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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 555 c.c. assoggetta a riduzione le donazioni che eccedono la quota disponibile, fino a reintegrare la legittima: si riducono solo dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento, e cominciando dall’ultima donazione, risalendo via via alle anteriori.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 555 c.c. – Riduzione delle donazioni

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.

In sintesi

  • L'art. 555 c.c. assoggetta a riduzione le donazioni il cui valore eccede la quota disponibile del defunto.
  • La riduzione opera fino alla concorrenza della quota di legittima lesa.
  • Vige il principio della posteriorità: le donazioni si riducono solo dopo aver esaurito il valore delle disposizioni testamentarie.
  • La riduzione segue l'ordine cronologico inverso: dalla donazione più recente alla più antica (art. 559 c.c.).
  • Strumento di tutela della legittima dei riservatari (coniuge, figli, ascendenti) contro liberalità eccessive in vita.
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Inquadramento della norma e ratio

L'art. 555 c.c. costituisce uno dei pilastri della tutela della legittima nell'ordinamento successorio italiano. La norma affronta il problema delle liberalità inter vivos che, sottraendo beni al patrimonio del de cuius, possono compromettere la quota di riserva spettante ai legittimari. Il legislatore individua nella riduzione lo strumento per ricomporre l'asse ereditario fino al punto necessario per soddisfare i diritti dei riservatari, garantendo la cosiddetta intangibilità quantitativa della legittima.

La disciplina si inserisce nel sistema di calcolo previsto dall'art. 556 c.c. (riunione fittizia di donazioni e relictum) e si coordina con gli artt. 553-564 c.c., che regolano l'azione di riduzione e i suoi effetti.

Presupposti dell'azione di riduzione delle donazioni

L'azione presuppone tre condizioni essenziali: la qualità di legittimario dell'attore (art. 557 c.c.); la lesione effettiva della legittima accertata mediante riunione fittizia; il previo esaurimento delle disposizioni testamentarie come fonte di soddisfacimento. Quest'ultimo requisito esprime il principio di sussidiarietà della riduzione delle donazioni rispetto a quelle dei legati e delle istituzioni di erede.

Il principio di posteriorità e l'ordine di riduzione

La norma stabilisce un'ordine gerarchico: prima si riducono le disposizioni testamentarie (art. 558 c.c.), poi le donazioni. Tra le donazioni, l'art. 559 c.c. prescrive che si proceda partendo dall'ultima nel tempo e risalendo alle precedenti. La ratio è tutelare l'affidamento del primo donatario, la cui posizione si è consolidata anteriormente, contro liberalità successive che dovessero risultare lesive della legittima.

Donazioni soggette a riduzione

Sono riducibili tutte le donazioni dirette (art. 769 c.c.), ma anche le donazioni indirette (es. intestazione di immobile a nome del figlio con denaro del genitore, remissione di debito, contratto a favore di terzo). La giurisprudenza estende la disciplina anche ai negotium mixtum cum donatione e alle liberalità d'uso ove non rientranti nei limiti dell'art. 770, 2° comma c.c. Restano escluse le mere prestazioni di mantenimento o gli atti di pietà.

Profili processuali e prescrizione

L'azione di riduzione ha natura di azione di accertamento costitutivo. Il legittimario deve agire entro il termine prescrizionale ordinario decennale, decorrente dall'apertura della successione (Cass. SS.UU. n. 20644/2004). È onere dell'attore allegare e dimostrare il valore di tutti i beni del relictum e del donatum, e il quantum della lesione. L'azione si propone con citazione, è soggetta a trascrizione ex art. 2652 n. 8 c.c. per opponibilità ai terzi acquirenti.

Caso pratico

Tizio, vedovo con due figli (Caio e Sempronio), aveva donato in vita un appartamento di valore 300.000 euro a Caio. Al momento della morte, il relictum ammonta a 150.000 euro, lasciati per testamento ad un terzo. La riunione fittizia (300.000 + 150.000) determina un asse di 450.000 euro; la legittima dei due figli è pari a 2/3 (300.000 euro), 150.000 ciascuno. La disponibile è di 150.000 euro. Sempronio, totalmente pretermesso, agisce in riduzione: si riducono prima le disposizioni testamentarie (150.000 euro al terzo) e, se insufficienti, la donazione a Caio. Nel caso il testamento copre interamente la legittima di Sempronio.

Domande frequenti

Quando una donazione può essere ridotta ai sensi dell'art. 555 c.c.?

Quando il suo valore, sommato alle altre disposizioni del de cuius, eccede la quota disponibile e lede la legittima dei riservatari. La riduzione opera però solo dopo aver esaurito il valore dei beni disposti per testamento.

Chi può chiedere la riduzione delle donazioni?

Solo i legittimari (coniuge, figli, ascendenti in difetto di discendenti) e i loro eredi o aventi causa, ai sensi dell'art. 557 c.c. Non possono chiederla i donatari, i legatari o i creditori del defunto in caso di accettazione con beneficio d'inventario.

Si riducono prima le donazioni o i legati?

Prima si riducono le disposizioni testamentarie (legati e istituzioni di erede), poi, se ancora insufficiente, si procede con la riduzione delle donazioni, secondo il principio di posteriorità sancito dall'art. 555 c.c.

In che ordine si riducono più donazioni effettuate in tempi diversi?

Si parte dalla donazione più recente nel tempo e si risale alle precedenti, secondo l'art. 559 c.c. Il criterio cronologico inverso tutela l'affidamento del primo donatario.

Anche le donazioni indirette sono soggette a riduzione?

Sì, la giurisprudenza estende la riduzione a tutte le liberalità non donative, comprese intestazioni di beni a nome altrui finanziate dal de cuius, remissioni di debito e contratti a favore di terzi, purché abbiano arricchito il beneficiario.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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