Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 73 c.c. – Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se la persona di cui e stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l’esistenza al momento dell’apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell’usucapione.

Si applica la disposizione del secondo comma dell’art. 71.

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In sintesi

  • Il ritorno del presunto morto o la prova della sua esistenza al momento dell'apertura della successione legittima l'esercizio della petizione di eredità e di ogni altro diritto patrimoniale.
  • I beni si recuperano nello stato in cui si trovano al momento del ritorno: non si possono pretendere miglioramenti né risarcimenti per deterioramenti, salvo mala fede degli eredi apparenti.
  • Per i beni già alienati si può recuperare solo il prezzo ancora dovuto o i beni nei quali quel prezzo è stato reinvestito; restano salvi gli effetti di prescrizione e usucapione maturati nel frattempo.
Indice dei contenuti

Se dichiarato morto presunto ritorna, non può recuperare beni se non nello stato attuale.

Ratio

La norma bilancia due esigenze contrapposte: da un lato tutelare chi era dato per morto e si rivela vivo, riconoscendogli il diritto a recuperare il proprio patrimonio; dall'altro garantire certezza giuridica a chi, in buona fede, ha ricevuto o acquistato quei beni fidandosi della dichiarazione di morte presunta. Il legislatore ha scelto una soluzione di compromesso: restituzione in natura ove possibile, altrimenti surrogazione nel prezzo o nei beni di reinvestimento.

Analisi

Il primo comma individua tre situazioni distinte. Se i beni sono ancora presenti nel patrimonio degli eredi apparenti, vengono restituiti nello stato in cui si trovano, senza obbligo di compensare eventuali diminuzioni di valore. Se i beni sono stati alienati a terzi, il ritornante non può agire direttamente contro l'acquirente, ma può esigere il prezzo ancora non incassato dagli eredi o i beni acquistati con quel prezzo (surrogazione reale). Prescrizione e usucapione già maturate restano intangibili, a presidio della stabilità dei rapporti giuridici. Il secondo comma richiama l'art. 71, comma 2, c.c., che impone agli eredi apparenti, al ritorno dell'assente o del presunto morto, di rendere conto dei frutti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui erano in mala fede.

Quando si applica

L'articolo si applica esclusivamente dopo che sia stata pronunciata dal tribunale una sentenza dichiarativa di morte presunta ai sensi degli artt. 58 e seguenti del codice civile. Il meccanismo scatta quando: (a) la persona ritorna fisicamente; oppure (b) si acquisisce prova documentale o testimoniale che era in vita alla data di apertura della successione. La disposizione non riguarda la semplice assenza (art. 48 c.c.) né i casi in cui la morte sia stata accertata con certezza.

Connessioni

L'art. 73 si collega all'art. 71 c.c. (effetti del ritorno dell'assente sul patrimonio), agli artt. 533-535 c.c. in materia di petizione di eredità e di eredi apparenti, nonché agli artt. 1153-1157 c.c. sull'acquisto in buona fede da parte di terzi. Rilevano inoltre le norme sulla prescrizione (artt. 2934 ss. c.c.) e sull'usucapione (artt. 1158 ss. c.c.), espressamente fatte salve dalla disposizione.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

  • Caso: Tizio viene dichiarato morto presunto dopo dieci anni di scomparsa; gli eredi dividono il patrimonio. Cinque anni dopo Tizio ritorna e dimostra di essere stato sempre vivo. Conseguenza: Tizio può esercitare la petizione di eredità e ottenere la restituzione dei beni ancora presenti nel patrimonio degli eredi nello stato in cui si trovano, senza poter pretendere rimborso per quelli deteriorati in buona fede.
  • Caso: Gli eredi apparenti di Caia, dichiarata morta presunta, vendono un appartamento a un terzo acquirente in buona fede e incassano 200.000 euro. Caia ritorna prima che il prezzo venga speso. Conseguenza: Caia non può rivendicare l'appartamento dall'acquirente, ma può esigere dagli eredi i 200.000 euro ancora giacenti nel loro patrimonio.
  • Caso: Gli eredi di Sempronio, morto presunto, reinvestono il ricavato della vendita di titoli azionari nell'acquisto di un immobile. Sempronio ritorna. Conseguenza: Sempronio può rivendicare l'immobile acquistato con il prezzo dei titoli venduti, in virtù della surrogazione reale prevista dall'art. 73.
  • Caso: La persona dichiarata morta presunta ritorna dopo venti anni. Nel frattempo uno degli eredi ha posseduto a titolo di proprietario, in modo continuo e pubblico, un fondo rustico per oltre vent'anni. Conseguenza: L'usucapione già maturata è espressamente fatta salva dall'art. 73, pertanto il ritornante non può recuperare quel fondo.

I casi pratici hanno scopo illustrativo e semplificativo; non costituiscono parere legale né coprono tutte le variabili di fatto e di diritto. Per situazioni concrete è sempre opportuno rivolgersi a un professionista qualificato.

Domande frequenti

Cosa succede se ritorna chi era dichiarato morto presunto?

Può esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto nei limiti stabiliti.

Recupera i beni nello stato originario?

No, recupera i beni nello stato in cui si trovano al momento del ritorno.

Ha diritto al risarcimento per i beni alienati?

No, ha diritto soltanto al prezzo se ancora dovuto, o ai beni in cui esso fu investito.

Vale la prescrizione su questi diritti?

Sì, sono salvi gli effetti della prescrizione e dell'usucapione avvenute nel frattempo.

Quali sono 'gli altri diritti' che può far valere?

Diritti personali e patrimoniali che non hanno subito estinzione per la dichiarazione di morte.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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