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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 781 c.c. [Dichiarata incostituzionale]

In vigore

I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l’uno all’altro alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi.

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In sintesi

  • È nulla la donazione fatta da chi è interdetto per infermità di mente.
  • È nulla anche la donazione fatta da chi, prima dell'interdizione, era abitualmente in stato di incapacità di intendere e volere.
  • La nullità opera anche se la donazione è stata fatta prima della pronuncia formale di interdizione, purché l'incapacità fosse abituale.
  • La norma è più severa dell'art. 775 (incapacità naturale occasionale): qui la nullità è assoluta, non semplice annullabilità.

La donazione dell'interdetto per infermità di mente è nulla di diritto: il vizio è radicale e insanabile. La nullità colpisce anche le donazioni fatte prima della sentenza di interdizione, se il donante era abitualmente incapace. La distinzione tra nullità (interdetto) e annullabilità (incapace non interdetto) è fondamentale nella pratica successoria.

Nullità assoluta della donazione dell'interdetto

L'art. 781 c.c. stabilisce la nullità — non la semplice annullabilità — della donazione fatta dall'interdetto per infermità di mente. La nullità è una sanzione più grave dell'annullabilità: opera di diritto, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non si sana, non è soggetta a prescrizione quinquennale ma solo alla prescrizione ordinaria decennale dell'azione dichiarativa. La ratio è che l'interdetto è privo in modo totale e permanente della capacità di agire: qualsiasi suo atto dispositivo è radicalmente invalido.

Donazioni anteriori all'interdizione

La norma estende la nullità alle donazioni fatte prima della pronuncia di interdizione quando il donante era abitualmente in stato di incapacità di intendere e volere. Questa previsione è fondamentale nella pratica: i procedimenti di interdizione sono spesso lunghi, e l'infermità mentale può essere presente da anni prima che la sentenza venga pronunciata. La legge vuole evitare che i beni vengano sottratti al patrimonio durante il periodo di de facto incapacità, prima del riconoscimento formale.

Incapacità "abituale" vs. "occasionale"

Il discrimine tra l'art. 781 (nullità) e l'art. 775 (annullabilità) sta nell'abitualità dell'incapacità. L'art. 775 tutela chi era incapace solo in modo transitorio o occasionale (es. malattia temporanea, ubriachezza accidentale): la donazione è annullabile. L'art. 781 si applica quando l'incapacità era strutturale e abituale, anche se non ancora formalmente riconosciuta dall'interdizione. La distinzione richiede spesso una perizia medico-legale storica: il consulente tecnico deve ricostruire lo stato mentale del donante al momento della stipula.

Implicazioni probatorie

Chi invoca la nullità ex art. 781 deve provare: (a) che il donante era interdetto al momento della donazione, oppure (b) che era abitualmente incapace di intendere e volere già prima dell'interdizione formale. La prova si avvale di cartelle cliniche, testimonianze di medici e familiari, valutazioni dei comportamenti del donante nel periodo rilevante. Se l'azione è esperita dopo la morte del donante dagli eredi, la prova retrospettiva è particolarmente impegnativa.

Coordinamento normativo

L'art. 781 va letto con l'art. 414 c.c. (interdizione), l'art. 773 c.c. (incapacità del donante), l'art. 775 c.c. (annullabilità per incapacità naturale), l'art. 1418 c.c. (cause di nullità del contratto) e l'art. 428 c.c. (annullamento atti per incapacità naturale).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra nullità (art. 781) e annullabilità (art. 775) nella donazione per incapacità?

L'art. 781 colpisce di nullità assoluta le donazioni dell'interdetto e di chi era abitualmente incapace prima dell'interdizione: chiunque può farla valere, non si sana, si prescrive in 10 anni. L'art. 775 prevede solo l'annullabilità per chi era incapace in modo occasionale: solo chi vi ha interesse può agire, si prescrive in 5 anni dall'atto.

Se mia madre ha donato la casa due anni prima che fosse dichiarata interdetta, posso impugnarla?

Sì, se provi che all'epoca della donazione tua madre era già abitualmente incapace di intendere e volere (art. 781 c.c.). Serve una perizia medico-legale storica. Se l'incapacità era abituale già allora, la donazione è nulla, non solo annullabile, e puoi agire entro 10 anni.

La donazione nulla per incapacità dell'interdetto può essere convalidata?

No. La nullità assoluta non è sanabile: non si può convalidare né confermare un atto nullo (art. 1423 c.c.). Gli eredi possono però stipulare una nuova donazione degli stessi beni dopo la morte del donante se ritengono che rispecchi la sua volontà, ma si tratta di un atto autonomo e non di sanatoria del primo.

Entro quando gli eredi possono agire per la nullità della donazione dell'interdetto?

L'azione di nullità non si prescrive in senso stretto (la nullità è imprescrittibile), ma l'azione per far dichiarare la nullità si prescrive in 10 anni (prescrizione ordinaria, art. 2946 c.c.). Gli eredi hanno quindi 10 anni dalla donazione per agire in giudizio.

L'interdizione sopravvenuta alla donazione la rende nulla retroattivamente?

No. L'interdizione sopravvenuta non ha effetto retroattivo sulla donazione già perfezionata, salvo che si provi che il donante era già abitualmente incapace al momento della stipula (art. 781 co. 2 c.c.). La sola interdizione successiva non è sufficiente: occorre la prova dell'incapacità preesistente.

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Redazione Legge in Chiaro
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