Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1249 c.c. – Compensazione di più debiti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando una persona ha verso un’altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell’art. 1193.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1248 - Articolo 1248 Codice Civile: Inopponibilità della compensazione→Cod. civ. art. 1250 - Articolo 1250 Codice Civile: Compensazione rispetto ai terzi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1247 Codice Civile: Compensazione opposta da terzi garanti→Articolo 1251 Codice Civile: Garanzie annesse al credito→Art. 1246 c.c.: Casi in cui la compensazione non si verifica→Articolo 1252 Codice Civile: Compensazione volontaria→Articolo 1245 Codice Civile: Debiti non pagabili nello stesso luogo→Articolo 1253 Codice Civile: Effetti della confusione→Art. 1244 Codice Civile: Dilazione
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il problema della pluralità di debiti compensabili
L'art. 1249 c.c. affronta una questione pratica di non poco conto: quando due soggetti intrattengono una pluralità di rapporti obbligatori reciproci e più di un debito e' suscettibile di compensazione, come si determina quale debito venga estinto per primo? Il legislatore ha scelto di risolvere il problema per rinvio, richiamando le regole sull'imputazione del pagamento dettate dall'art. 1193, comma 2 c.c.
Le regole di imputazione richiamate
L'art. 1193, comma 2 c.c. stabilisce una gerarchia di criteri per imputare il pagamento quando il debitore ha più debiti verso lo stesso creditore:
1. Debiti scaduti vs. non scaduti: si preferisce estinguere prima i debiti già scaduti, perché sono quelli che espongono il debitore alle conseguenze più immediate (mora, interessi, azioni esecutive).
2. Onerosita' comparativa: tra debiti tutti scaduti, si estingue prima quello più oneroso per il debitore, tipicamente quello gravato da interessi più elevati o da garanzie reali che il debitore vuole liberare.
3. Anzianita': se i debiti sono di pari onerosita', si privilegia l'estinzione del più antico.
4. Imputazione proporzionale: in caso di debiti coetanei e di pari onerosita', la compensazione opera proporzionalmente su tutti.
Applicazione pratica
Immaginiamo che Tizio abbia verso Caio tre debiti: A) 5.000 euro scaduto con interesse al 5%; B) 3.000 euro scaduto con interesse al 3%; C) 8.000 euro non ancora scaduto. Caio, a sua volta, ha un credito verso Tizio di 6.000 euro. Applicando l'art. 1249 c.c., la compensazione si imputa prima al debito A (scaduto e più oneroso): si estingue per 5.000 euro; il residuo di 1.000 euro si imputa al debito B (scaduto, meno oneroso). Il debito C (non scaduto) rimane intatto.
Finalità della norma
Il rinvio all'art. 1193 c.c. persegue una logica di coerenza sistematica: l'imputazione del pagamento e la compensazione hanno la medesima funzione estintiva dell'obbligazione e sarebbe irragionevole trattarle con criteri diversi. ciò evita altresi' che il creditore, manovrando la compensazione, possa scegliere discrezionalmente quali debiti del debitore estinguere, a danno di quest'ultimo o di eventuali garanti che hanno interesse alla sopravvivenza di certi rapporti.
Raccordo con l'art. 1194 c.c.
Va segnalato che l'art. 1249 c.c. richiama specificamente il comma 2 dell'art. 1193 c.c. (imputazione legale), non il comma 1 (imputazione convenzionale su scelta del debitore). ciò significa che nell'ambito della compensazione, dove i crediti si estinguono automaticamente e simultaneamente, non vi e' spazio per una scelta unilaterale del debitore come nel pagamento volontario; si applicano direttamente i criteri legali.
Domande frequenti
Come si determina quale debito si estingue per compensazione quando ce ne sono più di uno?
L'art. 1249 c.c. rinvia all'art. 1193, comma 2 c.c.: si estinguono prima i debiti scaduti rispetto a quelli non scaduti; tra debiti scaduti, si preferisce il più oneroso; poi il più antico; infine si applica un'imputazione proporzionale tra debiti coetanei e di pari onerosita'.
Perché si applicano le stesse regole del pagamento alla compensazione di più debiti?
Perché compensazione e pagamento hanno entrambi effetto estintivo dell'obbligazione. Sarebbe incoerente usare criteri diversi per determinare quale debito si estingue: il legislatore ha scelto di unificare la disciplina per ragioni di coerenza sistematica.
Il debitore può scegliere liberamente quale debito imputare alla compensazione?
No. Nella compensazione legale, che opera automaticamente, non vi e' spazio per la scelta unilaterale del debitore prevista dall'art. 1193, comma 1 c.c. per il pagamento volontario. Si applicano direttamente i criteri legali di cui al comma 2.
Cosa succede se due debiti sono coetanei e ugualmente onerosi?
Secondo i criteri di imputazione richiamati dall'art. 1249 c.c., la compensazione opera proporzionalmente su entrambi i debiti, riducendoli in misura corrispondente al credito compensato.
Un debito non ancora scaduto può essere estinto per compensazione prima di quelli scaduti?
No. L'ordine di imputazione prevede che i debiti scaduti vengano estinti prima di quelli non ancora scaduti. Solo una volta esaurite le obbligazioni scadute la compensazione potrebbe incidere su quelle a termine non ancora maturato.