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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 546 c.p.c. – Obblighi del terzo

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Dal giorno in cui gli e’ notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo e’ soggetto, relativamente alle cose e

alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli

obblighi che la legge impone al custode.

Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale

dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di

essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni

dall’istanza.

In sintesi

  • Dalla notifica dell'atto ex art. 543, il terzo è vincolato come un custode delle somme o cose dovute al debitore.
  • L'obbligo di custodia opera nei limiti del credito precettato aumentato della metà.
  • In caso di pignoramento presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti.
  • In alternativa il debitore può chiedere la dichiarazione di inefficacia di uno o più pignoramenti.
  • Il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza entro venti giorni dall'istanza, previo contraddittorio.

Dal giorno della notifica del pignoramento, il terzo assume gli obblighi del custode nei limiti del credito precettato aumentato della metà.

Ratio

L'art. 546 c.p.c. mira a garantire che, una volta avviata l'esecuzione forzata mediante pignoramento presso terzi, le somme o i beni oggetto del procedimento non vengano dispersi o distratti dal terzo debitore prima che il creditore procedente possa soddisfarsi. Equiparando il terzo a un custode, la norma crea un vincolo di indisponibilità sulle somme e sulle cose in modo da rendere effettiva la tutela esecutiva.

Il secondo comma bilancia questa tutela con il principio di proporzionalità del pignoramento: quando il debitore principale subisce pignoramenti plurimi presso terzi diversi, l'ordinamento gli consente di ottenere una riduzione o la declaratoria di inefficacia dei pignoramenti eccedenti il necessario, evitando un'esecuzione sproporzionata rispetto al credito da soddisfare.

Analisi

Il primo comma individua il momento a partire dal quale sorge l'obbligo di custodia del terzo: la notifica dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c. (atto di pignoramento presso terzi). Da quel momento il terzo non può disporre liberamente delle somme o cose dovute al debitore, ma deve conservarle e rimetterle all'esito della procedura esecutiva. Il limite quantitativo è fissato nell'importo del credito precettato (ossia quello per cui è stato emesso il precetto) aumentato della metà, a copertura di spese e interessi.

Il secondo comma introduce un rimedio a favore del debitore esecutato nel caso di pluralità di pignoramenti presso terzi diversi. Il debitore può scegliere tra due strumenti: la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti (art. 496 c.p.c.) o la dichiarazione di inefficacia di alcuni di essi. Il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, decide con ordinanza entro venti giorni dall'istanza, garantendo rapidità e contraddittorio.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i casi di pignoramento presso terzi, disciplinato dagli artt. 543 ss. c.p.c., ovvero quando il creditore, anziché aggredire direttamente i beni del debitore, notifica l'atto a un soggetto terzo che è a sua volta debitore nei confronti del debitore esecutato (tipicamente il datore di lavoro o la banca). L'obbligo di custodia scatta automaticamente con la notifica, senza necessità di ulteriori formalità.

Il rimedio della riduzione o dell'inefficacia dei pignoramenti plurimi si attiva su istanza del debitore e presuppone l'esistenza di pignoramenti eseguiti contemporaneamente presso soggetti diversi, in misura complessivamente eccedente quanto necessario a soddisfare il credito.

Connessioni

L'art. 546 si collega strettamente all'art. 543 (modalità del pignoramento presso terzi), all'art. 496 (riduzione del pignoramento) e agli artt. 65-66 c.p.c. (doveri e responsabilità del custode). La disciplina della custodia richiama anche le norme del codice civile sulla responsabilità del depositario.

Il secondo comma si raccorda con l'art. 524 c.p.c. (pignoramento di crediti) e con il principio di proporzionalità dell'esecuzione sancito dalla giurisprudenza di legittimità. Le ordinanze emesse in questo contesto sono impugnabili con i rimedi ordinari avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione.

Domande frequenti

Da quando la banca deve bloccare le somme sul mio conto in caso di pignoramento?

Dal giorno in cui riceve la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.). Da quel momento la banca assume gli obblighi del custode e non può consentire prelievi sulle somme vincolate, nei limiti del credito precettato aumentato della metà.

Cosa rischia il datore di lavoro che paga lo stipendio al dipendente ignorando il pignoramento?

Il datore di lavoro che, dopo aver ricevuto la notifica del pignoramento, versa comunque lo stipendio al dipendente-debitore, risponde personalmente nei confronti del creditore procedente per le somme non conservate, potendo essere condannato a pagarle direttamente.

Se più creditori mi pignorано contemporaneamente presso terzi diversi, posso fare qualcosa?

Sì. Puoi presentare istanza al giudice dell'esecuzione chiedendo la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti o la dichiarazione di inefficacia di quelli eccedenti. Il giudice decide entro venti giorni con ordinanza, dopo aver sentito le parti.

Fino a che importo il terzo è vincolato come custode?

Il terzo è vincolato nei limiti dell'importo del credito indicato nel precetto, aumentato della metà. Ad esempio, se il precetto è per 10.000 euro, il vincolo di custodia copre fino a 15.000 euro, a copertura di eventuali spese e interessi maturati.

Il giudice può dichiarare inefficaci alcuni pignoramenti plurimi?

Sì. Se il debitore dimostra che i pignoramenti eccedono quanto necessario a soddisfare i crediti, il giudice può dichiarare l'inefficacia di taluno di essi, liberando il terzo dall'obbligo di custodia per le somme non più vincolate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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