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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 558 c.c. – Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.

Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

In sintesi

  • La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi istituiti e legatari.
  • Il criterio proporzionale tutela l'equità tra beneficiari del testamento, evitando arbitrarietà.
  • Il testatore può però disporre che una specifica disposizione debba avere preferenza rispetto alle altre.
  • La disposizione preferita si riduce solo se il valore delle altre non basta a integrare la legittima.
  • La norma si coordina con l'art. 555 c.c. (riduzione preferenziale dei legati prima delle donazioni).
Indice dei contenuti

Il criterio proporzionale

L'art. 558 c.c. disciplina il modus reducendi delle disposizioni testamentarie, stabilendo il principio della riduzione proporzionale. La norma supera ogni distinzione tra eredi istituiti e legatari: tutti i beneficiari del testamento partecipano alla riduzione in misura proporzionale al valore della rispettiva attribuzione. Questo criterio realizza un equo bilanciamento tra la tutela della legittima e l'autonomia testamentaria, evitando che la riduzione si concentri arbitrariamente su alcuni beneficiari.

Modalità di calcolo della proporzione

Il calcolo si articola in tre passaggi. Primo: si determina, ai sensi dell'art. 556 c.c., l'ammontare della lesione (differenza tra legittima dovuta e quanto effettivamente attribuito al legittimario). Secondo: si individua il valore complessivo delle disposizioni testamentarie soggette a riduzione. Terzo: ciascuna disposizione si riduce nella stessa proporzione tra il proprio valore e il totale ridotto, fino a coprire la lesione. Il risultato è una contrazione equivalente in percentuale di tutte le attribuzioni testamentarie.

La deroga del testatore: clausola di preferenza

Il secondo comma riconosce al testatore il potere di derogare al criterio proporzionale mediante una clausola di preferenza, dichiarando che una determinata disposizione debba avere effetto a preferenza delle altre. La disposizione preferita è collocata in posizione di tutela rafforzata: si riduce soltanto quando il valore delle altre disposizioni, dapprima ridotte fino al loro azzeramento, non sia sufficiente a integrare la legittima.

Forma e interpretazione della clausola di preferenza

La clausola non richiede formule sacramentali, ma deve risultare in modo inequivoco dal testamento. La giurisprudenza ammette anche dichiarazioni implicite, ma desumibili con certezza dall'interpretazione complessiva dell'atto. In presenza di più disposizioni preferite, queste si riducono proporzionalmente tra loro dopo l'integrale riduzione delle non preferite. L'art. 558 c.c. va coordinato con la regola dell'art. 555 c.c.: prima si riducono le disposizioni testamentarie nel loro complesso, poi le donazioni.

Coordinamento con la successione legittima

L'art. 558 c.c. opera solo sulle disposizioni testamentarie. Quando il de cuius muore in parte testato e in parte intestato, la riduzione delle disposizioni testamentarie segue l'art. 558 c.c., mentre la quota intestata viene devoluta agli eredi legittimi secondo le regole ordinarie. In questi casi spesso non c'è necessità di riduzione, in quanto la successione legittima salvaguarda già la legittima dei riservatari.

Caso pratico

Tizio muore lasciando il figlio Sempronio (legittimario con diritto a 1/2) e un asse ereditario di 200.000 euro. Il testamento attribuisce: a Caia (amica) un legato di 60.000 euro, all'Associazione Beta un legato di 40.000 euro, a Caio (nipote) il residuo come erede universale (100.000 euro). La legittima di Sempronio è 100.000 euro: la lesione è 100.000 euro. In assenza di clausola di preferenza, la riduzione opera proporzionalmente sulle tre disposizioni: tutte si dimezzano (Caia 30.000, Beta 20.000, Caio 50.000, Sempronio 100.000). Se invece Tizio avesse dichiarato preferito il legato a Caia, si sarebbero ridotti prima Beta e Caio fino al loro azzeramento, e solo l'eventuale residuo lesivo avrebbe intaccato Caia.

Domande frequenti

Come si riducono le disposizioni testamentarie in caso di lesione della legittima?

Si riducono proporzionalmente, senza distinguere tra eredi istituiti e legatari. Ciascuna disposizione subisce una contrazione percentuale equivalente, fino a coprire la lesione della legittima.

Il testatore può proteggere una disposizione dalla riduzione?

Sì, può inserire una clausola di preferenza che attribuisce a una determinata disposizione effetto prioritario. Questa si riduce solo dopo che le altre, integralmente ridotte, non bastino a integrare la legittima.

La clausola di preferenza richiede una formula particolare?

No, ma deve risultare in modo inequivoco dal testamento. La giurisprudenza ammette anche manifestazioni di volontà desumibili dall'interpretazione complessiva dell'atto, purché certe e non meramente congetturali.

Si riducono prima i legati o le istituzioni di erede?

No, l'art. 558 c.c. abbandona la distinzione: legati e istituzioni di erede si riducono proporzionalmente. La riduzione interna al testamento precede comunque la riduzione delle donazioni (art. 555 c.c.).

Cosa succede se ci sono più disposizioni preferite?

Le disposizioni preferite si riducono proporzionalmente tra loro, ma solo dopo che le disposizioni non preferite siano state integralmente azzerate senza che la legittima risulti ancora integrata.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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