Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 566 c.c. Successione dei figli
In vigore
Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 565 - Articolo 565 Codice Civile: Categorie dei successibili→Cod. civ. art. 567 - Art. 567 c.c.: Successione dei figli legittimati e adottivi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 564 Codice Civile: Condizioni per l’esercizio dell’azione d→Articolo 568 Codice Civile: Successione dei genitori→Art. 563 c.c.: Azione contro gli aventi causa dai donatari sogge→Articolo 569 Codice Civile: Successione degli ascendenti→Art. 562 c.c.: Insolvenza del donatario soggetto a riduzione→Articolo 570 Codice Civile: Successione dei fratelli e delle sorelle→Articolo 561 Codice Civile: Restituzione degli immobili
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 566 del codice civile apre, nel quadro della successione legittima, la disciplina della devoluzione dell'eredità ai discendenti, ponendo una regola tanto essenziale quanto fondamentale: al padre e alla madre succedono i figli, in parti uguali. In poche parole la norma esprime due principi cardine del diritto successorio italiano: la priorità dei figli nella successione e la loro parità di trattamento. Si tratta di una disposizione che, pur nella sua sinteticità, riflette scelte di valore profonde e si raccorda con l'intera architettura della successione necessaria e legittima.
La chiamata dei figli nella successione legittima
Nel sistema della successione legittima, che opera in mancanza di testamento o per la parte non disposta, i figli rappresentano la prima categoria di chiamati. La loro presenza esclude la vocazione degli ascendenti e dei collaterali, secondo l'ordine dei successibili. L'art. 566 fissa il punto di partenza: il patrimonio del defunto si devolve ai figli, che vi succedono in proporzione paritaria, salvo il concorso con il coniuge, disciplinato da disposizioni distinte.
Il principio di parità tra i figli
La regola della divisione in parti uguali esprime l'eguaglianza tra i figli. A seguito della riforma della filiazione, ogni distinzione fondata sullo status - un tempo presente tra figli nati nel matrimonio e fuori di esso - è stata superata: tutti i figli hanno il medesimo stato giuridico e i medesimi diritti successori. La parità sancita dall'art. 566 è oggi piena e incondizionata, in coerenza con i principi costituzionali in materia di filiazione.
I figli come legittimari
I figli non sono soltanto i primi chiamati nella successione legittima: sono anche legittimari, cioè soggetti ai quali la legge riserva una quota di eredità (la legittima) di cui non possono essere privati neppure per testamento. La disciplina della successione necessaria (artt. 536 e segg.) si coordina con l'art. 566: mentre quest'ultimo regola la devoluzione legittima in parti uguali, le norme sulla legittima garantiscono ai figli una quota intangibile, a tutela del legame familiare.
Il concorso con il coniuge
L'art. 566 detta la regola nell'ipotesi in cui alla successione siano chiamati i soli figli. Quando alla successione concorre anche il coniuge superstite, la ripartizione segue le disposizioni dedicate a tale concorso, che modulano le quote in funzione del numero dei figli. In linea generale, la presenza del coniuge non elimina la regola della parità tra i figli, ma incide sulla misura complessiva della quota loro spettante.
La rappresentazione
Qualora un figlio non possa o non voglia accettare l'eredità, ad esempio per premorienza, opera l'istituto della rappresentazione (artt. 467 e segg.): i discendenti del figlio subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente. La rappresentazione assicura che la linea discendente non si interrompa e che i nipoti possano succedere al posto del genitore mancante, secondo il meccanismo della divisione per stirpi.
La funzione della norma
In definitiva, l'art. 566 c.c. costituisce il fondamento della successione dei discendenti: afferma la priorità dei figli e la loro eguaglianza, in armonia con la concezione costituzionale della famiglia e con la riforma della filiazione. La norma, semplice nella formulazione, regge un intero settore del diritto successorio e si integra con la disciplina della legittima, del concorso con il coniuge e della rappresentazione. La sua centralità si coglie appieno considerando che attorno ad essa si articola l'intero ordine dei successibili legittimi.
La divisione per capi e la divisione per stirpi
Quando alla successione sono chiamati esclusivamente figli dello stesso grado, la ripartizione avviene per capi: l'eredità si divide in tante quote uguali quanti sono i figli. Quando invece operano la rappresentazione e subentrano i discendenti di un figlio premorto, la divisione avviene per stirpi: la quota che sarebbe spettata al figlio mancante si ripartisce tra i suoi discendenti. La combinazione tra divisione per capi e per stirpi assicura che la linea discendente conservi unitariamente la posizione del proprio capostipite, garantendo equità tra le diverse stirpi.
Capacità di succedere, indegnità e acquisto dell'eredità
Perché il figlio possa concretamente succedere occorre che sia capace di succedere e che non ricorrano cause di esclusione. La capacità presuppone, in linea generale, l'esistenza in vita al momento dell'apertura della successione, fermo restando il regime particolare del concepito e del nascituro, che la legge ammette a succedere secondo le proprie regole. Inoltre, anche il figlio può essere escluso dalla successione per indegnità, nei casi tipizzati dalla legge a fronte di condotte gravemente lesive verso il defunto o i suoi più stretti congiunti; l'indegnità, peraltro, non opera in modo assoluto e definitivo, potendo essere superata dalla riabilitazione operata dal de cuius nei modi previsti dall'ordinamento. La chiamata, d'altra parte, non comporta automaticamente l'acquisto dell'eredità: il figlio deve accettare, espressamente o tacitamente, e dispone della facoltà di accettare con beneficio d'inventario per limitare la responsabilità per i debiti ereditari ai soli beni compresi nell'eredità, evitando la confusione con il proprio patrimonio personale. In alternativa, può rinunciare con dichiarazione formale; la rinuncia incide sulla devoluzione, determinando, in linea generale, l'accrescimento a favore degli altri chiamati ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, la rappresentazione a favore dei suoi discendenti. La disciplina dell'art. 566 si coordina così con le regole generali sull'acquisto dell'eredità, sull'accettazione e sulla rinuncia, formando con esse un sistema unitario che governa la trasmissione del patrimonio ai discendenti e ne assicura la certezza. In tale prospettiva la regola della parità tra i figli, posta dalla norma in commento, costituisce il principio attorno al quale ruotano tutti i successivi meccanismi di devoluzione, dalla rappresentazione all'accrescimento, sino alla tutela necessaria della legittima.
Domande frequenti
Come succedono i figli ai genitori secondo l'art. 566 c.c.?
I figli succedono ai genitori in parti uguali, secondo il principio di parità tra tutti i discendenti di primo grado.
Esiste ancora distinzione tra figli ai fini successori?
No. A seguito della riforma della filiazione tutti i figli hanno il medesimo stato giuridico e i medesimi diritti successori, senza distinzioni di status.
La presenza dei figli esclude altri parenti dalla successione?
Sì. Nella successione legittima la presenza dei figli esclude ascendenti e collaterali, salvo il concorso con il coniuge regolato da norme apposite.
I figli sono legittimari?
Sì. Ai figli la legge riserva una quota di legittima (artt. 536 e segg.) di cui non possono essere privati nemmeno per testamento.
Cosa accade se un figlio è premorto?
Opera la rappresentazione (artt. 467 e segg.): i discendenti del figlio subentrano nel suo luogo e grado, con divisione per stirpi.