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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 553 c.c. Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari

In vigore

in concorso con legittimari Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell’articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

In sintesi

  • L'art. 553 c.c. regola il concorso tra legittimari e altri successibili legittimi nella successione ab intestato (totale o parziale).
  • Le porzioni che spetterebbero agli altri successibili si riducono proporzionalmente, nei limiti necessari per integrare la quota di riserva.
  • I legittimari devono imputare alla propria quota quanto già ricevuto a titolo di donazione o legato non dispensato.
  • La norma realizza un equilibrio tra successione legittima e tutela dei legittimari, evitando azione di riduzione ove possibile.
  • Opera quando manca un testamento valido o quando il testamento copre solo parte dell'asse ereditario.

Ambito applicativo

L'art. 553 c.c. si colloca all'interno della disciplina della tutela dei legittimari, ma opera sul terreno della successione legittima. Si applica quando, in tutto o in parte, manchi una disposizione testamentaria valida e si apra la successione ab intestato (artt. 565 ss. c.c.). In tale contesto, può accadere che concorrano nello stesso asse legittimari (es. figli, coniuge) e altri successibili legittimi non legittimari (es. fratelli, ascendenti collaterali). La norma chiarisce come ripartire l'asse evitando la lesione della legittima.

Il meccanismo della riduzione proporzionale

Il principio cardine è che le porzioni dei successibili non legittimari si riducono proporzionalmente nei limiti necessari per integrare la legittima. Non si tratta di un'azione di riduzione tecnica (artt. 554 ss. c.c.): la riduzione opera automaticamente nella ripartizione, senza necessità di iniziativa giudiziale. Si tutela così il legittimario in via diretta, evitando un contenzioso che sarebbe inutile data la prevalenza ex lege della quota di riserva.

L'imputazione ex se

Il legittimario, beneficiando della tutela ex art. 553 c.c., ha però un obbligo correlato: deve imputare alla propria quota ciò che ha ricevuto in vita a titolo di donazione (con esclusione di quanto espressamente dispensato dal donante) e gli eventuali legati testamentari non dispensati. È il principio della imputazione ex se (art. 564 c.c.), che evita che il legittimario cumuli donazioni e quota di legittima a scapito dei coeredi. La regola riequilibra il sistema: il legittimario riceve la quota minima garantita, ma deve tenere conto di quanto già ricevuto.

Successione legittima parziale

L'art. 553 c.c. opera anche quando la successione legittima si apre solo per parte dell'asse: il testatore ha disposto solo di alcuni beni, lasciando il resto alla devoluzione legale. Sulla parte ab intestato si applica la regola proporzionale; sulla parte testamentaria si applica eventualmente l'azione di riduzione ex art. 554 c.c. Il coordinamento tra le due discipline richiede attenta valutazione dell'asse ereditario complessivo (massa fittizia ex art. 556 c.c.).

Caso pratico

Tizio muore senza testamento, lasciando il fratello Caio e il figlio Sempronio. La successione legittima attribuirebbe a Sempronio l'intero asse di 300.000 euro (art. 566 c.c.: i figli escludono i fratelli). Diverso scenario: Tizio muore lasciando la moglie Mevia e il fratello Caio, ma senza figli e ascendenti. La quota legittima del coniuge è di 1/2 (art. 540 c.c.); la successione legittima darebbe 2/3 a Mevia e 1/3 a Caio (art. 582 c.c.), già rispettando la riserva. Se invece la legittima del coniuge fosse maggiore di quanto attribuito dalla successione legittima, la quota di Caio si ridurrebbe proporzionalmente.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 553 c.c.?

Si applica nella successione legittima (totale o parziale), quando concorrono legittimari e altri successibili non legittimari. Le porzioni di questi ultimi si riducono per garantire la quota di riserva.

I legittimari devono imputare le donazioni ricevute?

Sì, l'art. 553 c.c. impone al legittimario di imputare alla propria quota le donazioni e i legati ricevuti dal de cuius, salvo espressa dispensa (art. 564 c.c.).

La riduzione opera automaticamente o richiede un'azione giudiziale?

Nella successione legittima, la riduzione opera direttamente nella ripartizione dell'asse, senza necessità di esperire formale azione di riduzione. Quest'ultima è invece necessaria contro disposizioni testamentarie lesive (art. 554 c.c.).

Cosa accade se la successione è in parte testamentaria e in parte legittima?

Sulla parte testamentaria si può esperire azione di riduzione (art. 554 c.c.); sulla parte ab intestato si applica la riduzione proporzionale ex art. 553 c.c. Il coordinamento richiede valutazione della massa fittizia ex art. 556 c.c.

Possono i fratelli del defunto vedersi ridurre la quota a favore del coniuge superstite?

Sì, quando concorrono nella successione legittima con il coniuge (legittimario), la porzione dei fratelli si riduce nei limiti necessari per integrare la quota di riserva del coniuge ex art. 540 c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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