Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 545 c.p.c. – Crediti impignorabili

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennitè relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge .

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace.

L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

In sintesi

  • I crediti alimentari sono impignorabili, salvo autorizzazione del giudice per causa di alimenti.
  • Sono impignorabili i sussidi di grazia, sostentamento, maternità, malattia e funerali erogati da enti assistenziali.
  • Stipendi e salari sono pignorabili per crediti alimentari nella misura autorizzata dal giudice.
  • Per tributi pubblici e altri crediti il limite è un quinto dello stipendio.
  • In caso di concorso di più cause di pignoramento, il limite massimo complessivo è la metà della somma.
Indice dei contenuti

L'art. 545 c.p.c. stabilisce quali crediti non possono essere pignorati e fissa i limiti percentuali per stipendi e salari.

Ratio

L'art. 545 c.p.c. esprime il principio di tutela del minimo vitale: l'ordinamento riconosce che alcune somme sono talmente essenziali per la sopravvivenza del debitore e della sua famiglia da non poter essere sottratte mediante esecuzione forzata. La norma bilancia il diritto del creditore alla soddisfazione del proprio credito con la necessità di garantire al debitore la possibilità di mantenere se stesso e i propri congiunti.

Il legislatore ha operato una scelta di valore, considerando certi crediti e sussidi come dotati di una funzione sociale prevalente rispetto alle ragioni del ceto creditorio, in coerenza con i principi costituzionali di tutela della persona e della dignità umana (artt. 2 e 36 Cost.).

Analisi

Il primo comma sancisce l'impignorabilità assoluta dei crediti alimentari, con la sola eccezione rappresentata dai crediti per causa di alimenti, per i quali il giudice può autorizzare il pignoramento nella misura da lui determinata. Il secondo comma estende il divieto ai sussidi di grazia, sostentamento per indigenti, nonché ai sussidi per maternità, malattia e funerali erogati da casse assicurative, enti assistenziali o istituti di beneficenza.

Il terzo e quarto comma disciplinano invece i limiti quantitativi applicabili alle somme connesse al rapporto di lavoro: un quinto per i tributi erariali e locali e per ogni altro credito. Il quinto comma pone un tetto invalicabile al pignoramento cumulativo: anche in caso di concorso di più cause di pignoramento, la quota non può superare la metà dell'ammontare complessivo delle somme dovute dal datore di lavoro.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che un creditore tenti di pignorare somme che il debitore percepisce a titolo di stipendio, salario, indennità di lavoro o di licenziamento, pensioni o sussidi assistenziali. Riguarda sia i dipendenti privati sia, per analogia e in forza di disposizioni speciali, i dipendenti pubblici. I limiti si applicano anche nei confronti di enti previdenziali e assicurativi terzi pignorati.

La giurisprudenza ha precisato che i limiti operano sul netto percepito dal lavoratore e che le disposizioni di leggi speciali, come quelle sulle pensioni INPS, possono introdurre franchigie ulteriori, in ogni caso fatte salve dal sesto comma.

Connessioni

La norma si raccorda con l'art. 543 c.p.c. (pignoramento presso terzi), con l'art. 496 c.p.c. (riduzione del pignoramento) e con le disposizioni del D.P.R. n. 180/1950 sulla cessione del quinto dello stipendio. Rilevante è anche il D.Lgs. n. 196/2003 e il Codice del Consumo per i profili di tutela del debitore.

In materia di pensioni, l'art. 69 L. n. 153/1969 e le successive modifiche pongono limiti specifici che integrano e a volte derogano all'art. 545. La Corte Costituzionale ha più volte confermato la legittimità di tali limiti in ragione del principio di solidarietà sociale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, dipendente privato con uno stipendio netto di 1.800 euro mensili, viene raggiunto da un pignoramento presso il datore di lavoro da parte di Caio, suo creditore per un debito contrattuale. Il datore di lavoro, terzo pignorato, può trattenere al massimo un quinto dello stipendio, ovvero 360 euro al mese. Se contestualmente il Comune avvia un pignoramento per tributi locali non pagati, il totale trattenuto non può superare la metà dello stipendio (900 euro), indipendentemente dal numero di pignoramenti concorrenti, come previsto dal quinto comma dell'art. 545 c.p.c.

Caso 2: Caso 2

Sempronia, madre separata con tre figli a carico, riceve un assegno di mantenimento dal coniuge Mevio classificato come credito alimentare. Filano, creditore di Sempronia per un mutuo insoluto, tenta di pignorare tale assegno. Il pignoramento è inammissibile ai sensi del primo comma dell'art. 545, poiché i crediti alimentari sono impignorabili. Solo un giudice, su richiesta di un creditore anch'esso vantante un credito alimentare, potrebbe autorizzare il pignoramento parziale di quella somma.

Domande frequenti

Possono pignorare tutto il mio stipendio se ho dei debiti?

No. La legge stabilisce che lo stipendio può essere pignorato al massimo per un quinto (20%) per debiti ordinari. Se ci sono più pignoramenti contemporaneamente, il totale non può comunque superare la metà dello stipendio netto.

La pensione INPS può essere pignorata?

Sì, ma con limitazioni speciali. In base all'art. 545 e alle norme previdenziali specifiche, la pensione è pignorabile nella misura di un quinto, ma solo sulla parte eccedente il minimo vitale fissato dalla legge (pari all'assegno sociale aumentato della metà).

Un sussidio di disoccupazione o di maternità può essere pignorato?

In linea generale no. I sussidi per maternità, malattia e simili erogati da enti assistenziali o casse di assicurazione sono espressamente esclusi dal pignoramento dal secondo comma dell'art. 545 c.p.c.

Cosa succede se ho debiti alimentari verso i miei figli e anche altri debiti?

Il giudice può autorizzare il pignoramento del credito alimentare per soddisfare un altro credito alimentare (ad esempio il mantenimento dei figli). Per gli altri debiti ordinari, i limiti di pignorabilità dello stipendio rimangono fermi (un quinto), con tetto massimo della metà in caso di concorso.

Il datore di lavoro può ignorare l'ordine di pignoramento dello stipendio?

No. Una volta notificato l'atto di pignoramento, il datore di lavoro diventa custode delle somme nei limiti di legge e deve attenersi agli obblighi imposti dall'art. 546 c.p.c. Ignorare l'ordine espone il datore a responsabilità nei confronti del creditore procedente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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