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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 759 c.p.c. – Informazioni e nomina del custode

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il pretore assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata.

Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.

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In sintesi

  • Il pretore ha il potere di assumere informazioni durante le operazioni per verificare eventuali asportazioni precedenti.
  • Al termine delle operazioni nomina un custode per la conservazione fisica delle cose sigillate.
  • Le informazioni assunte servono a tutelare l'integrità del patrimonio dall'apertura della successione all'apposizione dei sigilli.
  • Il custode è responsabile della conservazione dei beni sigillati per tutto il periodo della misura.

Durante l'apposizione dei sigilli il pretore assume informazioni per accertare che nulla sia stato asportato e nomina un custode per la conservazione delle cose sigillate.

Ratio

L'articolo 759 c.p.c. completa il sistema di tutela del patrimonio ereditario sigillato, disciplinando due aspetti fondamentali del procedimento: il potere investigativo del pretore per accertare eventuali asportazioni anteriori all'apposizione e la nomina del custode per la conservazione successiva. La norma risponde all'esigenza pratica che i sigilli, per quanto efficaci dal momento dell'apposizione, non possono tutelare da sottrazioni già avvenute nell'intervallo tra il decesso e l'arrivo del pretore.

La figura del custode, modellata sull'analogo istituto dell'esecuzione forzata (art. 520 c.p.c.), rappresenta il presidio fisico e giuridico della conservazione: il custode risponde personalmente della integrità dei beni affidatigli e la sua nomina trasferisce la responsabilità dalla cancelleria (per le chiavi, ex art. 756) alla persona fisica designata per la sorveglianza materiale.

Analisi

Il primo comma attribuisce al pretore un potere di indagine informale: può assumere «informazioni che ritiene opportune» per accertare che nessuna cosa sia stata asportata. Questo potere è discrezionale quanto alle modalità (colloqui con presenti, ispezione dei locali, raffronto con inventari preesistenti) ma finalizzato a uno scopo preciso: verificare l'integrità del patrimonio dall'apertura della successione al momento dell'apposizione. Le informazioni assunte vengono verbalizzate e possono avere rilievo sia nel procedimento successorio (per la determinazione dell'attivo ereditario) sia in sede penale (per reati come il furto o l'appropriazione indebita in danno dell'eredità). Il secondo comma è lapidario ma fondamentale: il pretore nomina un custode per la conservazione delle cose sigillate. Il custode è generalmente una persona di fiducia del giudice, estranea alle parti successorie, che si obbliga alla sorveglianza dei beni. La sua nomina avviene con il provvedimento di apposizione o al termine delle operazioni.

Quando si applica

L'assunzione di informazioni ex primo comma si svolge durante le operazioni di apposizione, senza formalità particolari. La nomina del custode è un atto necessario che accompagna ogni apposizione dei sigilli: non vi può essere misura conservativa efficace senza un soggetto responsabile della custodia fisica dei beni. Il custode rimane in carica fino alla rimozione dei sigilli o alla sua sostituzione da parte del giudice.

Connessioni

La norma si raccorda con l'art. 65 c.p.c. (poteri degli ausiliari del giudice), con l'art. 520 c.p.c. (custode nell'esecuzione forzata), con l'art. 756 c.p.c. (custodia delle chiavi), con gli artt. 760 ss. c.p.c. (rimozione dei sigilli), con l'art. 334 c.p. (sottrazione di cose affidate a custodia) e con le disposizioni sulla responsabilità del custode giudiziario.

Domande frequenti

Cosa può fare il pretore se sospetta che dei beni siano stati sottratti prima dell'apposizione dei sigilli?

Il pretore può assumere tutte le informazioni che ritiene opportune: interrogare le persone presenti, i vicini, il portiere, confrontare l'inventario preesistente con i beni effettivamente presenti. Le risultanze vengono verbalizzate e possono essere trasmesse alla procura per eventuali indagini penali.

Chi può essere nominato custode dei beni sigillati?

Il custode è nominato dal pretore con ampia discrezionalità. Può essere un professionista di fiducia, un funzionario pubblico, o in alcuni casi uno stesso erede o familiare ritenuto affidabile. L'importante è che sia estraneo ai conflitti d'interesse successori e disposto ad assumersi la responsabilità della custodia.

Quali sono le responsabilità del custode dei beni sigillati?

Il custode risponde personalmente dell'integrità dei beni affidatigli. Se i beni subiscono danni o sottrazioni per colpa del custode, questi è tenuto al risarcimento. La violazione degli obblighi di custodia può integrare anche responsabilità penale ai sensi dell'art. 334 c.p. (sottrazione di cose affidate a custodia).

Il custode può essere rimosso e sostituito?

Sì. Il pretore (ora tribunale) può in qualunque momento sostituire il custode con un altro soggetto, se ricorrono giustificate ragioni (impossibilità sopravvenuta, perdita di affidabilità, conflitti di interesse). La sostituzione avviene con provvedimento del giudice, con contestuale passaggio di consegne e aggiornamento della documentazione.

Le informazioni assunte dal pretore durante l'apposizione hanno valore probatorio?

Le informazioni sono raccolte in forma non contenziosa e verbalizzate. Hanno valore come atti pubblici ai sensi degli artt. 2699 ss. c.c. e possono essere utilizzate come indizi o elementi di prova in eventuali giudizi successivi, sia civili (per la determinazione dell'attivo ereditario) sia penali (per reati di sottrazione o appropriazione dei beni ereditari).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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