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Art. 560 c.c. Riduzione del legato o della donazione d’immobili
In vigore
d'immobili Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall’immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell’immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l’immobile si deve lasciare per intero nell’eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l’eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l’immobile, compensando in danaro i legittimari. Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l’immobile, purché il valore di esso non superi l’importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
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Redazione Legge in Chiaro
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In sintesi
Specialità della disciplina immobiliare
L'art. 560 c.c. detta una disciplina speciale per la riduzione che colpisca legati o donazioni aventi per oggetto immobili. La specialità si giustifica con la peculiarità del bene immobile: indivisibilità funzionale, valore economico spesso superiore alla porzione ridotta, esigenza di evitare frammentazioni antieconomiche. Il legislatore costruisce un meccanismo articolato che bilancia il diritto del legittimario alla reintegrazione con l'esigenza di conservazione del valore.
Regola generale: separazione comoda
Il principio base è la separazione fisica della parte necessaria a integrare la legittima, ma solo se ciò può avvenire comodamente. La «comoda separabilità» è valutata in concreto: dipende dalla natura dell'immobile (terreno agricolo divisibile vs. unità abitativa singola), dalle caratteristiche strutturali, dal valore residuo delle parti. La giurisprudenza richiede che la divisione non comprometta la funzionalità né il valore complessivo. È spesso necessaria CTU.
Eccedenza superiore al quarto della disponibile
Quando la separazione non è comoda e l'eccedenza del valore dell'immobile rispetto alla disponibile supera il quarto di quest'ultima, l'immobile resta integralmente nell'eredità. In compenso, il legatario o donatario ha diritto a ricevere in denaro il valore corrispondente alla disponibile. La regola privilegia i legittimari quando il beneficiario gode di un'attribuzione largamente eccedente.
Eccedenza non superiore al quarto
Specularmente, se l'eccedenza non supera il quarto della disponibile, il beneficiario è in posizione di forza: può ritenere l'intero immobile, compensando i legittimari con il pagamento in denaro della differenza. La norma tutela l'aspettativa del donatario o legatario quando lo squilibrio è modesto, evitando di fargli perdere un bene di importanza qualitativa per una porzione marginale.
La posizione del legittimario-beneficiario
L'ultimo periodo regola l'ipotesi in cui il beneficiario sia esso stesso un legittimario. In tal caso può ritenere tutto l'immobile purché il valore non superi la somma di disponibile + propria quota di legittima. La norma riconosce la doppia legittimazione del soggetto, sommando le sue prerogative.
Profili pratici e ruolo del CTU
La valutazione della comoda divisibilità e il calcolo dell'eccedenza richiedono quasi sempre l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio. Il CTU valuta lo stato dell'immobile, il valore di mercato, la possibilità di frazionamento catastale e urbanistico, l'incidenza dell'eventuale divisione sul valore complessivo. Il giudice individua poi la soluzione concreta tra le quattro previste dalla norma, tenendo conto dell'interesse dei legittimari e del beneficiario.
Caso pratico
Tizio muore lasciando due figli, Caio e Sempronio, e un asse di 600.000 euro. La disponibile è 200.000 euro. Tizio aveva donato in vita a Caio un appartamento valutato 300.000 euro. L'eccedenza rispetto alla disponibile è 100.000 euro, pari al 50% della disponibile (oltre il quarto). Se l'immobile non è comodamente divisibile, esso rientra interamente nell'eredità: Caio ha diritto a ricevere in denaro 200.000 euro (la disponibile), mentre il resto va all'asse per la divisione tra legittimari.
Domande frequenti
Come funziona la riduzione di un immobile donato o oggetto di legato?
Si tenta in primo luogo la separazione fisica della parte necessaria a integrare la legittima, ma solo se può farsi comodamente. Se non è possibile, intervengono i meccanismi alternativi basati sull'eccedenza rispetto alla disponibile.
Cosa significa che l'eccedenza supera il quarto della disponibile?
Significa che il valore dell'immobile eccede la disponibile di una quantità superiore al 25% della disponibile stessa. In tal caso, se la separazione non è comoda, l'immobile resta nell'eredità e il beneficiario ottiene il valore della disponibile in denaro.
Quando il donatario può tenersi l'intero immobile?
Quando l'eccedenza non supera il quarto della disponibile e la separazione non è comoda. Il donatario o legatario ritiene l'intero immobile compensando i legittimari in denaro per la parte eccedente.
Cosa succede se il donatario è anch'egli un legittimario?
Può ritenere l'intero immobile a condizione che il valore non superi la somma della disponibile e della quota di legittima a lui spettante. La norma cumula le due posizioni di vantaggio del beneficiario-riservatario.
Chi valuta la comoda divisibilità dell'immobile?
La valutazione è rimessa al giudice, di norma con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio. Si considerano la natura del bene, le caratteristiche strutturali, il valore residuo delle parti divise e la conservazione della funzionalità economica.