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Art. 554 c.c. Riduzione delle disposizioni testamentarie
In vigore
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.
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In sintesi
Funzione e portata della norma
L'art. 554 c.c. è la norma fondamentale che fonda l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie. La regola è semplice e potente: tutto ciò che il testatore ha disposto oltre la quota disponibile è soggetto a riduzione su istanza del legittimario leso. La disposizione concretizza il principio di intangibilità quantitativa della legittima (art. 536 c.c.): il testatore è libero di disporre della disponibile, ma la riserva è intoccabile.
Calcolo della massa e individuazione della lesione
Per accertare se vi sia lesione, occorre ricostruire la massa ereditaria fittizia secondo l'art. 556 c.c.: relictum (beni rimasti nell'asse al momento dell'apertura) meno debiti più donatum (riunione fittizia di tutte le donazioni fatte in vita dal de cuius). Su tale massa si calcolano disponibile e legittima. Se il legittimario riceve meno della sua quota di riserva, è leso e può agire in riduzione. La lesione può essere quantitativa (riceve poco) o totale (è pretermesso, cioè non riceve nulla).
Ordine della riduzione
La riduzione segue un ordine preciso: si riducono prima le disposizioni testamentarie (art. 554 c.c.), proporzionalmente tra loro salvo che il testatore abbia disposto una preferenza (art. 558 c.c.); solo se ciò non basta si riducono le donazioni, cominciando dalla più recente (art. 559 c.c.). La ratio: il testatore può ancora intervenire sulle disposizioni testamentarie, mentre le donazioni sono già perfezionate e producono affidamento nei donatari.
Legittimazione e onere processuale
Legittimato attivo è il legittimario leso o pretermesso, i suoi eredi e aventi causa. Il legittimario non chiamato dal testamento deve accettare con beneficio d'inventario per agire in riduzione, salvo eccezioni (art. 564 c.c.: chi è chiamato per testamento può proporre l'azione anche senza beneficio, purché si limiti a opporla in via di eccezione). L'azione è soggetta a prescrizione decennale dall'apertura della successione (Cass. SS.UU. 20644/2004, principio consolidato).
Caso pratico
Tizio, vedovo con un figlio Sempronio, lascia per testamento l'intero patrimonio (1.200.000 euro) alla compagna Caia. Sempronio è pretermesso. La legittima del figlio unico è 1/2 (art. 537 c.c.) = 600.000 euro; la disponibile è altrettanto. Sempronio può accettare l'eredità con beneficio d'inventario ed esercitare l'azione di riduzione contro la disposizione testamentaria a favore di Caia, riducendola di 600.000 euro. La quota residua di 600.000 resta a Caia, in quanto disponibile. L'azione va proposta entro 10 anni dall'apertura della successione.
Domande frequenti
Quali disposizioni testamentarie sono soggette a riduzione?
Tutte le disposizioni testamentarie (istituzioni di erede, legati, oneri) che eccedano la quota disponibile sono soggette a riduzione nei limiti dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 554 c.c.
Come si calcola se la legittima è stata lesa?
Si ricostruisce la massa ereditaria fittizia (art. 556 c.c.): relictum al netto dei debiti più donatum (donazioni in vita). Sulla massa si calcola la quota di legittima e si confronta con quanto effettivamente attribuito al legittimario.
In quanto tempo si prescrive l'azione di riduzione?
Si prescrive in 10 anni decorrenti dall'apertura della successione (Cass. SS.UU. 20644/2004). Il termine non decorre prima della morte del de cuius, attesa la natura intangibile della legittima solo dal momento della successione.
Il legittimario pretermesso può agire in riduzione senza accettare l'eredità?
Deve accettare con beneficio d'inventario per esperire l'azione di riduzione (art. 564 c.c.), salvo che il legittimario sia stato chiamato per testamento e proponga la riduzione in via di eccezione.
Si riducono prima le disposizioni testamentarie o le donazioni?
Prima le disposizioni testamentarie (art. 554 c.c.), proporzionalmente tra loro; solo se ciò non basta a integrare la legittima si riducono le donazioni, partendo dalla più recente (art. 559 c.c.).