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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 782 c.c. Forma della donazione

In vigore

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione. […] (1)

In sintesi

  • La donazione deve essere fatta con atto pubblico notarile a pena di nullità.
  • L'accettazione del donatario deve essere fatta nello stesso atto o con atto pubblico separato.
  • Se l'accettazione è separata, deve essere notificata al donante; prima della notifica il donante può revocare l'offerta.
  • Per le persone giuridiche l'accettazione è validamente fatta dall'organo rappresentativo con le formalità di legge.

La forma solenne dell'atto pubblico notarile è requisito essenziale della donazione a pena di nullità: nessuna donazione di beni non modici è valida senza notaio. L'accettazione del donatario può avvenire nello stesso atto o con atto separato, che deve essere notificato al donante prima che questi revochi l'offerta. La forma tutela entrambe le parti da decisioni avventate.

La forma solenne come requisito ad substantiam

L'art. 782 c.c. stabilisce uno dei requisiti più rigorosi dell'intero diritto privato italiano: la donazione deve essere fatta con atto pubblico a pena di nullità. Non basta la scrittura privata autenticata, non basta il contratto scritto: occorre l'atto rogato dal notaio con le formalità prescritte dalla legge notarile (L. 89/1913). La ratio di questa solennità è triplice: (a) tutela del donante da decisioni impulsive o avventate; (b) certezza del diritto circa la provenienza e il contenuto della disposizione; (c) funzione di counceling notarile: il notaio informa le parti degli effetti giuridici, fiscali e successori dell'atto.

Accettazione nello stesso atto o in atto separato

L'accettazione del donatario può avvenire in due modalità. La prima, e più comune, è l'accettazione nello stesso atto notarile: donante e donatario sono presenti davanti al notaio e il contratto si perfeziona immediatamente. La seconda è l'accettazione con atto pubblico separato: il donatario non è presente all'atto del donante e accetta successivamente con un proprio atto notarile. In questo caso la donazione non si perfeziona finché l'atto di accettazione non viene notificato al donante.

Il momento di perfezionamento

Nella donazione con accettazione separata, la donazione si perfeziona nel momento in cui la notifica dell'accettazione perviene a conoscenza del donante. Prima di tale momento, il donante può revocare l'offerta di donazione: la revoca deve essere fatta per iscritto (o con atto pubblico per ragioni di simmetria formale) e deve pervenire al donatario prima che la notifica dell'accettazione giunga al donante. Dopo la notifica dell'accettazione, la donazione è irrevocabile salvo i casi di revocazione per ingratitudine e sopravvenienza di figli.

Persone giuridiche e enti

Per le persone giuridiche (fondazioni, associazioni, enti religiosi, società), l'accettazione è validamente fatta dall'organo rappresentativo competente secondo lo statuto o la legge. Per le donazioni a ONLUS, fondazioni e altri enti del terzo settore, potrebbero essere richieste autorizzazioni specifiche (es. autorizzazione del Ministero dell'Interno per fondazioni riconosciute). Il notaio verifica la regolarità della rappresentanza prima di rogitare.

Coordinamento normativo

L'art. 782 va letto con l'art. 769 c.c. (nozione di donazione), l'art. 783 c.c. (eccezione per i doni d'uso), l'art. 1350 c.c. (atti da stipularsi per iscritto), la L. 89/1913 (ordinamento notarile) e il D.Lgs. 346/1990 (tassazione delle donazioni).

Domande frequenti

Una donazione fatta con scrittura privata è valida?

No. La donazione richiede l'atto pubblico notarile a pena di nullità (art. 782 c.c.). Una scrittura privata, anche autenticata o registrata, non soddisfa il requisito formale. La donazione senza atto notarile è nulla e il donatario non può pretendere il bene né il valore equivalente.

Il donatario deve essere presente dal notaio per accettare la donazione?

No. Il donatario può accettare con atto pubblico separato, anche in un momento successivo e davanti a un diverso notaio. L'importante è che l'atto di accettazione venga poi notificato al donante. Fino alla notifica, il donante può revocare l'offerta.

Posso donare un immobile senza andare dal notaio?

No. La donazione di qualsiasi bene di valore non modico, e in particolare di immobili, richiede obbligatoriamente l'atto pubblico notarile (art. 782 c.c.) e successiva trascrizione nei registri immobiliari (art. 2643 c.c.). In mancanza, la donazione è nulla e la trascrizione dell'acquisto al donatario non è possibile.

Cosa succede se il donante muore dopo aver firmato l'atto di donazione ma prima che il donatario abbia notificato l'accettazione?

La morte del donante prima che la notifica dell'accettazione gli pervenga estingue l'offerta di donazione (per il principio generale dell'art. 1329 c.c. sulla sopravvivenza dell'offerta). La donazione non si perfeziona e i beni entrano nell'asse ereditario, salvo che l'offerta fosse irrevocabile per un termine fissato.

Una donazione fatta con atto notarile estero è valida in Italia?

Sì, se rispetta i requisiti formali del paese di stipula (criterio della lex loci actus, art. 56 L. 218/1995) e non è contraria all'ordine pubblico italiano. Per produrre effetti in Italia su immobili italiani, l'atto estero deve comunque essere trascritto nei registri immobiliari, previa eventuale legalizzazione o apostille.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.