Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 560 c.p.c. – Modo della custodia

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell’esecuzione.

Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal nono comma.

Nell’ipotesi di cui al terzo comma, il custode giudiziario ha il dovere di vigilare affinchè il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità.

Il custode giudiziario provvede altresì, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, alla amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.

Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti, secondo le modalità stabilite con ordinanza del giudice dell’esecuzione.

Il giudice dell’esecuzione, con provvedimento opponibile ai sensi dell’articolo 617, ordina la liberazione dell’immobile non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura non oltre la pronuncia dell’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.

Salvo quanto previsto dal nono comma, il giudice dell’esecuzione ordina la liberazione dell’immobile occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare con provvedimento emesso contestualmente al decreto di trasferimento.

Il giudice dell’esecuzione, sentite le parti ed il custode, ordina la liberazione dell’immobile pignorato quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice, quando l’immobile non è adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione, quando l’esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.

L’ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell’interesse e senza spese a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, salvo espresso esonero del custode ad opera di questi ultimi. Per l’attuazione dell’ordine di liberazione il giudice può autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione.

In sintesi

  • I provvedimenti di nomina e revoca del custode sono ordinanze non impugnabili.
  • Il giudice dispone la liberazione dell'immobile quando non autorizza il debitore a continuarvi ad abitare o quando procede all'aggiudicazione.
  • Il provvedimento di liberazione è titolo esecutivo per il rilascio, eseguito dal custode.
  • Il custode deve adoperarsi affinché i potenziali acquirenti possano esaminare l'immobile prima dell'asta.
  • Se il debitore non ha altri mezzi di sostentamento, il giudice può concedergli un assegno alimentare sulle rendite.
Indice dei contenuti

Il giudice dispone la liberazione dell'immobile pignorato con provvedimento che costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

Ratio

L'art. 560 c.p.c. completa la disciplina della custodia dell'immobile pignorato, regolando i momenti critici della procedura: la fase di commercializzazione (visite dei potenziali acquirenti), la transizione verso l'aggiudicazione e il rilascio del bene all'aggiudicatario. La norma bilancia l'interesse del debitore a conservare temporaneamente l'abitazione con l'esigenza della procedura di giungere a una vendita efficace al miglior prezzo possibile.

La previsione dell'assegno alimentare per il debitore privo di altri mezzi introduce un temperamento umanitario alla logica puramente satisfattiva dell'esecuzione forzata.

Analisi

Il primo comma ribadisce la natura non impugnabile di tutti i provvedimenti sulla custodia e introduce la regola per cui l'ordinanza di autorizzazione al rilascio costituisce già titolo esecutivo, senza necessità di un ulteriore procedimento. Il secondo comma impone al custode (debitore o terzo) di rendere il conto a norma dell'art. 593 c.p.c.

Il terzo comma disciplina la liberazione dell'immobile, che il giudice dispone obbligatoriamente in tre situazioni: quando non autorizza il debitore ad abitarvi, quando revoca un'autorizzazione già concessa, e al momento dell'aggiudicazione o assegnazione. Il quarto comma chiarisce che il custode esegue il rilascio anche dopo il decreto di trasferimento, nell'interesse dell'aggiudicatario, salvo esonero di quest'ultimo.

Quando si applica

La norma trova applicazione in tutti i procedimenti di espropriazione immobiliare, con particolare rilevanza nella fase finale della procedura. La questione dell'autorizzazione a continuare ad abitare l'immobile riguarda quasi sempre il debitore che utilizza il bene pignorato come abitazione principale. Il provvedimento di liberazione è essenziale per garantire all'aggiudicatario la disponibilità materiale del bene acquistato.

L'assegno alimentare sulle rendite è un istituto residuale, applicabile solo quando il debitore dimostri concretamente di non avere altri mezzi di sostentamento e quando l'immobile produca rendite sufficienti.

Connessioni

L'art. 560 si coordina con l'art. 559 c.p.c. (custodia dei beni pignorati), l'art. 569 c.p.c. (ordinanza che autorizza la vendita), l'art. 586 c.p.c. (decreto di trasferimento) e l'art. 593 c.p.c. (resa del conto del custode). La possibilità per l'aggiudicatario di essere sentito ai sensi dell'art. 485 c.p.c. dopo l'aggiudicazione è espressamente richiamata.

Sul piano sostanziale, il provvedimento di liberazione si differenzia dallo sfratto per finita locazione: è un atto esecutivo autonomo che non richiede un separato processo di cognizione, derivando direttamente dalla procedura esecutiva in corso.

Casi pratici

Caso 1: Tizio abita nell'appartamento pignorato dalla banca per un mutuo insoluto

Il giudice dell'esecuzione, valutata la situazione, autorizza inizialmente Tizio a continuare ad abitare l'immobile fino alla vendita. Avvicinandosi l'asta, il giudice revoca l'autorizzazione e dispone la liberazione dell'immobile con ordinanza, che costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Il custode, nominato terzo professionista, organizza le visite dei potenziali acquirenti e, dopo l'aggiudicazione a Caio, esegue il rilascio a favore dell'aggiudicatario senza che questi debba avviare un separato procedimento di sfratto.

Caso 2: Caso 2

Mevio subisce il pignoramento di un appartamento dato in locazione che costituisce la sua unica fonte di reddito. Il giudice nomina il custode che gestisce l'immobile e riscuote i canoni. Mevio dimostra di essere privo di altri mezzi di sostentamento e chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione di un assegno alimentare sulle rendite dell'immobile. Il giudice, verificata la situazione economica di Mevio, gli concede un assegno mensile pari allo stretto necessario per il mantenimento, attingendo dai canoni di locazione riscossi dal custode.

Domande frequenti

Il debitore può restare nell'immobile pignorato fino alla vendita?

Il giudice può autorizzare il debitore a continuare ad abitare l'immobile pignorato, ma può anche non concedere o revocare tale autorizzazione. In ogni caso, al momento dell'aggiudicazione, il giudice dispone obbligatoriamente la liberazione dell'immobile.

Come viene eseguito il rilascio dell'immobile dopo l'aggiudicazione?

Il provvedimento di liberazione è titolo esecutivo per il rilascio e viene eseguito direttamente dal custode della procedura, anche dopo l'emissione del decreto di trasferimento. L'aggiudicatario non deve avviare un separato procedimento di sfratto, salvo che decida di esonerare il custode dall'esecuzione.

Il custode terzo deve rendere il conto della propria gestione?

Sì, sia il debitore custode che il terzo nominato custode sono tenuti a rendere il conto della propria gestione ai sensi dell'art. 593 c.p.c., includendo la rendicontazione dei frutti e dei canoni eventualmente riscossi.

Il debitore pignorato può ricevere un sostegno economico dalla procedura?

Sì, in via eccezionale. Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice dell'esecuzione può concedergli un assegno alimentare sulle rendite dell'immobile pignorato, limitato allo stretto necessario per il mantenimento.

L'aggiudicatario può essere coinvolto nelle decisioni sulla custodia?

Sì, dopo l'aggiudicazione l'aggiudicatario deve essere sentito ai sensi dell'art. 485 c.p.c. prima di eventuali provvedimenti sulla custodia. Inoltre, l'aggiudicatario può esonerare il custode dall'esecuzione del rilascio, preferendo gestire autonomamente il recupero del possesso dell'immobile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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