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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 785 c.c. Donazione in riguardo di matrimonio

In vigore

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio. L’annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio. La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.

In sintesi

  • L'art. 785 c.c. disciplina la donazione obnuziale, fatta in vista di un determinato futuro matrimonio.
  • La donazione si perfeziona senza accettazione del donatario, ma non produce effetti fino alla celebrazione del matrimonio.
  • L'annullamento del matrimonio comporta la nullità della donazione, salvi i diritti dei terzi di buona fede acquisiti prima del passaggio in giudicato della sentenza.
  • Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento.
  • La donazione a favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.

L'art. 785 c.c. e la donazione obnuziale

L'art. 785 c.c. disciplina una figura particolare di donazione, quella obnuziale, caratterizzata da una stretta connessione causale con un determinato futuro matrimonio. La norma deroga sotto vari profili alla disciplina ordinaria delle donazioni: nel meccanismo di perfezionamento, negli effetti, nelle conseguenze del venir meno del rapporto coniugale presupposto.

Storicamente, la donazione in vista del matrimonio risponde a una funzione di costituzione patrimoniale familiare: genitori, parenti o terzi conferiscono beni ai nubendi per favorire la costituzione del nuovo nucleo familiare, dotare la sposa o assicurare ai futuri figli un patrimonio. Anche tra i nubendi stessi, la donazione obnuziale può rappresentare un atto di liberalità reciproca legato all'impegno matrimoniale.

I soggetti della donazione obnuziale

La norma identifica tre possibili configurazioni soggettive: la donazione fatta dagli sposi tra loro, quella fatta da terzi a favore di uno o di entrambi gli sposi, e quella fatta da terzi a favore dei figli nascituri dagli sposi. In tutti i casi, il matrimonio futuro è il presupposto causale che giustifica la liberalità.

La donazione tra nubendi presenta profili peculiari: si tratta di un atto di liberalità che precede il matrimonio, da non confondere con le donazioni tra coniugi disciplinate dall'art. 781 c.c. (oggi venuto meno dopo la sentenza n. 91/1973 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità del divieto). La donazione obnuziale è anteriore al matrimonio e ha causa specifica nella sua futura celebrazione.

La donazione a favore dei nascituri dei nubendi si combina con la disciplina dell'art. 784 c.c. sui donatari nascituri: oggetto della liberalità sono i figli che nasceranno dal matrimonio progettato.

Il meccanismo di perfezionamento: senza accettazione

La donazione obnuziale si perfeziona senza necessità di accettazione del donatario. Questa è una deroga vistosa alla regola generale dell'art. 782 c.c., per cui la donazione richiede l'accettazione del donatario per perfezionarsi.

La ragione di questa deroga è di natura pratica: nel contesto della costituzione patrimoniale familiare, l'atto di liberalità si inserisce in un complesso di rapporti già strutturati e l'accettazione formale potrebbe apparire dissonante rispetto al clima di reciproca condivisione che caratterizza la pianificazione matrimoniale. Il donante manifesta la propria volontà; il futuro coniuge non deve compiere atti formali di adesione.

L'atto deve comunque rispettare il requisito formale dell'atto pubblico (art. 782 c.c.): la deroga riguarda l'accettazione, non la forma.

L'efficacia condizionata alla celebrazione del matrimonio

L'efficacia della donazione obnuziale è subordinata alla celebrazione del matrimonio: la norma stabilisce che la donazione non produce effetto finché non segua il matrimonio. Si tratta di una condizione legale (condicio iuris), non di una condizione apposta dalle parti.

Fino al matrimonio, la donazione esiste come fattispecie giuridica perfetta ma inefficace: i beni donati non si trasferiscono al donatario, i diritti reali non si costituiscono, i frutti continuano ad appartenere al donante. Solo la celebrazione del matrimonio sblocca gli effetti reali e obbligatori dell'atto.

Se il matrimonio non viene celebrato (per recesso degli sposi, per morte di uno di essi prima delle nozze, per altre cause che impediscono il matrimonio), la donazione resta priva di efficacia. Non occorre alcun atto formale di scioglimento: l'inefficacia consegue automaticamente al mancato avveramento della condizione legale.

L'annullamento del matrimonio e i diritti dei terzi

Se il matrimonio è stato celebrato ma viene successivamente annullato, la norma stabilisce che la donazione obnuziale è nulla. La caducazione del presupposto causale travolge l'atto liberale, in coerenza con il principio di connessione tra causa matrimoniale e disposizione patrimoniale.

Sono tuttavia fatti salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiara la nullità. Questa regola tutela la circolazione giuridica: se il donatario, durante la vigenza apparente del matrimonio, ha alienato i beni ricevuti a terzi in buona fede, questi conservano i propri acquisti. La regola si raccorda con il principio generale di protezione dei terzi nella disciplina del matrimonio putativo (artt. 128-129 c.c.).

Il coniuge di buona fede, inoltre, non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento. Anche questa disposizione opera in coerenza con la disciplina del matrimonio putativo: la buona fede di chi ignorava la causa di nullità del matrimonio merita protezione anche sotto il profilo dei frutti percepiti.

La sorte della donazione a favore dei figli nascituri

La norma chiude con una previsione specifica per le donazioni fatte a favore di figli nascituri: tali donazioni rimangono efficaci per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo. Si applica qui la disciplina degli artt. 128-129 c.c., che riconosce ai figli nati o concepiti durante un matrimonio dichiarato nullo la posizione di figli legittimi (oggi figli matrimoniali) nei rapporti con il coniuge di buona fede.

Conseguentemente, anche le donazioni fatte in loro favore conservano efficacia: il principio di tutela della prole nata in costanza di un matrimonio (anche se in seguito annullato) si estende anche agli atti di liberalità preordinati a favorirla.

Domande frequenti

Cos'è la donazione obnuziale?

È una donazione fatta in vista di un determinato futuro matrimonio. Può essere fatta dai nubendi tra loro o da terzi a favore di uno o di entrambi gli sposi, o ancora a favore dei figli nascituri.

La donazione obnuziale deve essere accettata dal donatario?

No, in deroga alla regola generale dell'art. 782 c.c., la donazione obnuziale si perfeziona senza necessità di accettazione. Resta però richiesta la forma dell'atto pubblico.

Cosa succede se il matrimonio non viene celebrato?

La donazione obnuziale non produce alcun effetto. La celebrazione del matrimonio è una condizione legale: senza matrimonio, l'atto resta inefficace senza necessità di scioglimento formale.

L'annullamento del matrimonio comporta la nullità della donazione?

Sì, ma sono salvi i diritti dei terzi di buona fede acquisiti tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, oltre ai frutti percepiti in buona fede dal coniuge prima della domanda.

Cosa accade alle donazioni a favore di figli nati da un matrimonio poi annullato?

Restano efficaci per i figli rispetto ai quali si producono gli effetti del matrimonio putativo (artt. 128-129 c.c.), ossia i figli che hanno la posizione di figli matrimoniali nei confronti del coniuge di buona fede.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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