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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 566 c.c. Successione dei figli

In vigore

Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

In sintesi

  • L'art. 566 c.c. stabilisce la regola di base della successione dei figli: al padre e alla madre succedono i figli in parti uguali.
  • La norma si applica sia alla successione legittima (senza testamento) che in assenza di disposizioni testamentarie per quella quota.
  • Dopo la riforma della filiazione (d.lgs. 154/2013), la regola vale per tutti i figli indipendentemente dalla loro origine: biologici, adottivi, nati fuori dal matrimonio.
  • La divisione in parti uguali prescinde dal numero dei figli: se ce ne sono tre, ciascuno ha un terzo.
  • I figli escludono i genitori e gli altri ascendenti dalla successione (salvo il coniuge).
La regola fondamentale della successione filiale
L'art. 566 c.c. enuncia una delle regole più semplici e fondamentali del diritto ereditario: i figli succedono ai genitori in parti uguali. Tre parole — «in parti uguali» — che hanno portata enorme nella pratica successoria, perché escludono qualsiasi distinzione basata sull'ordine di nascita, sul sesso, sulla natura del rapporto (matrimoniale o no). La norma è il precipitato di un'evoluzione storica lunga: nel codice del 1865 i figli naturali avevano diritti successori limitati; con la riforma del 1975 (l. 151/1975) furono equiparati ai legittimi nella maggior parte dei casi; con il d.lgs. 154/2013 l'equiparazione è diventata totale e la distinzione tra «figlio legittimo» e «figlio naturale» è stata definitivamente eliminata dall'ordinamento.
Ambito applicativo
La norma opera nella successione legittima (ab intestato), quando il defunto non ha lasciato testamento o ha lasciato un testamento che non dispone dell'intero patrimonio. È anche il parametro di riferimento per il calcolo della quota di legittima (artt. 536 ss. c.c.): i figli hanno diritto a una quota riservata che si calcola proprio a partire da questa regola.
Esclusione degli ascendenti
La presenza di figli esclude i genitori e gli altri ascendenti dalla successione legittima (art. 568 c.c.). Se Tizio muore lasciando due figli e i propri genitori ancora in vita, i genitori di Tizio non ereditano nulla: tutto va ai figli in parti uguali (salvo i diritti del coniuge superstite).
La posizione del coniuge
Il coniuge superstite concorre con i figli nella successione legittima: la quota del coniuge dipende dal numero dei figli (art. 581 c.c.). Se c'è un solo figlio, coniuge e figlio hanno ciascuno la metà. Se i figli sono due o più, al coniuge va un terzo e ai figli i restanti due terzi in parti uguali tra loro.
Rilevanza per la pianificazione successoria
Chiunque voglia distribuire il proprio patrimonio in modo diverso dalla regola dell'art. 566 c.c. deve farlo per testamento, rispettando però le quote di legittima dei figli. Il professionista che assiste il cliente nella pianificazione successoria deve sempre partire da questa norma come scenario «di default» e poi valutare le deroghe possibili.

Domande frequenti

Se muoio senza testamento e ho tre figli, come si divide l'eredità tra loro?

In parti uguali: ciascun figlio riceve un terzo dell'eredità ai sensi dell'art. 566 c.c. La divisione è sempre paritetica, indipendentemente dall'età, dal sesso o dalla situazione economica dei figli.

I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti ereditari dei figli matrimoniali?

Sì, assolutamente. Dal d.lgs. 154/2013 la distinzione è stata eliminata: tutti i figli, qualunque sia la loro origine, succedono in parti uguali ai sensi dell'art. 566 c.c.

Se ci sono figli, i genitori del defunto ereditano qualcosa?

No. La presenza di figli esclude i genitori e gli altri ascendenti dalla successione legittima. I genitori ereditano solo se il defunto non ha lasciato figli (art. 568 c.c.).

Il coniuge superstite concorre con i figli nell'eredità?

Sì. Con un figlio: metà ciascuno. Con due o più figli: un terzo al coniuge e due terzi ai figli in parti uguali (art. 581 c.c.).

Posso fare testamento e lasciare tutto a un solo figlio escludendo gli altri?

No. I figli hanno una quota di legittima inderogabile (almeno la metà del patrimonio se c'è un solo figlio, due terzi se ce ne sono due o più, art. 537 c.c.). Puoi disporre liberamente solo della quota disponibile.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.