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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'intervento tardivo è ammesso fino all'udienza ex art. 596 (distribuzione).
  • I creditori chirografari tardivi soddisfatti solo sulla somma che residua dopo i privilegiati e gli intervenuti tempestivi.
  • La norma bilanciava diritto di partecipazione e tutela della tempestività.
  • L'intervento tardivo non attribuisce diritti pari a quello tempestivo: il credito resta soddisfatto in via subordinata.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 565 c.p.c. – Intervento tardivo

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

I creditori chirografari che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564 ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell’articolo seguente.113a

In sintesi

  • L'intervento tardivo è ammesso fino all'udienza ex art. 596 (distribuzione).
  • I creditori chirografari tardivi soddisfatti solo sulla somma che residua dopo i privilegiati e gli intervenuti tempestivi.
  • La norma bilanciava diritto di partecipazione e tutela della tempestività.
  • L'intervento tardivo non attribuisce diritti pari a quello tempestivo: il credito resta soddisfatto in via subordinata.

I creditori chirografari intervenuti tardivamente concorrono alla distribuzione solo sulla somma residua dopo i creditori precedenti.

Ratio

L'art. 565 c.p.c. disciplina la posizione di svantaggio dei creditori chirografari che non rispettano il termine fissato dall'art. 564 per l'intervento tempestivo. Il legislatore ha voluto incentivare la partecipazione precoce alla procedura esecutiva, garantendo al contempo che anche chi interviene in ritardo non rimanga del tutto escluso, purché lo faccia prima dell'udienza di distribuzione ex art. 596.

La norma esprime un principio di graduazione: la tutela esecutiva è proporzionale alla diligenza dimostrata dal creditore nel partecipare alla procedura.

Analisi

Il testo prevede una sola fattispecie: il creditore chirografario che supera il termine dell'art. 564 ma interviene prima dell'udienza di cui all'art. 596. Tale creditore concorre alla distribuzione esclusivamente sulla somma che sopravanza dopo il soddisfacimento del creditore pignorante e degli intervenuti tempestivi, nonché di quelli privilegiati o iscritti che abbiano partecipato secondo le regole dell'art. 566.

In pratica, l'intervento tardivo di un chirografario vale quasi come un intervento subordinato: egli può ricevere solo quanto nessun altro ha già assorbito.

Quando si applica

La norma si applica nell'espropriazione immobiliare ogni volta che un creditore privo di cause di prelazione deposita atto di intervento dopo l'udienza fissata ex art. 564 ma non oltre quella di distribuzione ex art. 596. È frequente nei casi in cui il creditore scopre in ritardo l'esistenza della procedura o attende l'esito di un giudizio di cognizione parallelo.

La disposizione non si applica ai creditori iscritti e privilegiati, la cui posizione è regolata dall'art. 566, che li tratta con maggiore favore anche in caso di intervento tardivo.

Connessioni

L'art. 565 va letto in combinato disposto con l'art. 564 (udienza per intervento tempestivo), l'art. 566 (intervento tardivo di iscritti e privilegiati), l'art. 596 (udienza di distribuzione) e l'art. 499 (forma e contenuto dell'intervento). Il principio di graduazione richiama anche gli artt. 2740 e 2741 c.c. sul concorso dei creditori.

In materia fallimentare il meccanismo corrisponde, con adattamenti, alla disciplina delle domande tardive di ammissione al passivo ex artt. 101 e ss. l.fall.

Casi pratici

Caso 1: Tizio vanta un credito chirografario di 30.000 euro nei confronti di Caio

Scopre che Caio è soggetto a una procedura di espropriazione immobiliare solo tre mesi dopo la scadenza del termine ex art. 564, quando la vendita non si è ancora conclusa. Tizio deposita comunque atto di intervento. Poiché lo fa prima dell'udienza ex art. 596, è ammesso al concorso; tuttavia, essendo creditore chirografario tardivo, potrà essere soddisfatto solo su quanto residua dopo il creditore pignorante Sempronio e gli altri creditori intervenuti tempestivamente. In concreto, considerata la somma ricavata, Tizio riceve solo una parte minima del suo credito.

Caso 2: Caso 2

Mevio è creditore chirografario di Filano per 15.000 euro da un contratto di prestazione d'opera. Filano subisce pignoramento immobiliare da parte di una banca. Mevio, pur avendo ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, presenta atto di intervento tardivamente rispetto all'udienza ex art. 564, ma entro l'udienza di distribuzione. Alla distribuzione, la somma ricavata dalla vendita copre integralmente i creditori pignorante e tempestivi. Il residuo è insufficiente a soddisfare Mevio, che risulta di fatto incapiente, pur essendo tecnicamente intervenuto nella procedura.

Domande frequenti

Posso ancora intervenire in una procedura esecutiva immobiliare se ho perso il termine dell'udienza ex art. 564?

Sì, è possibile intervenire fino all'udienza di distribuzione prevista dall'art. 596 c.p.c. Tuttavia, come creditore chirografario tardivo, concorrerete alla distribuzione solo sulla somma residua dopo i creditori tempestivi e privilegiati.

Qual è la differenza pratica tra intervenire in tempo e intervenire tardi come creditore chirografario?

Chi interviene tempestivamente (entro l'udienza ex art. 564) concorre alla distribuzione in condizioni di parità con gli altri chirografari tempestivi. Chi interviene tardi può ricevere solo ciò che avanza dopo di loro: in molte procedure il residuo è zero o irrisorio.

L'intervento tardivo vale anche per i creditori con ipoteca o privilegio?

No. I creditori iscritti e privilegiati godono di una disciplina più favorevole prevista dall'art. 566 c.p.c.: anche se intervengono tardivamente, partecipano alla distribuzione in forza della loro prelazione, non solo sul residuo.

Come faccio a sapere che è in corso una procedura esecutiva immobiliare su un bene del mio debitore?

Il pignoramento immobiliare si trascrive nei registri immobiliari. Potete effettuare visure ipotecarie sul debitore presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o affidarvi a un notaio. Alcune procedure sono anche pubblicate sui portali telematici dei tribunali.

Se intervengo tardivamente e non vengo soddisfatto, posso recuperare il credito in altro modo?

Sì. L'intervento tardivo infruttuoso non estingue il credito. Potete agire in via esecutiva su altri beni del debitore, proporre un nuovo pignoramento su beni non ancora aggrediti o partecipare ad altre procedure esecutive eventualmente aperte.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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