Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 760 c.p.c. – Apposizione di sigilli durante e dopo l’inventario

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l’inventario può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.

Esaurito l’inventario, non si fa luogo all’apposizione dei sigilli, salvo che l’inventario sia impugnato.

In sintesi

  • Durante l'inventario i sigilli possono essere apposti solo sugli oggetti non ancora inventariati.
  • Una volta completato l'inventario, non è più ammessa l'apposizione dei sigilli.
  • Unica eccezione al divieto post-inventario: l'inventario sia stato impugnato.
  • La norma mira a evitare inutili misure conservative su beni già cautelati dall'elenco inventariale.
Indice dei contenuti

L'art. 760 c.p.c. disciplina l'apposizione dei sigilli durante e dopo l'inventario, vietandola sugli oggetti già inventariati.

Ratio

L'articolo 760 c.p.c. risponde all'esigenza di coordinare due distinti strumenti conservativi del patrimonio ereditario o di altro compendio oggetto di procedura: l'apposizione dei sigilli e l'inventario. Entrambi mirano a fotografare e proteggere la consistenza patrimoniale, ma operano con modalità diverse. Il legislatore, riconoscendo che l'inventario già assolve pienamente la funzione conservativa, ha stabilito che una volta concluso tale adempimento i sigilli diventino superflui e non debbano essere apposti.

Analisi

Il primo comma regola la fase in corso d'inventario: è consentita l'apposizione dei sigilli, ma esclusivamente sugli oggetti non ancora inventariati. Ciò significa che, man mano che i beni vengono inseriti nell'elenco, perdono la possibilità di essere sigillati. Il secondo comma pone una regola generale per il periodo successivo al completamento dell'inventario: il divieto assoluto di apposizione dei sigilli. Fa eccezione l'ipotesi in cui l'inventario sia stato impugnato: in tale caso il conflitto sulla corretta redazione dell'elenco giustifica il ricorso ai sigilli come misura cautelare ulteriore.

Quando si applica

La norma trova applicazione nelle procedure di apposizione di sigilli e inventario disciplinate dagli artt. 752 ss. c.p.c., tipicamente nell'ambito di successioni ereditarie, ma anche in ogni altro caso in cui la legge preveda tali operazioni (art. 768 c.p.c.). Si applica quando durante le operazioni di inventario un interessato chieda contestualmente l'apposizione dei sigilli, o quando, a inventario concluso, si voglia procedere alla sigillatura.

Connessioni

La norma si coordina con l'art. 752 c.p.c. (istanza di apposizione dei sigilli) e con l'art. 769 c.p.c. (istanza di inventario). Il richiamo all'impugnazione dell'inventario presuppone le disposizioni sostanziali in materia successoria (artt. 769 ss. c.c.). L'art. 768 c.p.c. estende le disposizioni del capo anche ai casi diversi dalla successione.

Casi pratici

Caso 1: Tizio muore lasciando erede Caio e legatario Sempronio

Durante le operazioni di inventario richieste da Caio, Sempronio chiede al pretore di apporre i sigilli su alcuni oggetti d'antiquariato. Il pretore acconsente solo per i pezzi non ancora inventariati, negando la misura per quelli già elencati, in conformità al primo comma dell'art. 760 c.p.c. Una volta terminato l'inventario, Sempronio reitera la richiesta ma questa viene respinta, atteso che nessuna impugnazione è stata proposta avverso l'inventario.

Caso 2: Mevio decede e i suoi eredi Filano e Tizio procedono all'inventario

Tizio ritiene che alcuni beni preziosi siano stati omessi dall'inventario e impugna formalmente quest'ultimo. In tale frangente, Filano chiede l'apposizione dei sigilli sui beni contestati: la richiesta è accolta dal pretore proprio perché l'inventario è stato impugnato, ricorrendo così l'unica eccezione prevista dal secondo comma dell'art. 760 c.p.c.

Domande frequenti

Posso chiedere i sigilli su un bene già incluso nell'inventario?

No. Secondo l'art. 760 c.p.c., durante le operazioni di inventario i sigilli possono essere apposti solo sui beni non ancora inventariati. Una volta inserito il bene nell'elenco, la richiesta non è ammissibile.

Cosa succede se l'inventario è già stato completato?

In linea generale, a inventario completato non è più possibile apporre i sigilli. Fa eccezione il caso in cui l'inventario sia stato impugnato: solo in quel caso l'apposizione rimane ammessa.

Chi può chiedere l'apposizione dei sigilli durante l'inventario?

Possono farne richiesta le persone indicate negli artt. 752 e 753 c.p.c., ossia i soggetti che hanno un interesse alla conservazione del patrimonio, come coeredi, legatari e creditori ereditari.

L'impugnazione dell'inventario sospende automaticamente le sue effetti?

No, l'impugnazione non sospende automaticamente l'inventario, ma permette di richiedere l'apposizione dei sigilli come misura cautelare sui beni in contestazione, a tutela degli interessi delle parti.

Questa regola vale solo per le successioni?

No. L'art. 768 c.p.c. prevede che le disposizioni del capo sulle sigillature e gli inventari si applichino in ogni altro caso in cui si debba procedere a tali operazioni, salvo diversa previsione di legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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