la dilazione gratuita impedisse la compensazione, il creditore che avesse usato un riguardo verso il debitore si troverebbe esposto al rischio di dover pagare il proprio debito senza poter opporre il credito. La norma evita questo esito, preservando l'attitudine del credito a fungere da scudo compensativo nonostante la proroga concessa per cortesia.

Coordinamento con la disciplina generale della compensazione

L'art. 1244 va letto all'interno del sistema delineato dagli articoli che disciplinano la compensazione. Tali norme individuano i presupposti della compensazione legale - reciprocita', omogeneita', liquidita' ed esigibilita' dei crediti - e ne regolano gli effetti, oltre a prevedere le forme della compensazione giudiziale e di quella volontaria. La precisazione sulla dilazione gratuita si inserisce in questo quadro come una regola di dettaglio che chiarisce un dubbio applicativo relativo al requisito dell'esigibilita'. Compreso il sistema generale, l'art. 1244 risulta perfettamente coerente: esso non amplia né restringe i presupposti della compensazione, ma chiarisce che una mera tolleranza nel pagamento non incide su uno di essi, quello dell'esigibilita', lasciando intatta la possibilita' di compensare.

Indicazioni operative

La norma suggerisce prudenza nella gestione dei rapporti di credito reciproco. Il creditore che conceda dilazioni dovrebbe chiarire se si tratta di semplice tolleranza o di una vera rinegoziazione del termine, anche per evitare incertezze sull'operativita' della compensazione. Dal canto suo, il debitore che ottenga una proroga deve essere consapevole che, se essa e' meramente gratuita, non lo mette al riparo dalla possibilita' che il creditore opponga il proprio credito in compensazione con un debito che questi abbia verso di lui. La chiarezza degli accordi, anche in forma scritta, e' la migliore garanzia per entrambe le parti.

Casi pratici

Caso 1: tolleranza nel pagamento e compensazione

Tizio vanta verso Caio un credito già scaduto, ma per cortesia gli concede qualche settimana in più per pagare, senza nulla pattuire. Nel frattempo Tizio diventa a sua volta debitore di Caio per un'altra ragione. Caio pretende il pagamento integrale, ma Tizio oppone in compensazione il proprio credito. In applicazione dell'art. 1244, la dilazione gratuita concessa a Caio non impedisce la compensazione, perché non ha fatto venir meno l'esigibilita' del credito di Tizio.

Caso 2: nuovo termine pattuito a fronte di interessi

Sempronio concede a Mevio una proroga del pagamento, ma a fronte del riconoscimento di interessi e con la fissazione concordata di una nuova scadenza. Prima di tale scadenza, Sempronio tenta di opporre il proprio credito in compensazione con un debito verso Mevio. Qui non si tratta di dilazione meramente gratuita: avendo le parti pattuito un vero nuovo termine, occorre verificare se il credito sia ancora esigibile, con possibili riflessi sulla compensabilita'.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 1244 c.c.?

Prevede che la dilazione concessa gratuitamente dal creditore non impedisce la compensazione. La proroga data per semplice cortesia non fa venir meno l'esigibilita' del credito ai fini compensativi.

Perche' la dilazione gratuita non blocca la compensazione?

Perche' si tratta di una mera tolleranza che non modifica strutturalmente l'obbligazione. Sarebbe contrario alla logica del favore concesso che il creditore ne risultasse privato della facolta' di compensare.

E se le parti hanno pattuito un vero nuovo termine?

In quel caso non si tratta piu' di semplice dilazione gratuita: la fissazione di un nuovo termine puo' incidere sull'esigibilita' e, di conseguenza, sulla possibilita' di compensare prima della sua scadenza.

Quali requisiti servono per la compensazione legale?

I crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili. L'art. 1244 chiarisce che la dilazione gratuita non incide sull'esigibilita' rilevante ai fini della compensazione.

Chi deve provare la natura della dilazione?

Chi vuole compensare deve dimostrare che la dilazione era gratuita e non costitutiva di un nuovo termine; chi si oppone deve provare che le parti avevano pattuito un termine vincolante. La qualificazione dipende dalle circostanze concrete.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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