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Art. 72 c.c. Successione a cui sarebbe chiamata la
In vigore
persona della quale è stata dichiarata la morte presunta. Quando s’apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all’inventario dei beni.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Quando si apre una successione per morte presunta, gli eredi devono procedere al primo inventario dei beni.
Ratio
L'articolo 72 c.c. risponde all'esigenza di conciliare due interessi contrapposti: quello degli eredi presenti, che vogliono procedere alla divisione dell'eredità, e quello del presunto morto, la cui esistenza in vita non può essere esclusa con certezza. L'inventario costituisce la garanzia minima che i beni vengano identificati e conservati nella loro consistenza, così da poter essere restituiti o ripartiti in modo corretto qualora sopravvenissero elementi nuovi sulla sorte del dichiarato morto presunto.
Analisi
La norma presuppone che si sia già pronunciata una sentenza dichiarativa della morte presunta ai sensi dell'art. 58 c.c. e che, successivamente, si apra una successione (per morte di un terzo) alla quale il presunto morto sarebbe stato chiamato, in tutto o in parte. In questa situazione i coeredi, cioè coloro ai quali la quota spettante al presunto morto si devolve in sua mancanza, non possono semplicemente acquisire i beni come se il presunto morto non fosse mai esistito: devono prima procedere all'inventario. L'inventario permette di cristallizzare la situazione patrimoniale al momento dell'apertura della successione, evitando dispersioni o alterazioni che pregiudicherebbero i diritti del presunto morto in caso di ritorno o di prova della sopravvivenza.
Quando si applica
La disposizione opera ogni volta che ricorrono cumulativamente tre condizioni: (1) esiste una sentenza dichiarativa di morte presunta passata in giudicato; (2) si apre una successione, per causa di morte di un altro soggetto, alla quale il presunto morto sarebbe stato chiamato come erede o legatario; (3) in luogo del presunto morto subentrerebbero altri soggetti (eredi in grado successivo, coeredi con diritto di accrescimento, ecc.). Non si applica, invece, alla successione del presunto morto stesso, che è regolata dall'art. 63 c.c.
Connessioni
La norma si inserisce nel Capo IV del Titolo IV del Libro I del Codice Civile, dedicato alla scomparsa, all'assenza e alla morte presunta. Va letta in coordinamento con l'art. 58 c.c. (dichiarazione di morte presunta), l'art. 63 c.c. (apertura della successione del presunto morto), l'art. 65 c.c. (restituzione dei beni in caso di ritorno) e con le disposizioni del Codice Civile sull'inventario dell'eredità (artt. 769 e ss. c.c.) e sull'accettazione con beneficio di inventario (art. 484 c.c.).
Domande frequenti
Cosa succede all'eredità del presunto morto?
Se s'apre successione, gli eredi devono inventariare i beni.
Chi ha diritto all'eredità?
Coloro ai quali in mancanza del presunto morto è devoluta la successione.
L'inventario è obbligatorio?
Sì, deve farsi prima di acquisire i beni.
Quale scopo ha l'inventario?
Proteggere i diritti del presunto morto se ritorna.
Cosa accade ai frutti?
I frutti sono acquisiti dagli eredi dal momento dell'inventario regolare.
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