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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1246 c.c. Casi in cui la compensazione non si verifica

In vigore

La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i casi: 1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato; 2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato; 3) di credito dichiarato impignorabile; 4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore; 5) di divieto stabilito dalla legge.

In sintesi

  • Principio generale: la compensazione opera indipendentemente dal titolo dei crediti reciproci.
  • Eccezione n. 1: credito per restituzione di cosa di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato (tutela della proprietà).
  • Eccezione n. 2: credito per restituzione di cosa depositata o data in comodato (vincolo di restituzione in natura).
  • Eccezione n. 3: crediti dichiarati impignorabili dalla legge (es. limiti dell'art. 545 c.p.c. per stipendi e pensioni).
  • Eccezione n. 4: rinuncia preventiva alla compensazione da parte del debitore.
  • Eccezione n. 5: altri divieti stabiliti dalla legge (norma di chiusura).
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La regola generale e le sue deroghe

L'art. 1246 c.c. enuncia anzitutto il principio di neutralita' del titolo: la compensazione può operare tra crediti di qualsiasi natura, a prescindere dalla fonte contrattuale, extracontrattuale o legale da cui derivano. Tuttavia il legislatore ha individuato cinque ipotesi in cui la compensazione e' esclusa, ispirate alla tutela di interessi particolarmente qualificati del creditore o dell'ordinamento.

Prima eccezione: restituzione di cosa ingiustamente sottratta

Il n. 1 esclude la compensazione quando il credito consiste nella restituzione di una cosa di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato. La ratio e' evidente: consentire al possessore-debitore di compensare il proprio debito restitutorio con un credito pecuniario verso il proprietario significherebbe permettirgli di monetizzare lo spoglio, penalizzando il legittimo titolare. La norma presidia quindi il diritto di proprieta' e il principio che nessuno può trarre vantaggio da un comportamento illecito.

Seconda eccezione: deposito e comodato

Il n. 2 vieta la compensazione per i crediti nascenti da deposito e comodato. In entrambi i contratti il deponente o il comodante trasferisce la detenzione del bene conservandone la proprieta', con obbligo di restituzione in natura. Se il depositario o il comodatario potessero opporre in compensazione un proprio credito verso il depositante/comodante, verrebbe vanificato il carattere fiduciario e restitutorio di questi contratti. Ad esempio, se Tizio deposita la propria automobile presso Caio e quest'ultimo vanta un credito di 5.000 euro verso Tizio, Caio non può trattenere l'auto invocando la compensazione: deve restituirla e agire separatamente per il proprio credito.

Terza eccezione: crediti impignorabili

Il n. 3 esclude la compensazione per i crediti dichiarati impignorabili dalla legge. Il riferimento principale e' all'art. 545 c.p.c., che stabilisce i limiti di pignorabilita' degli stipendi, dei salari e delle pensioni (di regola non oltre un quinto, con alcune eccezioni). La logica e' coerente: se un credito non può essere aggredito in via esecutiva per la sua funzione alimentare o sociale, non può nemmeno essere estinto per compensazione, che costituirebbe un'aggressione indiretta dello stesso bene giuridico protetto.

Quarta eccezione: rinuncia preventiva

Il n. 4 consente al debitore di rinunciare preventivamente alla facolta' di opporre la compensazione. Questa rinuncia può essere pattuita contrattualmente prima che i presupposti della compensazione si verifichino. Trattandosi di una norma dispositiva a tutela del debitore, questi può liberamente derogarvi; non potrebbe invece essere il creditore a imporre d'autorità la rinuncia senza il consenso del debitore.

Quinta eccezione: divieti di legge (norma di chiusura)

Il n. 5 costituisce una clausola di rinvio a tutti gli altri casi in cui la legge vieta espressamente la compensazione. Esempi significativi si rinvengono nel diritto tributario (dove la compensazione dei crediti fiscali e' ammessa nei soli limiti dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997), nel diritto del lavoro e in alcune disposizioni del codice di procedura civile.

Tassativita' delle eccezioni

Le cinque ipotesi elencate dall'art. 1246 c.c. sono tassative: al di fuori di esse, la compensazione opera indipendentemente dalla natura del credito e dalla volontà delle parti. L'interprete non può estendere analogicamente le eccezioni a casi non previsti, pena la compromissione del principio generale di compensabilita'.

Domande frequenti

Il creditore può sempre opporsi alla compensazione se il proprio credito e' di natura particolare?

No. La compensazione opera indipendentemente dal titolo dei crediti. Solo nei cinque casi tassativi dell'art. 1246 c.c. (spoglio, deposito/comodato, impignorabilita', rinuncia preventiva, divieto di legge) la compensazione e' esclusa.

Perché i crediti nascenti da deposito non possono essere compensati?

Perché il deposito e il comodato impongono la restituzione in natura della cosa ricevuta. Consentire la compensazione significherebbe permettere al depositario o comodatario di monetizzare il bene altrui, snaturando il vincolo fiduciario e restitutorio di questi contratti.

Uno stipendio può essere estinto per compensazione?

Solo entro i limiti di pignorabilita' stabiliti dall'art. 545 c.p.c. La quota impignorabile (di regola i quattro quinti) non può essere toccata nemmeno per compensazione, in quanto l'art. 1246, n. 3 c.c. vieta la compensazione dei crediti dichiarati impignorabili dalla legge.

Un debitore può rinunciare in anticipo alla compensazione?

Si'. L'art. 1246, n. 4 c.c. ammette la rinuncia preventiva del debitore alla facolta' di opporre la compensazione. Questa rinuncia può essere inserita nel contratto originario e vincola il debitore per tutta la durata del rapporto.

Le eccezioni all'art. 1246 c.c. possono essere estese analogicamente?

No. Le cinque ipotesi di esclusione sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica. Al di fuori di esse, la compensazione opera sempre, indipendentemente dalla natura o dalla fonte dei crediti reciproci.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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