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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 778 c.c. Mandato a donare

In vigore

È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione. È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso. È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La donazione con riserva di disporre di alcuni beni è valida: il donante può riservarsi il diritto di disporre di determinati beni compresi nella donazione.
  • Se il donante muore senza aver esercitato la riserva, i beni passano al donatario.
  • La riserva deve riguardare beni specificamente individuati nell'atto di donazione.
  • Consente al donante di mantenere flessibilità patrimoniale pur avendo già donato formalmente.

La donazione con riserva di disporre permette al donante di trasferire il patrimonio al donatario mantenendo la facoltà di disporre di beni specificamente individuati nell'atto. Se il donante non esercita la riserva prima della morte, quei beni passano definitivamente al donatario. È uno strumento di pianificazione patrimoniale con flessibilità post-donazione.

Struttura e funzione

L'art. 778 c.c. disciplina una forma particolare di donazione che permette al donante di trasferire beni al donatario mantenendo però la facoltà di disporre (alienare, gravare di vincoli, destinare diversamente) di alcuni di essi specificamente indicati nell'atto. Questa struttura soddisfa l'esigenza di chi vuole organizzare anticipatamente il trasferimento del proprio patrimonio ma desidera conservare margini di manovra su determinati beni (es. liquidità, titoli, un appartamento specifico).

Esercizio della riserva

La riserva di disporre può essere esercitata dal donante in qualsiasi momento durante la sua vita, con qualsiasi atto di disposizione (vendita, permuta, donazione a terzi, costituzione di ipoteca, testamento). Non è necessaria una forma specifica per l'esercizio della riserva, salvo ovviamente le forme richieste dall'atto di disposizione del bene (es. atto pubblico per la vendita di immobile). Se il donante muore senza aver esercitato la riserva, i beni su cui la riserva gravava si consolidano in capo al donatario: la proprietà piena si trasferisce alla morte del donante.

Individuazione dei beni riservati

I beni oggetto della riserva devono essere specificamente individuati nell'atto di donazione. Non è ammessa una riserva generica ("mi riservo di disporre di qualsiasi bene compreso nella donazione") perché svuoterebbe di contenuto la donazione stessa. Il notaio deve descrivere puntualmente i beni su cui il donante si riserva la facoltà di disporre. Sulla quota di patrimonio non riservata, il donatario acquista sin da subito la piena proprietà.

Differenza dalla donazione fiduciaria e dall'usufrutto

La donazione con riserva di disporre va distinta dalla donazione con riserva di usufrutto (art. 796 c.c.): nell'usufrutto il donante mantiene il godimento del bene ma non la facoltà di alienarlo; nella riserva di disporre il donante mantiene invece proprio la facoltà di alienare, senza necessariamente conservare il godimento. Va anche distinta dalla donazione fiduciaria: in quella il donatario è solo formalmente proprietario e deve restituire il bene su richiesta; qui la donazione è effettiva e il donatario è proprietario reale, salvo i beni riservati.

Coordinamento normativo

L'art. 778 va letto con l'art. 769 c.c. (nozione di donazione), l'art. 796 c.c. (donazione con riserva di usufrutto), l'art. 771 c.c. (divieto di donazione di beni futuri) e con le norme sulla trascrizione immobiliare (art. 2643 ss. c.c.) per la pubblicità dei vincoli.

Domande frequenti

Cos'è la donazione con riserva di disporre?

È una donazione in cui il donante trasferisce beni al donatario ma si riserva la facoltà di disporre (vendere, ipotecare, donare ad altri) di alcuni beni specificamente indicati nell'atto. Se non esercita la riserva prima di morire, quei beni passano definitivamente al donatario.

Qual è la differenza tra donazione con riserva di disporre e donazione con riserva di usufrutto?

Nella riserva di usufrutto (art. 796 c.c.) il donante mantiene solo il godimento e i frutti del bene, ma non può alienarlo a terzi. Nella riserva di disporre il donante mantiene proprio il potere di alienare o gravare il bene, non necessariamente di goderne.

Se ho donato casa a mio figlio con riserva di disporre e poi la vendo, mio figlio può opporsi?

No. La riserva di disporre attribuisce al donante il diritto di alienare il bene anche dopo la donazione: la vendita è perfettamente valida e il compratore acquista un diritto pieno. Il figlio non può opporsi perché l'atto di donazione stesso prevedeva questa facoltà del donante.

La riserva di disporre può riguardare tutti i beni donati?

No. La riserva deve riguardare beni specificamente individuati. Una riserva su tutti i beni donati svuoterebbe di contenuto la donazione stessa. Il notaio descriverà puntualmente i beni riservati nell'atto.

La donazione con riserva di disporre è utile per la pianificazione successoria?

Sì, è uno strumento frequentemente usato per trasferire il patrimonio ai figli mantenendo flessibilità. Permette di donare formalmente oggi (con tutti i vantaggi fiscali e di stabilità) conservando la facoltà di disporre di alcuni beni in caso di necessità future (es. liquidità per cure mediche). All'apertura della successione il donatario riceverà tutto ciò su cui la riserva non è stata esercitata.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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