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Art. 79 c.c. Effetti
In vigore
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La promessa di matrimonio non crea obblighi legali di matrimonio, né di adempimento delle condizioni accessorie.
Ratio
La disposizione esprime il principio inderogabile della libertà matrimoniale: il consenso al matrimonio deve essere libero e attuale al momento della celebrazione. Rendere la promessa giuridicamente vincolante costringerebbe, di fatto, una persona a sposarsi contro la propria volontà, ledendo un diritto fondamentale della persona riconosciuto anche dalla Costituzione (art. 29 Cost.) e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Analisi
L'art. 79 c.c. sancisce l'inefficacia su due piani distinti: da un lato, l'impossibilità di ottenere in giudizio una sentenza che obblighi a celebrare il matrimonio; dall'altro, la nullità di qualsiasi clausola convenzionale che preveda una sanzione patrimoniale per chi recede dalla promessa. La promessa di matrimonio (o «sponsali») è dunque un atto giuridicamente irrilevante sotto il profilo dell'adempimento in forma specifica e di eventuali penali contrattuali.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che due persone si siano formalmente o informalmente impegnate a sposarsi e una di esse intenda recedere dall'impegno. Il partner che recede non può essere condannato a contrarre il matrimonio né a corrispondere somme previste in accordi preparatori. La disposizione non esclude tuttavia la possibilità di richiedere la restituzione dei doni e, in determinati casi, un risarcimento del danno: profili regolati dagli artt. 80 e 81 c.c.
Connessioni
L'art. 79 c.c. va letto in stretta connessione con le disposizioni immediatamente successive: l'art. 80 c.c. disciplina la restituzione dei doni scambiati in vista del matrimonio in caso di rottura della promessa; l'art. 81 c.c. prevede il risarcimento del danno nei casi in cui la promessa fosse stata fatta per iscritto da persona maggiorenne o da un genitore/tutore per il minore, sempre che la rottura non sia giustificata da un giusto motivo. Il complesso degli artt. 79-81 c.c. forma un microsistema coerente che bilancia la libertà matrimoniale con la tutela dell'affidamento dell'altro promesso sposo.
Domande frequenti
La promessa di matrimonio è vincolante?
No, la promessa non obbliga al matrimonio né all'adempimento di clausole accessorie.
Cosa può chiedere il promittente?
Se rifiutato senza causa, può chiedere risarcimento danni entro i limiti della sua posizione.
Vale anche per promesse scritte?
Sì, indipendentemente da atto pubblico, scrittura privata o pubblicazione.
Si può chiedere restituzione dei doni?
Sì, ma solo se il matrimonio non è stato contratto.
Il termine per agire quanto è?
Un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.
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