Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 767 c.p.c. – Alterazioni nello stato dei sigilli

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

L’ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.

Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell’inventario.

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In sintesi

  • L'ufficiale deve innanzitutto riconoscere lo stato dei sigilli prima di rimuoverli.
  • In caso di alterazioni, deve sospendere ogni operazione e fare immediato rapporto al pretore.
  • Il pretore si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e i provvedimenti necessari.
  • Il pretore provvede anche per la prosecuzione dell'inventario.
Indice dei contenuti

L'art. 767 c.p.c. impone all'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli di verificarne preliminarmente lo stato e di sospendere le operazioni se trova alterazioni.

Ratio

L'art. 767 c.p.c. introduce un momento di verifica preliminare nell'iter di rimozione dei sigilli, richiedendo all'ufficiale procedente di accertare lo stato di integrità dei sigilli prima di rimuoverli. La norma risponde all'esigenza di individuare eventuali manomissioni avvenute dopo l'apposizione, che potrebbero indicare violazioni del patrimonio conservato o tentativi di alterare la situazione patrimoniale documentata al momento della sigillatura.

Analisi

Il primo comma stabilisce l'obbligo preliminare dell'ufficiale: prima di qualsiasi operazione di rimozione, deve riconoscere (ossia verificare) lo stato dei sigilli. Il secondo comma disciplina la reazione all'eventuale riscontro di alterazioni: l'ufficiale deve immediatamente sospendere ogni operazione e fare rapporto al pretore. La sospensione è totale e immediata: non si procede né alla rimozione né ad alcun altro atto. Il pretore, avuto rapporto, si trasferisce personalmente sul luogo per compiere le verificazioni necessarie e adottare i provvedimenti del caso, inclusa la disciplina della prosecuzione dell'inventario.

Quando si applica

La norma si applica in ogni operazione di rimozione dei sigilli ex art. 765 c.p.c. L'obbligo di verifica preliminare è assoluto e non derogabile. Le alterazioni possono essere di vario tipo: sigilli strappati, manomessi, sostituiti o comunque non conformi allo stato in cui erano stati lasciati al momento dell'apposizione.

Connessioni

Si collega con l'art. 761 c.p.c. (divieto di accesso ante-rimozione, violazione del quale costituisce proprio il caso tipico di alterazione), l'art. 765 c.p.c. (ufficiale procedente), l'art. 349 c.p. (violazione di sigilli come reato). Il rapporto al pretore può dar luogo a un'informativa di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Il cancelliere si reca nell'abitazione di Tizio defunto per la rimozione dei sigilli. Prima di procedere, verifica lo stato dei sigilli e constata che uno di essi risulta strappato e parzialmente incollato di nuovo. Sospende immediatamente ogni operazione e fa rapporto urgente al pretore. Il pretore si reca personalmente sul posto, dispone un sopralluogo con le forze dell'ordine e, accertata la violazione, fa trasmettere informativa di reato alla Procura per il reato ex art. 349 c.p.

Caso 2: Caso 2

Il notaio Caio, incaricato della rimozione e dell'inventario nell'eredità di Sempronio, prima di aprire le stanze sigillate verifica i sigilli e li trova integri. Redige nel verbale la dichiarazione di conformità dello stato dei sigilli rispetto alla situazione documentata nel verbale di apposizione, quindi procede regolarmente alla rimozione e all'inventario. La verifica preliminare costituisce un atto formale che tutela sia l'ufficiale da future contestazioni, sia gli eredi sull'integrità del patrimonio.

Domande frequenti

Cosa deve fare l'ufficiale prima di rimuovere i sigilli?

L'ufficiale deve innanzitutto verificare lo stato dei sigilli, accertando che siano integri e conformi a come erano stati lasciati al momento dell'apposizione. Solo dopo questa verifica preliminare può procedere alle operazioni di rimozione.

Cosa succede se i sigilli risultano alterati o manomessi?

L'ufficiale deve sospendere immediatamente ogni operazione e fare rapporto al pretore. Non può procedere né alla rimozione né ad alcun atto successivo. Il pretore si trasferisce sul luogo per le verificazioni necessarie e i provvedimenti del caso.

Il pretore deve andare personalmente sul posto in caso di alterazioni?

Sì. L'art. 767 c.p.c. prevede espressamente che in caso di alterazioni il pretore si trasferisca sul luogo, non potendo delegare le verificazioni occorrenti ad altri soggetti, data la gravità della situazione.

La violazione dei sigilli può costituire reato?

Sì. La violazione dei sigilli è prevista come reato dall'art. 349 c.p., punito con la reclusione. Il rapporto del pretore all'autorità giudiziaria può dar luogo all'avvio di un procedimento penale contro i responsabili.

L'ufficiale deve documentare la verifica preliminare dei sigilli?

Sì. È prassi consolidata che l'ufficiale menzioni nel verbale di rimozione l'esito della verifica preliminare, attestando o l'integrità dei sigilli o le alterazioni riscontrate. Questa documentazione tutela sia l'ufficiale sia gli interessati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 11 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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