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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 556 c.c. Determinazione della porzione disponibile

In vigore

Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750 , e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

In sintesi

  • L'art. 556 c.c. detta la formula di calcolo per determinare la quota disponibile e la legittima.
  • Si forma una massa con tutti i beni del defunto al tempo della morte, detratti i debiti (relictum netto).
  • Si riuniscono fittiziamente i beni donati in vita, valutati secondo gli artt. 747-750 c.c.
  • Sull'asse ereditario complessivo (relictum netto + donatum) si calcola la disponibile e la legittima.
  • La riunione è contabile, non comporta restituzione automatica dei beni donati.
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Funzione e struttura della norma

L'art. 556 c.c. fornisce il procedimento di calcolo indispensabile per accertare l'eventuale lesione della legittima. La norma traduce in termini operativi il principio di tutela quantitativa dei legittimari, dettando un'operazione contabile in tre fasi che precede ogni azione di riduzione ex art. 553 ss. c.c.

Le tre fasi del calcolo

La prima fase è la formazione del relictum: si inventariano tutti i beni del defunto esistenti al tempo dell'apertura della successione, valutandoli al valore commerciale. La seconda fase è la detrazione dei debiti (debiti tributari, contrattuali, restitutori): si ottiene il relictum netto. La terza fase è la riunione fittizia del donatum: ai beni del relictum netto si sommano contabilmente i beni donati in vita, valutati con i criteri degli artt. 747-750 c.c.

La riunione fittizia (collatio)

Concetto centrale è quello della riunione fittizia, che si distingue dalla collazione vera e propria (artt. 737 ss. c.c.). Mentre la collazione opera nella divisione fra coeredi e comporta il conferimento reale o per imputazione, la riunione fittizia ex art. 556 c.c. è operazione meramente contabile: serve solo a determinare la base di calcolo della legittima. Non comporta di per sé alcun obbligo restitutorio: questo sorge soltanto in caso di esperimento vittorioso dell'azione di riduzione.

Criteri di valutazione dei beni donati

Gli artt. 747-750 c.c. richiamati dall'art. 556 c.c. stabiliscono che gli immobili si valutano al valore venale all'epoca dell'apertura della successione, secondo lo stato in cui si trovavano al momento della donazione. Le somme di denaro donate si rivalutano per evitare l'erosione monetaria. I beni mobili seguono criteri analoghi. La giurisprudenza ammette consulenza tecnica d'ufficio per la stima.

Distinzione tra liberalità soggette e non soggette a riunione

Non tutte le attribuzioni patrimoniali del defunto rientrano nella riunione fittizia. Sono escluse: le donazioni rimuneratorie e di modico valore (art. 770 c.c.), le spese di mantenimento e istruzione (art. 742 c.c. richiamato), gli atti di liberalità d'uso. Sono invece incluse tutte le donazioni dirette e indirette, le rinunce abdicative gratuite e le liberalità non donative. La distinzione richiede valutazione caso per caso.

Rivalutazione monetaria e onere della prova

Per le somme di denaro donate, la giurisprudenza ha chiarito che la valutazione al tempo dell'apertura della successione comporta rivalutazione monetaria con indici ISTAT, per evitare l'erosione causata dall'inflazione (Cass. n. 13003/2018). L'onere della prova del valore dei beni grava sul legittimario che agisce in riduzione, ed è di norma assolto mediante CTU. L'eventuale incertezza non può essere sopperita da presunzioni, ma deve risolversi secondo le regole ordinarie sulla prova civile.

Caso pratico

Tizio muore lasciando il coniuge Caia e un figlio, Sempronio. Il relictum è di 600.000 euro (immobile e titoli), con debiti per 100.000 euro, dunque relictum netto 500.000 euro. In vita Tizio aveva donato a Caia un appartamento, oggi valutato 200.000 euro. L'asse ereditario per il calcolo è 500.000 + 200.000 = 700.000 euro. Spettano al coniuge 1/3 (233.333 euro) e al figlio 1/3 (233.333 euro); disponibile 1/3 (233.333 euro). Su questi valori si verifica se ci sia lesione e, in caso, si procede con la riduzione delle disposizioni testamentarie ed eventualmente delle donazioni.

Domande frequenti

Cosa significa formare la massa ereditaria ai sensi dell'art. 556 c.c.?

Significa raccogliere contabilmente tutti i beni esistenti nel patrimonio del defunto al momento della morte, detrarne i debiti e aggiungere fittiziamente il valore dei beni donati in vita. Si ottiene così la base di calcolo della legittima e della disponibile.

La riunione fittizia comporta la restituzione effettiva dei beni donati?

No, la riunione fittizia è un'operazione puramente contabile finalizzata a verificare l'esistenza di una lesione della legittima. La restituzione dei beni può seguire solo a una sentenza di accoglimento dell'azione di riduzione ex art. 555 c.c.

Come si valutano i beni donati ai fini della riunione fittizia?

Gli artt. 747-750 c.c. prescrivono la valutazione al tempo dell'apertura della successione, secondo lo stato in cui i beni si trovavano al momento della donazione. Per le somme di denaro si applica la rivalutazione monetaria.

Quali debiti si detraggono dal relictum?

Si detraggono tutti i debiti del defunto (tributari, bancari, contrattuali, restitutori) certi, liquidi ed esigibili. Non si detraggono invece i pesi sui beni come ipoteche che già riducono il valore degli stessi nella valutazione.

Qual è la differenza tra riunione fittizia ex art. 556 c.c. e collazione ex art. 737 c.c.?

La riunione fittizia serve a determinare la legittima e ha natura contabile; la collazione opera nella divisione fra coeredi legittimari e comporta il conferimento reale dei beni o l'imputazione del loro valore. Le due figure possono concorrere ma hanno presupposti e finalità diverse.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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