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Art. 779 c.c. Donazione a favore del tutore o protutore
In vigore
È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 599.
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In sintesi
La libertà matrimoniale è un valore costituzionalmente protetto che il codice civile tutela anche nel diritto delle donazioni: è nulla la donazione che condiziona o scoraggia il matrimonio. Al contrario, è pienamente valida la donazione fatta in occasione o in previsione di un matrimonio (donatio propter nuptias), che si risolve se le nozze non avvengono.
Divieto di condizione contraria al matrimonio
L'art. 779 c.c. vieta le donazioni subordinate alla condizione che il donatario non contragga (o non contragga un determinato) matrimonio. La ratio è la tutela della libertà matrimoniale del donatario: se una donazione fosse condizionata al celibato o alla vedovanza perpetua, creerebbe una pressione economica che potrebbe influenzare indebitamente le scelte personali del beneficiario. La donazione con tale condizione è nulla in toto se la condizione era il motivo unico e determinante; altrimenti la condizione si considera non apposta.
Donazione propter nuptias: nozione
In antitesi al divieto, l'art. 779 espressamente dichiara valida la donazione fatta in contemplazione del matrimonio (donatio propter nuptias): la donazione è motivata positivamente dall'imminente matrimonio, non negativamente dal suo divieto. Rientrano in questa categoria: le donazioni tra fidanzati in prossimità del matrimonio, le donazioni dei genitori al figlio che si sposa, le donazioni di parenti o terzi "in occasione delle nozze". La donazione è valida e definitiva se il matrimonio si celebra; si risolve se il matrimonio non ha luogo.
Effetti della risoluzione per mancato matrimonio
Se il matrimonio non viene celebrato, la donazione propter nuptias si risolve: il donante ha diritto alla restituzione dei beni donati. La risoluzione opera di diritto (non richiede domanda giudiziale) al momento in cui diventa certo che il matrimonio non sarà contratto. Se i beni donati sono stati alienati dal donatario a terzi, si applicano le norme sulla risoluzione contrattuale e sulla restituzione (artt. 1458 ss. c.c.), con possibile tutela dei terzi acquirenti in buona fede.
Differenza con le promesse di matrimonio e gli anelli di fidanzamento
Le promesse di matrimonio (art. 79 c.c.) non creano obbligazioni giuridiche; in caso di rottura del fidanzamento, chi ha fatto regali di fidanzamento può chiederli in restituzione come atti compiuti in vista del matrimonio. Gli anelli di fidanzamento e i doni modici di uso comune non richiedono la forma dell'atto pubblico (art. 783 c.c.) e la loro restituzione in caso di rottura segue regole speciali.
Coordinamento normativo
L'art. 779 va letto con l'art. 79 c.c. (promessa di matrimonio), l'art. 80 c.c. (restituzioni in caso di rottura), l'art. 783 c.c. (doni d'uso), l'art. 1354 c.c. (condizione illecita) e l'art. 29 Cost. (libertà matrimoniale).
Domande frequenti
Posso donare a mia figlia a condizione che non si sposi con Tizio?
No. La condizione che impedisce o scoraggia il matrimonio è nulla ai sensi dell'art. 779 c.c., perché lede la libertà matrimoniale. La condizione si considera non apposta e la donazione vale come pura, salvo che la condizione fosse il motivo unico della donazione, nel qual caso l'intera donazione è nulla.
Cos'è la 'donatio propter nuptias'?
È la donazione fatta in previsione o in occasione di un matrimonio futuro: tra fidanzati, dai genitori agli sposi, da parenti o amici 'per le nozze'. È valida se il matrimonio si celebra; si risolve di diritto se le nozze non avvengono, con obbligo di restituzione dei beni donati.
Se il fidanzamento si rompe, chi ha donato un appartamento può riaverlo?
Sì. Se la donazione è stata fatta propter nuptias (in contemplazione del matrimonio) e il matrimonio non viene celebrato, la donazione si risolve e il donante ha diritto alla restituzione del bene. La risoluzione è automatica, non serve una sentenza.
Gli anelli di fidanzamento vanno restituiti se il fidanzamento si rompe?
Sì, se hanno un valore non modico (art. 80 c.c.). I regali fatti in vista del matrimonio devono essere restituiti se le nozze non avvengono. Se invece si tratta di doni d'uso di modico valore (art. 783 c.c.), la restituzione non è automatica e dipende dalle circostanze.
La donazione propter nuptias richiede atto notarile?
Sì, se di valore non modico. Come qualsiasi donazione, richiede la forma dell'atto pubblico notarile (art. 782 c.c.) a pena di nullità, salvo per i doni d'uso di modico valore. La natura 'propter nuptias' non esonera dalla forma solenne.