Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1243 c.c. Compensazione legale e giudiziale
In vigore
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1242 - Articolo 1242 Codice Civile: Effetti della compensazione→Cod. civ. art. 1244 - Art. 1244 Codice Civile: Dilazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1241 Codice Civile: Estinzione per compensazione→Articolo 1245 Codice Civile: Debiti non pagabili nello stesso luogo→Art. 1240 c.c.: Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo→Art. 1246 c.c.: Casi in cui la compensazione non si verifica→Articolo 1239 Codice Civile: Fideiussori→Articolo 1247 Codice Civile: Compensazione opposta da terzi garanti→Articolo 1238 Codice Civile: Rinunzia alle garanzie
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Compensazione legale: struttura e presupposti
L'art. 1243 c.c. disciplina i due grandi sotto-tipi della compensazione propria: la compensazione legale e la compensazione giudiziale. Entrambe presuppongono che due soggetti siano reciprocamente debitori l'uno dell'altro (fungibilita' soggettiva dei crediti), ma divergono quanto al grado di determinazione del credito opposto.
La compensazione legale opera ipso iure, cioè di diritto, nel momento stesso in cui i presupposti si realizzano, senza che occorra alcuna dichiarazione o pronuncia giudiziale. I requisiti sono tre, cumulativi: (i) omogeneita' dell'oggetto (danaro o cose fungibili dello stesso genere); (ii) liquidita', ossia il credito deve risultare determinato nel suo ammontare o determinabile mediante un semplice calcolo aritmetico; (iii) esigibilita', cioè il credito non deve essere sottoposto a termine o condizione sospensiva non ancora verificata.
Immaginiamo che Tizio debba a Caio 10.000 euro e che Caio debba a Tizio 6.000 euro, entrambi i crediti scaduti e non contestati. La compensazione legale estingue automaticamente entrambe le obbligazioni fino a concorrenza di 6.000 euro: Tizio dovrà versare soltanto il saldo di 4.000 euro.
Compensazione giudiziale: il potere discrezionale del giudice
Il comma 2 dell'art. 1243 c.c. introduce la compensazione giudiziale, pensata per i casi in cui il credito opposto in compensazione non sia ancora liquido, ma la sua liquidazione risulti di facile e pronta realizzazione. La norma attribuisce al giudice un potere discrezionale: può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente e, parallelamente, può sospendere la condanna per il credito liquido dell'attore fino all'accertamento del credito opposto.
Il concetto di 'facile e pronta liquidazione' e' valutato caso per caso: rientrano tipicamente i crediti il cui ammontare si ricava da documenti contabili o da perizie semplici, ma non quelli che richiedono complesse istruttorie tecniche o accertamenti di fatto controversi. In tal caso il giudice non può dichiarare la compensazione giudiziale e il debitore dovrà agire in separato giudizio per far valere il proprio credito.
Profili processuali: eccezione di parte e tempistica
L'art. 1242, comma 2 c.c. precisa che la compensazione deve essere eccepita dalla parte interessata: il giudice non può rilevarla d'ufficio. ciò distingue la compensazione da altre cause di estinzione dell'obbligazione (come il pagamento) e le conferisce una connotazione di eccezione in senso stretto, con le relative conseguenze in termini di preclusioni processuali.
Sul piano degli effetti temporali, la compensazione legale retroagisce al momento in cui i crediti hanno coesistito nei requisiti di legge, con rilevanti conseguenze sulla decorrenza degli interessi e sulla prescrizione. La compensazione giudiziale, invece, produce effetti dalla pronuncia del giudice, poiché e' la sentenza stessa a determinare la liquidazione del credito illiquido.
Raccordo sistematico
L'art. 1243 c.c. va letto in connessione con l'art. 1241 c.c. (definizione generale di compensazione), l'art. 1242 c.c. (dichiarazione di compensazione e suoi effetti retroattivi), l'art. 1246 c.c. (casi di esclusione) e le norme sull'imputazione del pagamento (artt. 1193-1194 c.c.) richiamate dall'art. 1249 c.c. per la pluralità di debiti compensabili.
Domande frequenti
Quando si produce la compensazione legale?
La compensazione legale si produce automaticamente, senza bisogno di una pronuncia giudiziale, nel momento in cui entrambi i crediti reciproci sono omogenei (danaro o cose fungibili dello stesso genere), liquidi (determinati nell'ammontare) ed esigibili (non sottoposti a termine o condizione).
Che differenza c'e' tra compensazione legale e giudiziale?
La compensazione legale opera ipso iure al verificarsi dei presupposti e retroagisce a quel momento. Quella giudiziale richiede una pronuncia del giudice ed e' possibile solo quando il credito opposto non e' ancora liquido ma e' di facile e pronta liquidazione; i suoi effetti decorrono dalla sentenza.
Il giudice può dichiarare la compensazione d'ufficio?
No. Ai sensi dell'art. 1242, comma 2 c.c., la compensazione deve essere eccepita dalla parte interessata. Il giudice non può rilevarla d'ufficio, il che la qualifica come eccezione in senso stretto con le relative preclusioni processuali.
Cosa significa che un credito e' 'di facile e pronta liquidazione'?
Significa che l'ammontare del credito può essere determinato in modo rapido e semplice, ad esempio sulla base di documenti contabili o calcoli aritmetici elementari, senza necessità di un'istruttoria tecnica complessa o di controversi accertamenti di fatto.
Cosa succede se i crediti reciproci non sono dello stesso genere?
Se i crediti non hanno per oggetto danaro o cose fungibili dello stesso genere (ad esempio uno e' in danaro e l'altro in una partita di merce specifica), manca il presupposto dell'omogeneita' e la compensazione legale non può operare.