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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 74 c.c. Parentela (1)
In vigore
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 73 - Art. 73 Codice Civile: Estinzione dei diritti spettanti alla per→Cod. civ. art. 75 - Art. 75 Codice Civile: Linee della parentela→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 72 Codice Civile: Successione a cui sarebbe chiamata la→Art. 76 Codice Civile: Computo dei gradi→Art. 71 Codice Civile: Estinzione dei diritti spettanti alla per→Art. 77 Codice Civile: Limite della parentela→Art. 70 Codice Civile: Successione alla quale sarebbe chiamata la→Art. 78 Codice Civile: Affinità→Art. 69 Codice Civile: Diritti spettanti alla persona di cui si ignora
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite, indipendentemente da matrimonio, unione civile o adozione.
Ratio
La norma ha lo scopo di definire in modo unitario il concetto di parentela, superando le distinzioni storiche tra figli legittimi e naturali. La riforma della filiazione attuata con il d.lgs. 154/2013 ha reso la disciplina pienamente coerente con il principio costituzionale di uguaglianza, eliminando ogni differenza giuridica tra figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e adottivi.
Analisi
Lo stipite è il progenitore comune da cui discende il gruppo di parenti. La parentela si misura in gradi (art. 75 c.c.) e linee (art. 76 c.c.): la linea retta collega ascendenti e discendenti diretti, la linea collaterale unisce chi discende dallo stesso stipite senza che uno discenda dall'altro. La norma non definisce l'affinità, regolata separatamente dall'art. 78 c.c., che riguarda il legame tra un coniuge e i parenti dell'altro.
Quando si applica
La qualifica di parente rileva in numerosi ambiti del diritto civile: nella successione legittima (artt. 565 e ss. c.c.), negli obblighi alimentari (art. 433 c.c.), nell'impedimento al matrimonio per ragioni di parentela (art. 87 c.c.), nell'affidamento e nelle questioni di responsabilità genitoriale, nonché in materia di diritto del lavoro e previdenziale per il calcolo delle prestazioni familiari.
Connessioni
L'art. 74 c.c. va letto in combinato disposto con gli articoli immediatamente successivi: l'art. 75 c.c. (computo dei gradi di parentela), l'art. 76 c.c. (linee di parentela), l'art. 77 c.c. (limite del sesto grado oltre il quale la parentela non produce effetti giuridici salvo eccezioni), e l'art. 78 c.c. (affinità). Rilevante anche il d.lgs. 154/2013 che ha uniformato lo stato giuridico di tutti i figli.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 79/2022
La Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 55 della legge n. 184/1983, nella parte in cui, mediante il rinvio all'art. 300, secondo comma, c.c., impedisce la creazione di rapporti di parentela tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell'adottante. La pronuncia estende quindi anche a questi minori l'ambito di tutela dell'art. 74 c.c., riconoscendo a pieno titolo i legami familiari con la rete parentale dell'adottante.
Domande frequenti
Cos'è la parentela?
Il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite.
La parentela esiste per figli adottivi?
Sì, la parentela esiste anche per i figli adottivi.
E per figli nati fuori matrimonio?
Sì, la parentela sorge indipendentemente dal matrimonio.
Quando non sorge parentela?
Nei casi di adozione di persone maggiori di età, restano esclusi i diritti di parentela.
La parentela è simmetrica?
Sì, se A è parente di B, allora B è parente di A.
Fonti consultate: 1 fonte verificate