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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 768 c.p.c. – Disposizione generale

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.

In sintesi

  • Le disposizioni del capo sui sigilli si applicano in ogni caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli.
  • L'applicazione è generalizzata, salvo che la legge stabilisca altrimenti per il caso specifico.
  • La norma ha carattere residuale e garantisce l'applicazione uniforme della disciplina processuale sui sigilli.
  • Evita lacune normative in situazioni non espressamente disciplinate dal codice.

L'art. 768 c.p.c. estende le disposizioni sui sigilli a ogni altro caso previsto dalla legge, salvo diversa disciplina specifica.

Ratio

L'art. 768 c.p.c. è una norma di chiusura del sistema disciplinato dagli artt. 752-767 c.p.c., che altrimenti si occuperebbe solo delle procedure in materia successoria. Il legislatore ha voluto estendere la disciplina processuale dei sigilli a tutte le ipotesi in cui la legge, in qualsiasi ramo dell'ordinamento, preveda il ricorso a tale misura cautelare conservativa, evitando lacune normative e garantendo uniformità di procedure.

Analisi

La norma ha una struttura semplice: prevede l'applicazione generalizzata delle disposizioni del capo a ogni caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, con un'unica eccezione: la legge stabilisca altrimenti. Questa clausola di salvaguardia è fondamentale perché consente che leggi speciali disciplinino in modo diverso le procedure di sigillatura nei rispettivi ambiti. Il rinvio è quindi residuale: le norme del capo si applicano in mancanza di disciplina specifica, fungendo da 'diritto comune' dei sigilli.

Quando si applica

Esempi di applicazione al di fuori delle successioni: sigilli su beni oggetto di sequestro (dove però il c.p.c. contiene già specifiche disposizioni), sigilli in procedure fallimentari e concorsuali, sigilli in materia di tutela dei beni culturali, sigilli su materiale probatorio in procedimenti penali (dove vige però il codice di procedura penale). La clausola 'salvo che la legge stabilisca altrimenti' consente l'applicazione di leggi speciali settoriali.

Connessioni

Si collega con tutte le disposizioni del capo (artt. 752-767 c.p.c.) di cui costituisce norma finale di chiusura. Richiama implicitamente il principio di sussidiarietà del diritto processuale comune rispetto alle discipline speciali. Trova corrispondenza in analoghe norme di rinvio presenti in altre sezioni del codice.

Domande frequenti

Le norme sui sigilli del c.p.c. valgono solo per le successioni ereditarie?

No. L'art. 768 c.p.c. prevede che le disposizioni del capo si applichino a ogni caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, non solo nelle successioni. Si tratta quindi di una disciplina di carattere generale e residuale.

Quando non si applicano le norme degli artt. 752-767 c.p.c. ai sigilli in altri contesti?

Le norme del capo non si applicano quando la legge stabilisce diversamente per il caso specifico. Leggi speciali possono disciplinare in modo autonomo le procedure di sigillatura nei rispettivi ambiti, escludendo o modificando le regole del codice di procedura civile.

Le norme sui sigilli si applicano anche nel processo penale?

No. Il processo penale ha una disciplina propria contenuta nel codice di procedura penale, che regolamenta in modo autonomo i sigilli su materiale probatorio e nelle misure cautelari reali. La clausola 'salvo che la legge stabilisca altrimenti' dell'art. 768 c.p.c. copre queste ipotesi.

In una procedura fallimentare possono applicarsi le norme sui sigilli del c.p.c.?

In linea di principio sì, per effetto dell'art. 768 c.p.c., ma solo nella misura in cui la legge fallimentare (oggi Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) non disponga diversamente. In caso di conflitto, prevale la disciplina speciale concorsuale.

Questa norma crea un obbligo di usare i sigilli anche fuori dalle successioni?

No. L'art. 768 c.p.c. non crea un obbligo di apporre sigilli, ma si limita a stabilire quali norme processuali si applicano quando i sigilli vengono disposti da un'autorità competente in base ad altra previsione di legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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