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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 70 c.c. Successione alla quale sarebbe chiamata la

In vigore

persona di cui si ignora l'esistenza Quando s’apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s’ignora l’esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona salvo il diritto di rappresentazione. Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all’inventario dei beni, e devono dare cauzione.

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In sintesi

  • Se un erede chiamato alla successione è una persona di cui si ignora l'esistenza, la sua quota spetta temporaneamente agli altri eredi come se quella persona mancasse.
  • È fatto salvo il diritto di rappresentazione: i discendenti dell'assente possono subentrare al suo posto.
  • Chi riceve la quota deve procedere all'inventario dei beni e prestare cauzione, a tutela degli eventuali diritti dell'assente.

Successione devoluta a chi spetterebbe in mancanza di persona ignota, salvo diritto rappresentazione.

Ratio

La norma risolve una situazione di incertezza tipica del diritto successorio: la successione non può restare indefinitamente aperta in attesa di notizie su un soggetto di cui si ignora persino l'esistenza in vita. Il legislatore ha scelto un equilibrio tra l'esigenza di continuità nella gestione del patrimonio ereditario e la tutela dei diritti di chi potrebbe in futuro rivendicare la propria quota.

Analisi

L'articolo 70 si colloca nell'ambito della disciplina codicistica sull'assenza e sulla scomparsa (artt. 48 ss. c.c.) e si raccorda con le norme generali sulle successioni (artt. 456 ss. c.c.). La «persona di cui si ignora l'esistenza» è il soggetto di cui non si hanno notizie e del quale non è certa la vita né la morte, diverso dal soggetto formalmente dichiarato assente o presunto morto. La devoluzione agli altri eredi non è definitiva: se la persona ricompare o viene dichiarata la sua morte presunta, si producono le conseguenze previste dalla legge. L'obbligo di inventario (art. 769 c.p.c.) e di cauzione serve a cristallizzare lo stato dei beni e a garantire che, in caso di riemersione dei diritti dell'assente o dei suoi discendenti, il patrimonio sia ancora integro o quantomeno documentato.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che, all'apertura di una successione legittima o testamentaria, risulti che uno degli eredi o legatari chiamati è un soggetto di cui non si conosce l'esistenza. Non presuppone né la dichiarazione di assenza né quella di morte presunta: è sufficiente l'incertezza di fatto sull'esistenza in vita della persona. La disposizione si applica sia in caso di successione legittima sia in caso di successione testamentaria, ogniqualvolta il chiamato sia la persona «ignota».

Connessioni

L'art. 70 c.c. si collega strettamente agli artt. 48-73 c.c. (assenza e scomparsa), all'art. 467 c.c. (rappresentazione), agli artt. 484 ss. c.c. (accettazione con beneficio d'inventario) e all'art. 481 c.c. (termine per accettare l'eredità). Va letto in combinato con le norme del codice di procedura civile sull'inventario ereditario (art. 769 c.p.c.) e con la disciplina della cauzione (artt. 54 ss. c.c.).

Domande frequenti

A chi è devoluta la successione se si ignora l'esistenza?

A coloro ai quali spetterebbe in mancanza della detta persona, salvo diritto di rappresentazione.

Che cosa significa 'salvo diritto di rappresentazione'?

Se la persona ignota esiste ed è premorta, i suoi discendenti possono succedere per rappresentazione.

Quali doveri hanno coloro che succedono provvisoriamente?

Devono procedere all'inventario dei beni e dare cauzione per tutela del diritto della persona ignota.

La successione è definitiva?

No, è provvisoria fino al momento in cui si accerta l'esistenza o la non-esistenza.

Quando scade la cauzione?

Quando la persona ignota sia dichiarata morta o trascorsa la prescrizione del diritto di reclamo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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