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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 524 c.p.c. – Pignoramento successivo

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne da’ atto nel processo verbale descrivendo

i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel

processo verbale che non ve ne sono.

Il processo verbale e’ depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento,

se quello successivo e’ compiuto anteriormente alla udienza prevista nell’articolo 525 primo comma, ovvero

alla presentazione del ricorso per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel

secondo comma dell’articolo 525. In tal caso il cancelliere ne da’ notizia al creditore primo pignorante e

l’esecuzione si svolge in unico processo.

Il pignoramento successivo, se e’ compiuto dopo l’udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del

ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se

colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.

In sintesi

  • L'ufficiale giudiziario che trova beni già pignorati ne dà atto nel verbale e pignora gli altri beni disponibili o constata l'assenza di ulteriori beni.
  • Se il secondo pignoramento avviene prima dell'udienza di vendita o del ricorso per assegnazione, il verbale si unisce al fascicolo del primo e l'esecuzione prosegue in un unico processo.
  • Se il secondo pignoramento avviene dopo tali termini, produce effetti di intervento tardivo per i beni già pignorati.
  • Per i beni non colpiti dal primo pignoramento, il secondo dà luogo a un separato processo esecutivo.

Il secondo creditore che pignora beni già pignorati deve descrivere il precedente pignoramento; a seconda dei tempi, le procedure si unificano o producono effetti di intervento tardivo.

Ratio

L'art. 524 c.p.c. regola la coesistenza di più pignoramenti sequenziali sullo stesso patrimonio mobiliare, bilanciando due esigenze opposte: la concentrazione dell'esecuzione (che riduce i costi e aumenta l'efficienza) e la tutela del secondo creditore procedente, che non può essere penalizzato per il semplice fatto di essere arrivato secondo. La norma risolve il conflitto con un criterio temporale: prima o dopo certi snodi procedurali del primo processo, il secondo pignoramento produce effetti diversi.

Analisi

La norma si articola in tre fattispecie. La prima riguarda la fase documentale: l'ufficiale deve sempre descrivere il pignoramento già esistente e procedere su altri beni se disponibili. La seconda fattispecie si verifica quando il secondo pignoramento è anteriore all'udienza di vendita o al ricorso per assegnazione: i fascicoli si fondono e l'esecuzione prosegue unitariamente. La terza fattispecie si verifica invece quando il secondo pignoramento è tardivo rispetto a tali snodi: per i beni già colpiti ha effetti di mero intervento tardivo, mentre per i beni nuovi genera un processo separato.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che più creditori procedono separatamente all'esecuzione mobiliare contro lo stesso debitore in momenti diversi. Il momento decisivo è il raffronto temporale tra il secondo pignoramento e l'udienza ex art. 525, primo comma, o la presentazione del ricorso ex art. 529 (per le esecuzioni di valore ridotto).

Connessioni

L'art. 524 va coordinato con l'art. 525 (termini per l'intervento tempestivo), l'art. 526 (facoltà dei creditori intervenuti), l'art. 528 (distribuzione del ricavato) e l'art. 529 (ricorso per assegnazione o vendita). Il meccanismo dell'intervento tardivo richiama l'art. 565 c.p.c. sull'espropriazione immobiliare.

Domande frequenti

Cosa succede se voglio pignorare beni già pignorati da un altro creditore?

L'ufficiale giudiziario dà atto nel verbale dell'esistenza del primo pignoramento. Se agisci prima dell'udienza di vendita, il tuo pignoramento si unisce al primo e partecipi alla stessa procedura. Se agisci dopo, il tuo pignoramento ha effetti di intervento tardivo: partecipi alla distribuzione ma in posizione deteriore.

Posso pignorare beni diversi da quelli già colpiti dal primo creditore?

Sì. Se il debitore ha altri beni non colpiti dal primo pignoramento, l'ufficiale giudiziario li pignora nel medesimo accesso. Per questi nuovi beni, se il secondo pignoramento è tardivo rispetto all'udienza del primo processo, si instaura un processo esecutivo separato.

Cosa si intende per 'effetti di intervento tardivo'?

L'intervento tardivo consente al secondo creditore di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita, ma in posizione deteriore rispetto ai creditori intervenuti tempestivamente (entro l'udienza). In pratica, se il ricavato non è sufficiente, il creditore tardivo viene soddisfatto per ultimo tra i chirografari.

Il secondo creditore pignorante riceve comunicazione dell'unificazione delle procedure?

Sì. Quando il secondo pignoramento viene inserito nel fascicolo del primo, il cancelliere dà notizia al creditore primo pignorante dell'avvenuto deposito. In questo modo entrambi i creditori sono informati e possono coordinare le proprie azioni nell'ambito dell'unico processo.

Come faccio a sapere se i beni del debitore sono già stati pignorati?

Non esiste un registro pubblico dei pignoramenti mobiliari ordinari consultabile preventivamente. Il secondo creditore viene a conoscenza del pignoramento precedente attraverso il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario al momento dell'accesso. Per i beni registrati (autovetture) è invece possibile verificare i vincoli presso il PRA.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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