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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 762 c.p.c. – Termine

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione, salvo che il pretore per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.

Se alcuno degli eredi e minore non emancipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.

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In sintesi

  • Sigilli e inventario non possono essere eseguiti prima di tre giorni dall'apposizione dei sigilli.
  • Il pretore può derogare al termine per cause urgenti con decreto motivato.
  • Se un erede è minore non emancipato, si deve attendere la nomina di un tutore o curatore speciale prima della rimozione.
  • La norma bilancia celerità procedurale e garanzie per i soggetti vulnerabili.

L'art. 762 c.p.c. impone un termine di tre giorni prima della rimozione dei sigilli e dell'esecuzione dell'inventario, salvo urgenza.

Ratio

L'art. 762 c.p.c. introduce un periodo minimo di riflessione e organizzazione tra l'apposizione dei sigilli e le successive operazioni di rimozione e inventario. Il termine di tre giorni serve a permettere agli interessati di prepararsi adeguatamente alla procedura, di nominare eventuali rappresentanti e di raccogliere le necessarie documentazioni. La norma tutela altresì i soggetti incapaci prevedendo la sospensione obbligatoria fino alla nomina di un tutore o curatore speciale per il minore non emancipato.

Analisi

Il primo comma stabilisce la regola generale: né i sigilli possono essere rimossi né l'inventario può essere eseguito prima che siano trascorsi tre giorni dall'apposizione. Il pretore può tuttavia derogare a questo termine per cause urgenti, ma solo con decreto motivato che espliciti le ragioni dell'urgenza. Il secondo comma introduce una sospensione obbligatoria e non derogabile: se tra gli eredi vi è un minore non emancipato, le operazioni di rimozione non possono iniziare finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale, a presidio degli interessi del soggetto incapace.

Quando si applica

La norma si applica in tutte le procedure di rimozione dei sigilli e inventario ex artt. 760-769 c.p.c. La tutela del minore non emancipato trova applicazione nelle successioni ereditarie dove tra i chiamati vi siano minori privi di tutore o in conflitto di interessi con il genitore esercente la responsabilità genitoriale, per cui si rende necessaria la nomina di un curatore speciale.

Connessioni

La norma si coordina con l'art. 761 c.p.c. (divieto di accesso ante-rimozione), l'art. 763 c.p.c. (provvedimento di rimozione) e con le norme del codice civile sulla tutela (artt. 343 ss. c.c.) e la curatela speciale (art. 78 c.p.c.). Per la nomina del curatore speciale si fa riferimento agli artt. 78 e 80 c.p.c.

Domande frequenti

Da quando decorre il termine di tre giorni per la rimozione dei sigilli?

Il termine decorre dalla data di apposizione dei sigilli. Né la rimozione né l'inventario possono essere eseguiti prima che siano trascorsi tre giorni da tale data, salvo decreto motivato del pretore per cause urgenti.

Cosa succede se tra gli eredi c'è un minore?

Se uno degli eredi è minore non emancipato, la rimozione dei sigilli è sospesa finché non gli venga nominato un tutore o un curatore speciale. Si tratta di una sospensione obbligatoria che il pretore non può derogare.

Chi nomina il tutore o il curatore speciale per il minore erede?

La nomina spetta al giudice tutelare su istanza del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse, oppure d'ufficio. Il curatore speciale è nominato ai sensi dell'art. 78 c.p.c. quando il minore si trova in conflitto di interessi con il suo rappresentante legale.

Quando il pretore può derogare al termine dei tre giorni?

Il pretore può ridurre il termine solo in presenza di cause urgenti documentate e deve farlo con decreto motivato che esplichi le ragioni dell'urgenza. Non può invece mai derogare alla sospensione prevista per la tutela del minore non emancipato.

Il termine di tre giorni si applica anche in casi diversi dalla successione ereditaria?

Sì. L'art. 768 c.p.c. prevede che le disposizioni del capo sulle sigillature si applichino in ogni altro caso in cui la legge preveda tali operazioni, salvo diversa disposizione normativa specifica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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