Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 552 c.c. – Donazioni e legati in conto di legittima
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il legittimario che rinunzia all’eredità, quando non si ha rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall’imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l’eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest’ultimo.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 551 - Articolo 551 Codice Civile: Legato in sostituzione di legittima→Cod. civ. art. 553 - Art. 553 c.c.: Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 550 Codice Civile: Lascito eccedente la porzione disponibile→Articolo 554 Codice Civile: Riduzione delle disposizioni testamentarie→Art. 549 c.c.: Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legi→Articolo 555 Codice Civile: Riduzione delle donazioni→Articolo 548 Codice Civile: Diritti del coniuge separato→Articolo 556 Codice Civile: Determinazione della porzione disponibile→Articolo 557 Codice Civile: Soggetti che possono chiedere la riduzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento della norma
L'art. 552 c.c. regola una situazione complessa: il legittimario che rinuncia all'eredità ma ha ricevuto in vita donazioni o per testamento legati dal de cuius. La rinunzia comporta che il legittimario non sia più erede; tuttavia, gli attributi delle donazioni e dei legati ricevuti non vengono automaticamente meno. La norma stabilisce le condizioni alle quali il rinunziante può conservare tali attribuzioni, bilanciando il suo interesse con quello degli altri legittimari, che potrebbero essere lesi se il valore donato/legato eccedesse la quota disponibile.
Presupposti applicativi
L'art. 552 c.c. opera quando: (a) il legittimario ha rinunciato all'eredità (art. 519 c.c.); (b) non opera la rappresentazione (artt. 467 ss. c.c.), cioè il rinunziante non ha discendenti che subentrino nella sua posizione; (c) il rinunziante ha ricevuto in vita donazioni dal de cuius o è stato beneficiato da legati. La condizione della mancata rappresentazione è essenziale: se i discendenti rappresentano il rinunziante, la quota viene loro attribuita e il problema non si pone in capo all'originario destinatario.
Imputazione ex se e dispensa
La regola centrale è quella della imputazione: in mancanza di espressa dispensa, le donazioni e i legati a favore del rinunziante vengono considerati come anticipazione gravante sulla quota disponibile e concorrono alla riduzione se necessari per integrare la legittima degli altri eredi. La dispensa dall'imputazione deve essere espressa e contenuta nell'atto di donazione o nel testamento (art. 564 c.c.); in sua assenza, il rinunziante non può pretendere di trattenere il bene integralmente se ciò lede i legittimari rimasti nella successione.
Salvezza delle assegnazioni sulla disponibile
L'ultima parte del comma stabilisce un principio di rilievo: restano salve le assegnazioni fatte dal testatore sulla disponibile. Significa che i beneficiari della quota disponibile, espressamente identificati dal testatore, non subiscono la riduzione: a sopportarla sono in via prioritaria le donazioni e i legati al rinunziante, in funzione del meccanismo di protezione dei legittimari rimasti.
Caso pratico
Tizio, vedovo con tre figli Caio, Mevia e Sempronio, lascia un patrimonio di 900.000 euro. In vita aveva donato a Caio un immobile da 400.000 euro senza dispensa dall'imputazione. Per testamento aveva assegnato la disponibile (300.000 euro) a Mevia. Alla morte di Tizio, Caio (senza discendenti che lo rappresentino) rinuncia all'eredità. La legittima dei rimasti (Mevia e Sempronio) è di 2/3 di 900.000 = 600.000 euro, dunque 300.000 a testa. La donazione a Caio (400.000) eccede la disponibile (300.000) di 100.000: tale eccedenza è soggetta a riduzione, mentre l'assegnazione a Mevia sulla disponibile resta intatta. Caio dovrà conferire o restituire 100.000 euro.
Domande frequenti
Il legittimario che rinuncia all'eredità può tenere le donazioni ricevute?
Sì, l'art. 552 c.c. consente al rinunziante (in assenza di rappresentazione) di ritenere donazioni e conseguire legati nei limiti della disponibile. Oltre tale limite, sono soggetti a riduzione se necessario per integrare la legittima degli altri eredi.
Cos'è la dispensa dall'imputazione?
È la dichiarazione espressa del donante o testatore (art. 564 c.c.) che esonera il legittimario dall'imputare la donazione o il legato alla propria quota. In sua assenza, l'attribuzione si presume in conto di legittima.
Cosa accade se la donazione al rinunziante eccede la disponibile?
L'eccedenza è soggetta a riduzione su istanza degli altri legittimari, salvo che resti capiente la disponibile e siano fatte salve le assegnazioni testamentarie sulla disponibile a favore di altri beneficiari.
L'art. 552 c.c. si applica anche quando opera la rappresentazione?
No: la norma presuppone l'assenza di rappresentazione. Quando i discendenti rappresentano il rinunziante, subentrano nella sua posizione successoria e la disciplina dell'art. 552 c.c. non opera.
Le assegnazioni testamentarie sulla disponibile vengono ridotte?
No: l'art. 552 c.c. salva espressamente le assegnazioni fatte dal testatore sulla disponibile. La riduzione, ove necessaria, colpisce in via prioritaria le donazioni e i legati al rinunziante non dispensati dall'imputazione.