Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 561 c.c. Restituzione degli immobili

In vigore

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario […] (1) può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652. (2) Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. (3) Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. (4) I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

In sintesi

  • Gli immobili restituiti per riduzione di un legato tornano liberi da pesi e ipoteche costituiti dal legatario.
  • I pesi e le ipoteche costituiti dal donatario sugli immobili restituiti restano efficaci: il donatario compensa in denaro i legittimari per il minor valore.
  • Stessa regola per i beni mobili registrati e per i mobili non registrati donati e gravati.
  • La distinzione tra legato e donazione si fonda sull'affidamento dei terzi creditori del donatario.
  • I frutti sono dovuti dal beneficiario dal giorno della domanda giudiziale.
Indice dei contenuti

Quadro generale e ratio della norma

L'art. 561 c.c. disciplina gli effetti reali della riduzione sui beni restituiti, distinguendo nettamente tra immobili oggetto di legato e immobili (o mobili) oggetto di donazione. La distinzione riflette una valutazione legislativa di affidamento dei terzi: il legato produce effetti solo all'apertura della successione, e i terzi che contrattino con il legatario sono consapevoli della precarietà della sua posizione; il donatario, invece, è proprietario sin dalla donazione e i terzi che con lui contrattino confidano legittimamente sulla stabilità del titolo.

Beni oggetto di legato

Il primo periodo stabilisce che gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione di un legato sono liberi da ogni peso o ipoteca costituiti dal legatario. La norma realizza un effetto retroattivo pieno della riduzione: il legato si considera come mai venuto in essere nella misura della riduzione, con caducazione automatica dei diritti reali costituiti dal legatario. L'unica eccezione è il richiamo al n. 8 dell'art. 2652 c.c., che tutela il terzo di buona fede in determinati casi di trascrizione.

Beni oggetto di donazione

Per le donazioni la disciplina è opposta. Pesi e ipoteche costituiti dal donatario restano efficaci sull'immobile restituito. Il donatario è però obbligato a compensare in denaro i legittimari per il minor valore corrispondente. Questa soluzione è il frutto della riforma del 2005 (D.L. 35/2005, conv. L. 80/2005), che ha riequilibrato il sistema a tutela della circolazione giuridica e del credito ipotecario.

Beni mobili registrati e non registrati

La disciplina si estende ai beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aeromobili) e, con norma analoga, ai beni mobili non iscritti. Anche qui pesi e garanzie costituite dal donatario restano efficaci, con obbligo di compensazione in denaro a carico del donatario stesso. Per i mobili non registrati, il vincolo del terzo creditore è tutelato anche in considerazione della difficoltà di accertare la provenienza del bene.

Frutti e domanda giudiziale

L'ultimo comma stabilisce che i frutti sono dovuti dal beneficiario dal giorno della domanda giudiziale di riduzione. Prima di quel momento il donatario o legatario è considerato possessore di buona fede e fa propri i frutti percepiti. La regola assicura certezza al beneficiario e responsabilizza il legittimario, che attivandosi tempestivamente recupera anche i frutti maturati durante il giudizio.

La riforma del 2005 e l'opposizione alla donazione

La conservazione dei pesi del donatario è stata introdotta per favorire la commerciabilità degli immobili di provenienza donativa, che prima della riforma erano di fatto non finanziabili dalle banche. Oggi il sistema combina tre strumenti: pesi efficaci (art. 561 c.c.), opposizione alla donazione entro vent'anni dalla trascrizione (art. 563 c.c.), assicurazioni e fideiussioni a tutela degli acquirenti.

Caso pratico

Tizio dona a Caio un immobile, che Caio ipoteca a garanzia di un mutuo bancario. Alla morte di Tizio, Sempronio (legittimario leso) agisce in riduzione e ottiene la restituzione dell'immobile. L'ipoteca bancaria resta efficace: Sempronio acquista l'immobile gravato. Caio è però obbligato a versare a Sempronio una somma corrispondente al minor valore dell'immobile dovuto all'ipoteca, fino a integrare la legittima. Se invece l'immobile fosse stato attribuito a Caio per legato e da lui ipotecato, l'ipoteca cadrebbe e Sempronio acquisterebbe l'immobile libero.

Domande frequenti

L'ipoteca costituita dal donatario sopravvive alla riduzione?

Sì, le ipoteche e i pesi costituiti dal donatario restano efficaci dopo la riduzione (art. 561, comma 2, c.c.). Il donatario è però obbligato a compensare in denaro i legittimari per il minor valore conseguente al peso.

Perché c'è una differenza tra legato e donazione?

Perché il legato produce effetti solo all'apertura della successione e i terzi creditori del legatario sono consapevoli della precarietà del titolo, mentre la donazione è acquisto stabile e l'affidamento dei creditori del donatario merita tutela rafforzata.

Cosa accade ai pesi sui beni mobili oggetto di donazione?

Anche per i beni mobili (registrati o non registrati) oggetto di donazione, i pesi e le garanzie costituiti dal donatario restano efficaci, con obbligo del donatario di compensare i legittimari per il minor valore.

Da quando il beneficiario deve i frutti dell'immobile?

I frutti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale di riduzione. Prima di tale data il donatario o legatario può trattenere i frutti percepiti, in quanto considerato possessore di buona fede.

Qual è il ruolo dell'art. 2652 c.c. richiamato dalla norma?

L'art. 2652, n. 1, c.c. disciplina la trascrizione della domanda di riduzione e la prevalenza rispetto a successivi acquirenti; il n. 8 tutela il terzo di buona fede in determinati casi. Sono salvezze a tutela della circolazione e dei terzi di buona fede.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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