← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 74 c.c. Parentela (1)

In vigore

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La parentela lega tutte le persone che discendono da uno stesso stipite, senza distinzioni legate allo stato civile dei genitori.
  • Il vincolo di parentela si estende anche ai figli adottivi (adozione di minori), equiparati a tutti gli effetti ai figli biologici.
  • L'adozione di persone maggiori di età non genera il vincolo di parentela con la famiglia adottante.

La parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite, indipendentemente da matrimonio, unione civile o adozione.

Ratio

La norma ha lo scopo di definire in modo unitario il concetto di parentela, superando le distinzioni storiche tra figli legittimi e naturali. La riforma della filiazione attuata con il d.lgs. 154/2013 ha reso la disciplina pienamente coerente con il principio costituzionale di uguaglianza, eliminando ogni differenza giuridica tra figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e adottivi.

Analisi

Lo stipite è il progenitore comune da cui discende il gruppo di parenti. La parentela si misura in gradi (art. 75 c.c.) e linee (art. 76 c.c.): la linea retta collega ascendenti e discendenti diretti, la linea collaterale unisce chi discende dallo stesso stipite senza che uno discenda dall'altro. La norma non definisce l'affinità, regolata separatamente dall'art. 78 c.c., che riguarda il legame tra un coniuge e i parenti dell'altro.

Quando si applica

La qualifica di parente rileva in numerosi ambiti del diritto civile: nella successione legittima (artt. 565 e ss. c.c.), negli obblighi alimentari (art. 433 c.c.), nell'impedimento al matrimonio per ragioni di parentela (art. 87 c.c.), nell'affidamento e nelle questioni di responsabilità genitoriale, nonché in materia di diritto del lavoro e previdenziale per il calcolo delle prestazioni familiari.

Connessioni

L'art. 74 c.c. va letto in combinato disposto con gli articoli immediatamente successivi: l'art. 75 c.c. (computo dei gradi di parentela), l'art. 76 c.c. (linee di parentela), l'art. 77 c.c. (limite del sesto grado oltre il quale la parentela non produce effetti giuridici salvo eccezioni), e l'art. 78 c.c. (affinità). Rilevante anche il d.lgs. 154/2013 che ha uniformato lo stato giuridico di tutti i figli.

Domande frequenti

Cos'è la parentela?

Il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite.

La parentela esiste per figli adottivi?

Sì, la parentela esiste anche per i figli adottivi.

E per figli nati fuori matrimonio?

Sì, la parentela sorge indipendentemente dal matrimonio.

Quando non sorge parentela?

Nei casi di adozione di persone maggiori di età, restano esclusi i diritti di parentela.

La parentela è simmetrica?

Sì, se A è parente di B, allora B è parente di A.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.