Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 769 c.p.c. – Istanza

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

L’inventario può essere chiesto al giudice di pace dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal giudice di pace.

L’istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace.

Il giudice di pace provvede con decreto.

Quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.

In sintesi

  • L'inventario può essere chiesto al pretore da chi ha diritto alla rimozione dei sigilli.
  • L'inventario è eseguito dal cancelliere della pretura o da un notaio designato o nominato.
  • L'istanza si propone con ricorso indicando residenza o domicilio nel comune della pretura.
  • Il pretore provvede con decreto sull'istanza di inventario.
Indice dei contenuti

L'art. 769 c.p.c. disciplina l'istanza di inventario, la competenza del cancelliere o notaio, e le modalità di presentazione del ricorso al pretore.

Ratio

L'art. 769 c.p.c. apre il capo dedicato all'inventario (artt. 769-782 c.p.c.) disciplinando i presupposti soggettivi e le modalità dell'istanza. La norma riconosce la centralità dell'inventario come strumento di certezza giuridica nella determinazione della consistenza patrimoniale, garantendo che solo i soggetti aventi un interesse qualificato possano attivare la procedura e che questa si svolga con le garanzie proprie dell'intervento di un pubblico ufficiale o di un notaio.

Analisi

Il primo comma identifica i legittimati attivi: le persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli, rinviando implicitamente agli artt. 753 e 763 c.p.c. I soggetti esecutori sono alternativi: il cancelliere della pretura come regola generale, oppure un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal pretore. La designazione testamentaria del notaio esprime la volontà del de cuius di affidare la delicata operazione a un professionista di sua fiducia. Il secondo comma disciplina le modalità procedurali: il ricorso deve indicare la residenza o l'elezione di domicilio nel comune della pretura, requisito funzionale alle comunicazioni nel corso del procedimento. Il terzo comma stabilisce la forma del provvedimento del pretore: il decreto, provvedimento tipico della giurisdizione volontaria.

Quando si applica

La norma si applica in tutte le ipotesi in cui sia necessario procedere a inventario su patrimoni ereditari o su altri compendi patrimoniali quando sia previsto dalla legge. È particolarmente rilevante nelle successioni con più coeredi, nelle eredità con minori o soggetti incapaci e nelle eredità con inventario ex artt. 484 ss. c.c.

Connessioni

Si collega con l'art. 753 c.p.c. (legittimati all'istanza di sigilli), l'art. 763 c.p.c. (rimozione dei sigilli), l'art. 484 ss. c.c. (accettazione con beneficio d'inventario), gli artt. 770-782 c.p.c. (disciplina dell'inventario). Il notaio nominato dal pretore agisce come ausiliario del giudice nella procedura.

Casi pratici

Caso 1: Tizio muore lasciando un'eredità consistente

Il coerede Caio, residente in un altro comune, presenta ricorso al pretore per chiedere l'inventario. Nel ricorso elegge domicilio presso un avvocato nel comune dove ha sede la pretura, adempiendo così al requisito formale dell'art. 769 secondo comma c.p.c. Il pretore, verificata la legittimazione di Caio come avente diritto alla rimozione dei sigilli, emette decreto che dispone l'inventario ad opera del cancelliere della pretura.

Caso 2: Caso 2

Il defunto Sempronio aveva designato nel proprio testamento il notaio Mevio per la redazione dell'inventario, manifestando la volontà di affidare tale delicata operazione a un professionista di sua fiducia. La figlia Filano, unica erede, presenta ricorso al pretore chiedendo che venga dato corso alla designazione testamentaria. Il pretore, riconosciuta la validità e la rilevanza della designazione, emette decreto che incarica il notaio Mevio di procedere all'inventario ex art. 769 c.p.c., nel rispetto della volontà del testatore.

Domande frequenti

Chi può chiedere l'inventario al pretore?

Possono chiedere l'inventario le persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli, ossia i soggetti indicati nell'art. 753 c.p.c.: coniuge superstite, parenti entro il quarto grado, legatari, creditori ereditari e pubblico ministero.

Chi esegue materialmente l'inventario?

L'inventario è eseguito dal cancelliere della pretura o da un notaio. Il notaio interviene quando è stato designato dal defunto con testamento oppure quando viene nominato dal pretore. In assenza di tali ipotesi, provvede il cancelliere.

Cosa deve contenere il ricorso per chiedere l'inventario?

Il ricorso deve indicare la residenza del richiedente o un'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede la pretura. Questo requisito formale è necessario per consentire le comunicazioni durante il procedimento.

Il defunto può scegliere chi redige l'inventario della propria eredità?

Sì. Il defunto può designare nel testamento un notaio specifico per la redazione dell'inventario. Questa designazione deve essere rispettata: il pretore emetterà decreto che incarica il notaio indicato dal testatore.

Con quale provvedimento il pretore dispone l'inventario?

Il pretore provvede con decreto, che è la forma tipica dei provvedimenti di giurisdizione volontaria. Il decreto è adottato a seguito dell'istanza dell'interessato e autorizza e regola le operazioni di inventario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.