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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 428 c.c. tutela chi era incapace di intendere o di volere al momento dell’atto pur non essendo interdetto (incapacità naturale, anche transitoria): gli atti unilaterali sono annullabili se ne deriva grave pregiudizio all’autore; per i contratti serve anche la malafede dell’altro contraente. L’azione si prescrive in cinque anni dal compimento dell’atto.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 428 c.c. – Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.

L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente.

L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto.

Resta salva ogni diversa disposizione di legge.

In sintesi

  • Tutela il soggetto non interdetto ma che si provi essere stato incapace d'intendere e di volere al momento dell'atto (incapacità naturale).
  • Gli atti unilaterali sono annullabili se ne deriva un grave pregiudizio all'autore.
  • I contratti richiedono in aggiunta la malafede dell'altro contraente: consapevolezza dell'incapacità e approfittamento.
  • L'incapacità può essere anche transitoria: ubriachezza, ipnosi, sonnambulismo, crisi epilettiche, intossicazione da farmaci.
  • L'azione si prescrive in 5 anni dal giorno dell'atto, termine speciale, non dalla cessazione dell'incapacità.
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Funzione dell'istituto

L'art. 428 c.c. tutela le persone non sottoposte a interdizione, ma che al momento del compimento di un atto si trovavano in stato di incapacità d'intendere e di volere, definita comunemente «incapacità naturale». La norma è essenziale: senza di essa, gli atti compiuti in momenti di alterazione mentale o psichica resterebbero validi finché il soggetto non venisse formalmente interdetto, con grave pregiudizio per chi vive episodi transitori di incapacità. La protezione è tuttavia più contenuta rispetto all'art. 427 c.c.: l'onere probatorio grava sull'attore e i presupposti per l'annullamento sono più stringenti.

L'incapacità naturale

L'incapacità d'intendere e di volere si caratterizza per la mancata comprensione del significato dell'atto (incapacità d'intendere) o per l'incapacità di autodeterminarsi (incapacità di volere). Le cause possono essere permanenti (demenza senile non interdittiva, infermità mentale non sfociata in interdizione) o transitorie: ubriachezza alcolica, intossicazione da stupefacenti o farmaci, ipnosi, sonnambulismo, crisi convulsive, shock psicologico acuto, anestesia. La giurisprudenza richiede una prova rigorosa: testimoni che fossero presenti al momento dell'atto, perizie mediche, cartelle cliniche coeve.

Atti unilaterali: pregiudizio

Per gli atti unilaterali (testamento, rinuncia, accettazione di eredità, atti di disposizione patrimoniale unilaterali) è sufficiente la prova dell'incapacità più il grave pregiudizio derivante o derivabile per l'autore. Non occorre malafede del destinatario: la tutela è oggettiva, fondata sul danno per l'incapace. Particolare rilievo assume in materia testamentaria, anche se per il testamento opera la norma speciale dell'art. 591, n. 3, c.c., che ne sancisce l'annullabilità senza necessità del requisito del pregiudizio.

Contratti: pregiudizio e malafede del terzo

Per i contratti il legislatore richiede un duplice presupposto: pregiudizio per l'incapace e malafede dell'altro contraente. La malafede consiste nella consapevolezza dell'altrui incapacità e nel correlato approfittamento. La ratio è la tutela dell'affidamento del terzo in buona fede: chi contratta ignorando ragionevolmente l'incapacità dell'altra parte non deve subire la sanzione dell'annullamento. La malafede si può desumere da indici sintomatici: condizioni manifestamente sbilanciate, comportamento anomalo del contraente, conoscenza pregressa della patologia.

Termine prescrizionale speciale

L'art. 428, 3° comma, c.c. introduce una deroga all'art. 1442 c.c.: la prescrizione decorre dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto, e non dalla cessazione dell'incapacità. Si tratta di una scelta di certezza dei traffici: l'incapacità naturale, per definizione, non è giudizialmente accertata e potrebbe protrarsi indefinitamente; far dipendere il dies a quo dalla sua cessazione esporrebbe i terzi a un'incertezza intollerabile.

Differenze con l'interdizione

L'art. 428 c.c. opera a posteriori, atto per atto; l'interdizione (art. 414 c.c.) crea uno stato giuridico generale. Per l'interdetto vige una presunzione legale di incapacità; per l'incapace naturale serve la prova in concreto. La sovrapposizione opera per gli atti compiuti prima della sentenza di interdizione (art. 427 ult. comma, c.c. rinvia all'art. 428).

Caso pratico

Tizio, in stato di grave intossicazione da farmaci antidepressivi assunti in eccesso, firma una donazione di un immobile a Caio, conoscente che si trova in casa al momento. Tizio agisce in annullamento ex art. 428 c.c. Per la donazione (atto unilaterale dispositivo) deve provare: la propria incapacità (cartella clinica del pronto soccorso del giorno successivo, perizia tossicologica) e il grave pregiudizio patrimoniale. Inoltre, secondo l'orientamento tradizionale, la donazione segue le regole degli atti unilaterali. Il termine è di 5 anni dalla data della donazione.

Domande frequenti

Cos'è l'incapacità d'intendere e di volere ex art. 428 c.c.?

È uno stato, anche transitorio, in cui la persona non comprende il significato dell'atto o non riesce ad autodeterminarsi. Può derivare da malattia, ubriachezza, intossicazione, ipnosi, crisi epilettica o altre cause psico-fisiche.

Quali sono i presupposti per annullare un contratto ex art. 428 c.c.?

Occorrono tre elementi: incapacità d'intendere e di volere al momento dell'atto, grave pregiudizio per l'incapace, e malafede dell'altro contraente (consapevolezza e approfittamento dell'incapacità).

Per gli atti unilaterali serve la malafede del destinatario?

No. Per gli atti unilaterali è sufficiente la prova dell'incapacità e del grave pregiudizio, senza necessità di dimostrare la malafede di chi riceve l'atto.

Da quando decorre la prescrizione dell'azione ex art. 428 c.c.?

Dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto, e non dalla cessazione dell'incapacità: si tratta di un termine speciale di cinque anni, derogatorio rispetto all'art. 1442 c.c.

Una persona ubriaca può chiedere l'annullamento del contratto firmato?

Sì, l'ubriachezza che annulli la capacità d'intendere e di volere rientra nell'art. 428 c.c. come incapacità transitoria. L'attore deve provare il grado dell'ubriachezza, il pregiudizio subìto e la malafede della controparte (consapevolezza).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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