Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 769 c.c. Definizione
In vigore
La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La donazione è il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo di un suo diritto o assumendo verso di essa un'obbligazione. Richiede l'animus donandi, l'arricchimento del donatario e il correlativo depauperamento del donante: senza questi tre elementi non si ha donazione in senso tecnico.
Nozione e struttura
L'art. 769 c.c. apre il Titolo V del Libro II del codice civile dedicato alle donazioni e ne fornisce la definizione normativa. La donazione è qualificata come contratto, non atto unilaterale, e pertanto richiede sempre l'incontro di due volontà: quella del donante che offre e quella del donatario che accetta (art. 782 c.c. disciplina la forma dell'accettazione). Questa struttura bilaterale distingue la donazione dalla promessa unilaterale di liberalità, che non è di per sé vincolante.
I tre elementi costitutivi ricavabili dalla definizione sono: (a) lo spirito di liberalità (animus donandi): la volontà del donante di attribuire un vantaggio patrimoniale al donatario senza alcuna controprestazione corrispettiva e senza essere giuridicamente obbligato a farlo; (b) l'arricchimento del donatario: acquisizione di un diritto reale, di un credito, estinzione di un debito; (c) il depauperamento del donante: diminuzione del patrimonio del donante speculare all'arricchimento del donatario.
Donazione reale e donazione obbligatoria
La norma prevede due forme strutturali di donazione. La donazione reale (o traslativa) è quella in cui il donante dispone di un suo diritto, trasferendolo direttamente al donatario: è la forma più comune, ad es. donazione di un immobile o di una somma di denaro. La donazione obbligatoria è quella in cui il donante non trasferisce immediatamente un diritto ma si obbliga verso il donatario a una prestazione futura (es. "mi impegno a pagarti 10.000 euro entro un anno"). In entrambi i casi è necessaria la forma dell'atto pubblico (art. 782 c.c.).
Distinzione dalla negotia gratuita non liberalia
Non ogni contratto gratuito è una donazione. La gratuità è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre anche l'animus donandi. Contratti come il comodato, il mandato gratuito, la fideiussione gratuita, il deposito gratuito sono atti di liberalità in senso ampio ma non donazioni in senso tecnico, perché manca la volontà di arricchire l'altro per spirito di liberalità puro. La distinzione rileva sul piano formale (la donazione richiede atto pubblico; i negozi gratuiti non liberali no) e su quello della revocabilità (solo la donazione è revocabile per ingratitudine e sopravvenienza di figli).
Donazione indiretta e liberalità atipica
La giurisprudenza e la dottrina riconoscono accanto alla donazione diretta le cosiddette donazioni indirette: atti che realizzano un arricchimento per spirito di liberalità attraverso uno schema negoziale diverso dalla donazione tipica (es. intestazione di beni a nome altrui con denaro proprio, remissione del debito, negotium mixtum cum donatione). Le donazioni indirette non richiedono la forma dell'atto pubblico per il negozio-veicolo, ma restano soggette alle norme sulla revocazione e sulla collazione (art. 809 c.c.).
Coordinamento normativo
L'art. 769 va letto con l'art. 782 c.c. (forma), l'art. 771 c.c. (oggetto), l'art. 809 c.c. (liberalità non donative), l'art. 800 c.c. (revocazione per ingratitudine) e l'art. 803 c.c. (revocazione per sopravvenienza di figli).
Domande frequenti
La donazione è un contratto o un atto unilaterale?
È un contratto: richiede l'accordo tra donante e donatario. Il donante propone la donazione e il donatario deve accettarla, anche con atto pubblico separato notificato al donante (art. 782 c.c.). Senza accettazione la donazione non si perfeziona.
Qual è la differenza tra donazione e comodato gratuito?
Il comodato è un contratto reale gratuito con obbligo di restituzione: il comodatario acquisisce solo il godimento del bene, non la proprietà. Nella donazione il donatario acquista il diritto definitivamente. Inoltre il comodato non richiede atto pubblico notarile, a differenza della donazione.
Cosa si intende per 'animus donandi'?
È la volontà del donante di attribuire un vantaggio patrimoniale al donatario per puro spirito di liberalità, senza corrispettivo e senza esservi obbligato. Se manca questo elemento soggettivo (es. il trasferimento è in realtà mascherato da causa diversa), non si ha una donazione valida.
Una promessa di regalo fatta verbalmente è vincolante?
No. La donazione richiede la forma dell'atto pubblico notarile a pena di nullità (art. 782 c.c.), salvo il caso dei doni d'uso di modico valore (art. 783 c.c.). Una promessa verbale, anche se testimoniata, non crea obbligazione giuridica valida per il donante.
La donazione può essere revocata?
Sì, in due casi tassativi: per ingratitudine del donatario (art. 800 c.c.: omicidio, ingiurie gravi, danni patrimoniali dolosi, diniego di alimenti) e per sopravvenienza o esistenza di figli non conosciuta al momento della donazione (art. 803 c.c.). La revoca non opera automaticamente: richiede domanda giudiziale entro un anno dal fatto o dalla conoscenza.