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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 564 c.c. Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione

In vigore

riduzione Il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità. Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto. In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente. La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori. Ogni cosa che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione. TITOLO II – Delle successioni legittime

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il legittimario che non ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione di donazioni e legati fatti a estranei.
  • La limitazione non opera se le donazioni o i legati sono stati fatti a coeredi, anche se hanno rinunziato all'eredità.
  • Il legittimario che agisce in riduzione deve imputare alla propria legittima donazioni e legati ricevuti, salvo espressa dispensa.
  • Chi succede per rappresentazione imputa anche le liberalità fatte al proprio ascendente.
  • Quanto è esente da collazione (cap. II tit. IV libro II) è esente anche da imputazione.

La duplice funzione dell'art. 564 c.c.

L'art. 564 c.c. fissa due condizioni di procedibilità dell'azione di riduzione: l'accettazione con beneficio d'inventario e l'imputazione ex se. Le due regole rispondono a finalità diverse: la prima protegge i terzi donatari e legatari da pretese di un legittimario che non abbia separato il patrimonio ereditario dal proprio; la seconda garantisce un calcolo corretto della quota di legittima, includendo nel computo le liberalità già ricevute dal legittimario stesso.

Accettazione beneficiata come presupposto

Il beneficio d'inventario è richiesto quando l'azione è diretta contro estranei all'eredità: la separazione tra i patrimoni assicura ai donatari e legatari estranei la trasparenza della massa e impedisce manovre del legittimario diretto a confondere debiti ereditari personali con quelli successori. Se l'azione è invece rivolta contro persone chiamate come coeredi (anche se hanno rinunziato), il presupposto non opera: tra coeredi e legittimari esiste già un rapporto di trasparenza patrimoniale che rende superflua la separazione formale.

Decadenza dal beneficio

La norma prevede una clausola di salvezza: chi ha accettato col beneficio d'inventario e ne è decaduto (per inottemperanza agli obblighi di inventario, vendita non autorizzata, ecc.) conserva la legittimazione attiva all'azione di riduzione. La ratio è evitare che la decadenza dal beneficio — sanzione interna ai rapporti tra erede e creditori ereditari — si rifletta indirettamente a danno del diritto sostanziale di legittima.

L'imputazione ex se

Il legittimario deve imputare alla propria porzione donazioni e legati ricevuti dal de cuius, salvo espressa dispensa testamentaria o donativa. Il meccanismo serve a evitare un cumulo ingiustificato: chi ha già ricevuto liberalità in vita non può pretendere la legittima piena, ma solo l'integrazione fino al limite della quota riservata. La dispensa deve essere espressa, non si presume, e non ha effetto a danno dei donatari anteriori, che restano protetti dal principio di affidamento.

Imputazione e rappresentazione

Il legittimario che succede per rappresentazione (es. nipote che succede in luogo del genitore premorto) deve imputare anche le donazioni e i legati fatti senza dispensa al proprio ascendente. La ragione è che il rappresentante subentra nella posizione del rappresentato: se questi aveva ricevuto liberalità imputabili, esse seguono il subentro. La regola garantisce equità tra i diversi rami della discendenza.

Coordinamento con l'esenzione da collazione

L'ultimo periodo della norma stabilisce un parallelismo: ciò che è esente da collazione è esente anche da imputazione. Sono dunque escluse dall'imputazione le spese di mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento e nozze (art. 742 c.c.), le liberalità d'uso (art. 770, 2° comma c.c.), e in generale tutte le donazioni dispensate dalla collazione. Questa coerenza sistemica evita disparità irragionevoli tra istituti contigui.

Caso pratico

Tizio muore lasciando moglie Caia e figlio Mevio, oltre a un legato a favore dell'amico Sempronio. Mevio vuole agire in riduzione contro Sempronio: deve accettare con beneficio d'inventario, perché Sempronio è estraneo. Mevio aveva ricevuto in vita una donazione di 50.000 euro non dispensata dall'imputazione: nel calcolo della legittima dovrà imputarla, riducendo proporzionalmente la pretesa verso il legato di Sempronio.

Domande frequenti

Quando è obbligatoria l'accettazione con beneficio d'inventario per agire in riduzione?

È obbligatoria quando l'azione è diretta contro estranei all'eredità (donatari o legatari non chiamati come coeredi). Non è richiesta se l'azione è rivolta contro chi è stato chiamato come coerede, anche se ha rinunziato all'eredità.

Cosa significa imputare ex se le donazioni alla propria legittima?

Significa che il legittimario, nel calcolare la lesione subita, deve detrarre dalla propria quota riservata il valore di donazioni e legati già ricevuti dal de cuius. Solo per la differenza può chiedere la riduzione delle disposizioni in favore di altri.

La dispensa dall'imputazione può essere tacita?

No, deve essere espressa: risulta dal testamento o dall'atto di donazione. La dispensa, peraltro, non ha effetto a danno dei donatari anteriori, che sono protetti dal principio del rispetto della cronologia delle liberalità.

Chi succede per rappresentazione deve imputare le donazioni fatte al proprio ascendente?

Sì: il rappresentante subentra nella posizione del rappresentato, comprese le imputazioni dovute. Salvo espressa dispensa, le donazioni e i legati fatti all'ascendente premorto si imputano sulla quota del rappresentante.

Quali donazioni sono esenti da imputazione?

Le stesse esenti da collazione: spese di mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento e nozze (art. 742 c.c.), liberalità d'uso (art. 770 c.c.), e ogni altra donazione espressamente dispensata. La coerenza tra collazione e imputazione è garantita dall'ultima parte dell'art. 564 c.c.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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