Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 757 c.p.c. – Conservazione di testamenti e di carte

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se nel procedere all’apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il pretore provvede alla conservazione di essi.

Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto in presenza delle parti, fissando il giorno e l’ora in cui emetterà i provvedimenti ulteriori.

In sintesi

  • Il pretore che trova testamenti o documenti rilevanti durante l'apposizione dei sigilli deve provvedere alla loro conservazione.
  • Se la conservazione non è possibile nello stesso giorno, le carte vengono descritte e chiuse in busta sigillata dal pretore.
  • Il verbale indica il giorno e l'ora per i provvedimenti ulteriori sulla conservazione delle carte.
  • La norma tutela la volontà del testatore e la certezza dei rapporti successori.
Indice dei contenuti

Se durante l'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o carte importanti, il pretore provvede alla loro conservazione, anche in busta sigillata se necessario.

Ratio

L'articolo 757 c.p.c. disciplina un'ipotesi speciale che può verificarsi durante le operazioni di apposizione dei sigilli: il rinvenimento di testamenti o altri documenti importanti. La norma risponde a un'esigenza di tutela rafforzata per questi documenti, la cui importanza eccede quella dei normali beni patrimoniali: un testamento rinvenuto determina l'assetto dell'intera successione, mentre altre carte importanti possono riguardare interessi di terzi, segreti aziendali o rapporti giuridici rilevanti.

La previsione di una procedura speciale di conservazione, con obbligo di descrizione e sigillatura immediata in caso di impossibilità di provvedere nello stesso giorno, riflette la consapevolezza che i documenti sono beni particolarmente vulnerabili: facilmente asportabili, modificabili o distrutti rispetto ai beni fisici normalmente sigillati.

Analisi

Il primo comma stabilisce l'obbligo del pretore di provvedere alla conservazione dei testamenti e delle carte importanti rinvenuti durante le operazioni. Il concetto di «carte importanti» è volutamente elastico, lasciando al pretore la valutazione caso per caso: rientrano certamente i testamenti olografi non ancora pubblicati, gli atti notarili, i contratti di rilevante valore economico, le polizze assicurative, i titoli di credito, i documenti d'identità e i certificati rilevanti per lo stato civile degli eredi. Il secondo comma prevede una soluzione temporanea per quando la conservazione definitiva non sia praticabile nello stesso giorno: il pretore descrive la forma esterna delle carte nel verbale, le chiude in un involto che sigilla e sottoscrive in presenza delle parti, e fissa giorno e ora per i provvedimenti definitivi. Questa procedura garantisce la tracciabilità e l'integrità dei documenti nell'intervallo temporale tra il ritrovamento e la conservazione definitiva.

Quando si applica

La norma si applica ogniqualvolta, nel corso dell'ispezione dei locali per l'apposizione dei sigilli, vengano rinvenuti documenti che il pretore qualifica come testamenti o carte importanti. La valutazione è discrezionale ma deve rispettare criteri di ragionevolezza: non ogni foglio di carta rinvenuto merita la procedura speciale dell'art. 757, ma solo quelli che oggettivamente hanno o possono avere rilevanza giuridica o patrimoniale per la successione o per terzi.

Connessioni

La norma si raccorda con gli artt. 603-608 c.c. (pubblicazione dei testamenti olografi), con l'art. 620 c.c. (consegna del testamento segreto), con gli artt. 752-756 c.p.c. (procedimento di apposizione dei sigilli), con la disciplina notarile sulla pubblicazione dei testamenti e con le norme sull'inventario dei beni ereditari ex art. 769 c.p.c.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Il pretore, durante l'apposizione dei sigilli nell'abitazione di Tizio, trova tra i libri di una libreria un documento scritto a mano con la firma del defunto, apparentemente un testamento olografo. Non avendo con sé i mezzi per la conservazione definitiva e con le parti già congedate, il pretore descrive nel verbale la forma esterna del documento (foglio A4, manoscritto, firma e data), chiude il documento in una busta che sigilla e sottoscrive in presenza del custode nominato, e fissa per il giorno successivo la seduta per i provvedimenti di conservazione definitiva, che si concretizzeranno nella trasmissione al notaio competente per la pubblicazione.

Caso 2: Caso 2

Sempronio era amministratore di una società e nel suo studio vengono trovati, durante l'apposizione dei sigilli, contratti commerciali e polizze assicurative di rilevante valore economico. Il pretore valuta queste carte come «importanti» ai sensi dell'art. 757 c.p.c. Poiché le operazioni si svolgono nel pomeriggio e c'è tempo sufficiente, il pretore provvede immediatamente alla conservazione dei documenti rilevanti, separandoli dalla massa dei beni da sigillare e disponendone la custodia separata presso la cancelleria della pretura, con annotazione nel verbale delle caratteristiche di ciascun documento.

Domande frequenti

Cosa fa il pretore se trova un testamento durante l'apposizione dei sigilli?

Il pretore è obbligato a provvedere alla conservazione del testamento. Se può farlo nello stesso giorno, adotta i provvedimenti definitivi. Altrimenti, descrive il testamento nel verbale, lo chiude in una busta sigillata e sottoscritta in presenza delle parti, e fissa una successiva seduta per i provvedimenti definitivi.

Quali documenti vengono considerati 'carte importanti' ai sensi dell'art. 757 c.p.c.?

Rientrano nella categoria i testamenti (olografi e non ancora pubblicati), gli atti notarili, i contratti rilevanti, i titoli di credito, le polizze assicurative, i documenti dello stato civile e qualunque atto che abbia rilevanza giuridica o patrimoniale per la successione o per terzi. La valutazione è discrezionale del pretore.

La busta sigillata dal pretore può essere aperta da qualcuno?

No. La busta sigillata e sottoscritta dal pretore in presenza delle parti non può essere aperta senza un ulteriore provvedimento del giudice competente. L'apertura non autorizzata costituirebbe violazione dei sigilli, con rilevanza penale ai sensi dell'art. 349 c.p.

Il testamento trovato durante l'apposizione dei sigilli è immediatamente valido?

Il ritrovamento del testamento non equivale alla sua pubblicazione. Il pretore provvede alla conservazione, ma il testamento olografo deve essere poi pubblicato dal notaio ai sensi dell'art. 603 c.c. La conservazione dell'art. 757 è una misura cautelare, non la pubblicazione del testamento.

Chi è presente quando il pretore chiude i documenti in busta sigillata?

La norma richiede che l'operazione avvenga 'in presenza delle parti', ossia dei soggetti presenti alle operazioni di apposizione dei sigilli (eredi, legatari, esecutore testamentario, eventuali creditori presenti). La presenza garantisce la trasparenza dell'operazione e la riconoscibilità successiva dei documenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.