Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 770 c.p.c. – Inventario da eseguirsi dal notaio
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Quando all’inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:
1) le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756;
2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell’istanza e del decreto di rimozione;
3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto o del loro indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o del domicilio digitale speciale eletto .
La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all’inventario.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 769 - Articolo 769 Codice di Procedura Civile: Istanza→Cod. proc. civ. art. 771 - Art. 771 c.p.c.: Persone che hanno diritto ad assistere all’inve→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 768 Codice di Procedura Civile: Disposizione generale→Art. 772 c.p.c.: Avviso dell’inizio dell’inventario→Art. 767 c.p.c.: Alterazioni nello stato dei sigilli→Articolo 773 Codice di Procedura Civile: Nomina di stimatore→Art. 766 c.p.c.: Avviso alle persone interessate→Articolo 774 Codice di Procedura Civile: Rinvio delle operazioni→Articolo 765 Codice di Procedura Civile: Ufficiale procedente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Quando l'inventario spetta a un notaio, il cancelliere gli consegna chiavi, verbale dei sigilli e nota delle opposizioni proposte.
Ratio
L'articolo 770 c.p.c. disciplina il raccordo operativo tra la cancelleria del tribunale e il notaio incaricato di procedere all'inventario ereditario. La norma risponde all'esigenza di garantire continuità documentale tra la fase cautelare di apposizione e rimozione dei sigilli, svolta dall'ufficiale giudiziario o dal pretore, e la successiva fase inventariale affidata al notaio. Senza questo passaggio formale di consegna, il notaio non disporrebbe degli strumenti materiali (chiavi) né delle informazioni processuali (verbali, opposizioni) indispensabili per svolgere correttamente le operazioni.
La ratio è dunque quella di assicurare la tracciabilità degli atti e la tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella successione, in particolare dei creditori che abbiano già manifestato la propria posizione opponendosi alla rimozione dei sigilli.
Analisi
Il primo comma elenca in tre punti distinti ciò che il cancelliere deve consegnare al notaio: le chiavi custodite ai sensi dell'art. 756 c.p.c. (che disciplina la custodia durante la fase dei sigilli), la copia del verbale di apposizione dei sigilli unitamente all'istanza e al decreto di rimozione, e infine una nota delle opposizioni con indicazione dei nominativi degli opponenti e dei loro recapiti. La consegna avviene dietro ricevuta, creando così un atto formale di passaggio di responsabilità.
Il secondo comma specifica che la copia del verbale (punto 2) e la nota delle opposizioni (punto 3) devono essere unite fisicamente all'inventario. Questa previsione ha rilievo probatorio: l'inventario completo deve contenere al suo interno la documentazione della fase precedente, rendendo il documento autosufficiente nella ricostruzione della storia cautelare del patrimonio ereditario.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogniqualvolta l'inventario ereditario sia affidato a un notaio anziché essere compiuto da un ufficiale giudiziario. Questa scelta dipende dalle circostanze del caso e dalle determinazioni dell'autorità giudiziaria: in successioni con patrimoni complessi, con immobili di valore o con attività commerciali, è frequente che si preferisca il notaio per la sua specifica competenza nella redazione di atti pubblici.
La norma presuppone che si sia già proceduto all'apposizione e alla successiva rimozione dei sigilli ex artt. 752-769 c.p.c., e che quindi esista il relativo processo verbale custodito in cancelleria.
Connessioni
L'art. 770 si inserisce nella sequenza degli artt. 769-777 c.p.c. dedicati all'inventario. L'art. 756 c.p.c., richiamato espressamente, regola la custodia delle chiavi durante la fase dei sigilli. Sul piano del diritto sostanziale, l'inventario ereditario è disciplinato dagli artt. 484-511 c.c., in particolare l'art. 484 c.c. sull'accettazione con beneficio d'inventario. Il collegamento con il diritto notarile (L. 89/1913) è rilevante per le forme dell'atto pubblico inventariale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio muore lasciando un patrimonio immobiliare e diverse opere d'arte
Su istanza di Caio, creditore del de cuius, viene disposta l'apposizione dei sigilli e successivamente nominato un notaio per procedere all'inventario. Il cancelliere del tribunale consegna al notaio le chiavi dell'appartamento del defunto, copia del verbale di apposizione e rimozione dei sigilli, e la nota che indica Caio come unico opponente con il domicilio eletto presso il suo avvocato. Il notaio rilascia ricevuta scritta e allega i documenti all'inventario.
Caso 2: Sempronio, erede testamentario, chiede l'inventario dei beni di Mevio deceduto
Durante la fase dei sigilli, Filano e altri due creditori avevano proposto opposizione alla rimozione. Il cancelliere predispone la nota delle opposizioni con i dati di tutti e tre gli opponenti, consegna le chiavi e la documentazione al notaio incaricato previo rilascio di ricevuta. La nota viene poi incorporata nell'inventario finale come documento allegato, affinché il notaio possa valutare le posizioni dei creditori opponenti durante le operazioni.
Domande frequenti
Chi consegna le chiavi al notaio incaricato dell'inventario?
Le chiavi vengono consegnate dal cancelliere del tribunale, che le ha in custodia dalla fase di apposizione dei sigilli. La consegna avviene contro ricevuta scritta.
Cosa contiene la nota delle opposizioni che viene trasmessa al notaio?
La nota indica il nome e il cognome di ciascun opponente alla rimozione dei sigilli, nonché la loro residenza o il domicilio eletto. Serve al notaio per sapere quali creditori hanno interesse attivo nell'inventario.
I documenti consegnati al notaio devono restare allegati all'inventario?
Sì. La legge prevede espressamente che la copia del verbale di apposizione/rimozione dei sigilli e la nota delle opposizioni vengano unite all'inventario, rendendolo documentalmente completo.
Quando viene preferito il notaio rispetto all'ufficiale giudiziario per l'inventario?
Di norma quando il patrimonio ereditario è complesso o comprende beni immobili, aziende o valori rilevanti. La scelta spetta all'autorità giudiziaria, che valuta la natura e l'entità dei beni da inventariare.
Cosa succede se il cancelliere omette di consegnare la nota delle opposizioni al notaio?
L'omissione costituisce un'irregolarità procedurale che può compromettere la validità dell'inventario, poiché il notaio non sarebbe in grado di garantire la partecipazione dei creditori opponenti alle operazioni. Gli interessati possono eccepire il vizio davanti al giudice.